Direzione Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre attività commissariali
- Ristoro danni 2019/2020
- FAQ

Quesiti posti dal Comune di Cordignano (TV)

1. Avendo già fornito alla regione, in occasione della prima ricognizione dei danni, il QUADRO B – Danni al patrimonio privato, con PEC protocollo n. 634 del 15/01/2021, ed essendo a conoscenza di parecchi cittadini che allora non avevano inserito denuncia di danni ai propri beni mobili registrati, avendoli riscontrato in un secondo tempo, chiediamo: E’ possibile consentire ai cittadini che si erano limitati a segnalare danni agli immobili, di aggiungere ora danni a beni mobili registrati?

Risposta: I contributi della delibera 663/2021 sono distinti da altre ricognizioni dei danni effettuate in precedenza. La richiesta deve comunque essere corredata della documentazione circa il nesso di casualità con l’evento in argomento.

2. E, comunque, la raccolta dei dati/documenti deve limitarsi ai cittadini (e relativi familiari conviventi) che sono già stati inseriti nel quadro B citato, oppure va estesa anche agli altri cittadini che non avevano presentato nessuna istanza?

Risposta: Con riferimento al punto precedente i contributi della 663/2021 si estendono anche ai cittadini che non avendo presentato istanza per precedenti ricognizioni, presentano entro la data ultima di consegna regolare documentazione.

3. Se l’auto è stata demolita, ma non è stata riacquistata una nuova auto, il cittadino ha comunque diritto al risarcimento?

Risposta: Il cittadino non ha diritto al contributo qualora non possa documentare la spesa attestante il riacquisto o la riparazione. La spesa per il riacquisto deve essere corredata dalla certificazione di rottamazione.

4: Siamo al corrente di situazioni in cui i proprietari di beni mobili registrati danneggiati in modo irrecuperabili, sono stati consigliati di NON demolire la propria vettura, ma di rivenderla come ROTTAME: in questo caso, hanno comunque diritto ad un risarcimento secondo il valore EURO TAX ridotto del 50%, decurtato della cifra incassata dalla vendita del rottame? Quali pezze giustificative sono richieste?

Risposta: Nel caso in cui il veicolo sia stato venduto prima della richiesta di risarcimento del danno, il diritto di ottenere il contributo del proprietario decade e non sarà trasferibile a terzi.

5 - Il contributo è rivolto a beni mobili registrati per uso familiare/lavorativo: esso copre anche eventuali vetture storiche? O queste sono escluse?

Risposta: Il contributo è rivolto esclusivamente a veicoli la cui destinazione è quella per uso familiare e o lavorativo e copre i costi di riparazione nei limiti previsti dall’avviso.

6 - Come possiamo conciliare la pubblicazione della determinazione dei “contributi ammissibili” senza violare la riservatezza dei dati dei singoli cittadini? Possiamo citare nel corpo della determina solo i riferimenti ai protocolli delle istanze, lasciando in un foglio allegato Excel (che non sarà pubblicato) tutte le informazioni anagrafiche / bancarie a Voi destinato?

Risposta: Per conciliare il problema tra la tutela della riservatezza dei dati personali delle persone interessate e gli obblighi di pubblicazione, la scelta della pubblicazione del solo riferimento del protocollo è idonea.

7 - Come avverrà la liquidazione del contributo? Chi provvederà? Direttamente la Regione ai singoli richiedenti, oppure verranno trasferiti dei fondi ai Comuni, che poi dovranno provvedere a liquidare i singoli richiedenti?

Risposta: Come riportato nell’Allegato A della delibera, nel paragrafo “Liquidazione del contributo” sarà il Comune ad effettuare la liquidazione del contributo.

 

 

Quesiti posti dal Comune di Chioggia (VE)

1. L’attrezzatura da natante (nastro di carico per la cernita del pescato e riduttore Bonfiglioli VF185 per vericello; nasse; cavi; e ancore) funzionale all’attività di pesca e danneggiata in occasione di evento calamitoso in modo tale da dover essere sostituita è ammessa alla concessione del contributo?

Risposta: L’attrezzatura da natante non è ricompresa nel contributo della delibera 663 poiché finalizzata alla sola attività della pesca e la sua indisponibilità non compromette la sicurezza della navigazione.

2. I danni alla carrozzeria di un’autovettura sono ammessi alla concessione del contributo?

Risposta: I danni alla carrozzeria non sono assoggettabili al contributo della delibera 663, in quanto il contributo è destinato ai soli danni che compromettono la sicurezza e il regolare funzionamento del veicolo e non ai danni meramente estetici.

3. Gli interventi di smontaggio/rimontaggio degli interni di un’autovettura, lavaggio scocca interna ed esterna con acqua dolce e spray antiossidante su cablaggi elettrici sono ammessi alla concessione del contributo?

Risposta: Gli interventi di smontaggio/rimontaggio degli interni di un’autovettura, lavaggio scocca interna ed esterna con acqua dolce spray su cablaggi elettrici possono essere ammessi alla concessione del contributo, qualora dalla documentazione fotografica si evince un danno al veicolo, generato dall’evento, tale da comprometterne l’igiene e la salute dell’interno del veicolo e non un mero intervento estetico. Tali interventi sono ricompresi anche laddove necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle parti elettriche del veicolo.