Le regole da rispettare nella conduzione degli impianti di climatizzazione

LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI

CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA



LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici sono riferiti solo al riscaldamento invernale e variano a seconda della Zona Climatica di appartenenza, in Veneto prevalgono:

la Zona E: 14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno dal 15 ottobre al 15 aprile
la Zona F: nessuna limitazione

VALORI LIMITE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE INVERNALE ED ESTIVA
Le temperature limite invernali ed estive degli ambienti climatizzati sono così stabilite:

Riscaldamento invernale:
18°C +2°C di tolleranza per edifici per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
20°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Climatizzazione estiva:
26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

I limiti di esercizio invernali ed i valori limite per la temperatura degli ambienti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

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REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI

L’art.6 del D.P.R. 74/2013 stabilisce criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva.
Il Responsabile di un impianto termico è sempre una persona fisica e può essere, a seconda delle situazioni, il Proprietario, l’Occupante (il legale rappresentante in caso di persona giuridica), il Locatario, l’Amministratore di Condominio, il Terzo responsabile. Il Terzo responsabile, ove delegato dal responsabile dell’impianto, deve essere un soggetto diverso dal venditore dell’energia per il medesimo impianto, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7 e risponde personalmente del mancato rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
Il D.P.R. inoltre specifica che, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, “il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010, categorie OG 11 oppure OS 28”.

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CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità indicati all’art. 7 del D.P.R. 74/2013, di seguito elencati in ordine alla loro disponibilità:

1) Secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice.

2) Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell’impianto.

3) Secondo le prescrizioni contenute nelle normative UNI e CEI per gli specifici componenti dell’impianto.

Gli installatori ed i manutentori devono indicare all’utente in forma scritta, compilando l’apposita scheda del Libretto, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell’impianto. Ogni impianto di climatizzazione deve essere dotato di libretto compilato in tutte le sue parti, aggiornato e registrato in CIRCE dall’installatore (per impianti nuovi) o dal manutentore (per impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014).

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CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO
Ad ogni intervento di controllo e manutenzione periodica, sugli impianti termici di riscaldamento invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW, oltre ai particolari casi indicati all’art.8 del D.P.R. 74/2013, va sempre effettuato anche il controllo di efficienza energetica e compilato il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica “RCEE”, che va sempre rilasciato al Responsabile di impianto. Inoltre il RCEE, entro 30 gg. dalla sua emissione, deve essere trasmesso dal manutentore o dall’installatore al catasto regionale degli impianti termici CIRCE, con le cadenze massime individuate nell’Allegato A del D.P.R. 74/2013, in funzione del tipo d’impianto, della potenza utile nominale e del combustibile: è altresì consentito registrare sempre in CIRCE il RCEE emesso, che viene così conservato nel catasto Regionale in allegato al Libretto di impianto.

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VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Il rendimento di combustione deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013. I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
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ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
Le ispezioni, nella Regione del Veneto, sono delegate alle Province o ai Comuni, a seconda che il numero degli abitanti del comune sia rispettivamente inferiore o superiore a 30.000 abitanti, sono effettuate al fine di verificare il rispetto della norma per il contenimento dei consumi energetici e riguardano esclusivamente impianti termici di climatizzazione invernale con potenza maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW.
Il D.P.R. 74/2013 inoltre precisa che, per gli impianti di climatizzazione invernale tra i 10 kW ed i 100 kW alimentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW, “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.
Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni sono consentite solamente nel periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica: in Zona E dal 15 ottobre al 15 aprile, in Zona F sempre.

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Data ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2023