Le Regole o Comunioni familiari

 

Le Regole sono istituzioni antiche, fondate sull’aggregazione di famiglie che si identificano fortemente con il territorio nel quale vivono; ogni nucleo familiare è individuato da un “fuoco” ed è chiamato alla gestione e al godimento di beni la cui proprietà è collettiva. Tali beni costituiscono un patrimonio, detto patrimonio antico, che non può essere venduto, diviso o acquisito per usucapione, proprio per mantenere intatta la sua consistenza nel tempo; a questo scopo la legge impone che i beni rimangano vincolati alle attività agro-silvo-pastorali, e che i terreni di proprietà della regola non subiscano riduzioni di superficie. I diritti regolieri erano tradizionalmente trasmessi per via paterna, ma alcune Regole, adeguandosi alle trasformazioni culturali e sociali, permettono oggi la trasmissione anche in linea femminile. 

 

Normativa nazionale

La L. 31 gennaio 1997, n.94 - art. 3

La legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane” all’art. 3 individua nelle Regole, e nelle altre istituzioni simili, un soggetto di importanza rilevante per lo sviluppo delle zone montane e pertanto, pur demandando alle Regioni il riordino della disciplina delle organizzazioni montane, fissa i principi che dovranno essere rispettati dalle leggi regionali:
- il riconoscimento del ruolo fondamentale delle Regole, nei territori montani, tramite il conferimento della personalità giuridica di diritto privato e il coinvolgimento diretto nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale;
- la partecipazione delle famiglie regoliere alla gestione dei beni collettivi tramite propri rappresentanti;
- il patrimonio antico come fulcro della Regola, per cui non solo la sua consistenza deve rimanere inalterata anche quando si destinano beni di modesta entità a usi non agro-silvo-pastorali, ma il maggior valore che potrebbe derivare dalla diversa destinazione dei beni deve essere ricompreso nel patrimonio stesso; inoltre tutti gli atti che riguardano il patrimonio antico devono essere resi pubblici e, in caso di inerzia o di impossibilità a gestire i beni collettivi da parte della Regola, altri enti dovranno farsi carico della gestione del patrimonio.

 

Normativa regionale

La Regione Veneto, nel solco della L. 97/94 e con il contributo delle Regole e delle Comunioni familiari esistenti, nel 1996 ha emanato la legge regionale n. 26 con le proprie disposizioni in materia di Regole definendo:
- le modalità per l’acquisizione della personalità giuridica da parte di quelle organizzazioni non ancora riconosciute dalle leggi statali e regionali;
- le condizioni che permettono di definire come “antico” un patrimonio collettivo;
- gli atti che devono essere resi pubblici ;
- le modalità per ottenere l’autorizzazione a mutare di destinazione beni collettivi di modesta entità.

La struttura regionale coinvolta nell’applicazione della normativa inerente le Regole è la Direzione Enti locali e Servizi Elettorali.

In particolare l’Unità Organizzativa Persone Giuridiche e Servizi Elettorali, su istanza di un Comitato promotore, emana il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e di ricostituzione della Regola;

Inoltre all’Unità Organizzativa Politiche per lo Sviluppo Turistico della Montagna spetta la competenza per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione di piccole porzioni di beni collettivi, che la Regola ha facoltà di chiedere nei casi previsti dalla legge.

Per la richiesta di un mutamento di destinazione possono essere utilizzati i seguenti moduli:

istanza per un mutamento permanente di destinazione

istanza per un mutamento temporaneo di destinazione

 

Situazione aggiornata delle Regole in Veneto

Attualmente si sono costituite 51, Regole di cui 50, nella provincia di Belluno ed 1, nella provincia di Vicenza.
I comuni interessati dalla presenza di terreni di proprietà delle Regole è illustata nella seguente mappa.
L'elenco delle Regole attualmente costituite in Veneto è illustrata nel file situazione Regole nel Veneto

Glossario 

Agnatizio: derivato da una parentela in linea maschile.
Agro-silvo-pastorale: destinazione alla quale sono vincolati i beni collettivi delle Regole; terreni e fabbricati devono essere utilizzati, cioè, per attività inerenti l’agricoltura, il bosco , l’allevamento.
Erbatico, rifabbrico, legnatico: sono i diritti più comuni esercitati dai regolieri; il primo si riferisce alla possibilità di falciare l’erba o pascolare il proprio bestiame sui prati comuni, il secondo e il terzo fanno riferimento rispettivamente al diritto di ricevere legname da opera, per la costruzione della propria abitazione, e legna da ardere.
Patrimonio antico: la definizione giuridica è data dall’art. 5 della L.R. 26/96; è costituito dai beni a uso agro-silvo-pastorale appartenenti alla collettività fin da epoche remote; la Regola può essere proprietaria anche di beni, mobili e immobili, che non fanno parte del patrimonio antico, e che sono perciò pienamente disponibili.



Data ultimo aggiornamento: 28 novembre 2023