Navigazione Navigazione

Quadro normativo

Le fonti energetiche rinnovabili sono state oggetto di copiosa produzione normativa da parte dell’Unione Europea, alle quali è stata attribuita un’importanza primaria ai fini di un approvvigionamento ecologicamente sostenibile e a costi contenuti.
A livello europeo, i primi passi verso una politica energetica comune sono stati fatti a partire dalla seconda metà degli anni ’90, soprattutto per quanto riguarda la promozione di un mercato liberalizzato dell’energia, e con la ratifica del Protocollo di Kyoto, nel 2002, si sono gettate le basi per una comune politica europea che individui le azioni da realizzare per costruire un sistema di produzione e consumo di energia compatibile con la tutela dell’ambiente e coerente con uno sviluppo sostenibile.
Con il libro verde, dell'8 marzo 2006, "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" - COM(2006) 105 - la Commissione ha dato forma ad una precisa politica energetica europea di fronte alle numerose sfide in termini di approvvigionamento e di effetti sulla crescita e sull'ambiente in Europa, ponendo le basi per il raggiungimento degli obiettivi economici, sociali e ambientali individuati.
La Commissione individua tre obiettivi principali della politica energetica europea:

  • la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica;
  • la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia;
  • la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.

Nel Giugno 2009 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea gli atti legislativi che costituiscono il cosiddetto “Pacchetto Clima ed Energia” che rappresenta una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea.
Con esso acquisiscono valore giuridico vincolante gli obbiettivi del 20 – 20 – 20 con i quali l’Unione europea si è impegnata ad aumentare l’efficienza energetica del 20%, ridurre il consumo di energia del 20% ed aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative del 20%, entro il 2020.
I target potrebbero diventare ulteriormente ambiziosi e l’obiettivo efficienza energetica essere portato al 30%, in un contesto di impegno condiviso a livello internazionale.
Quattro Direttive ed un Regolamento costituiscono il pacchetto Clima ed Energia:

  • Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;
  • Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE che rivede il sistema UE di scambio delle quote di emissione (ETS), applicato a circa il 40% delle emissioni di gas serra prodotte nell’UE;
  • Direttiva 2009/30/CE che detta alcune specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio al fine di controllare la produzione di emissioni di gas a effetto serra;
  • Direttiva 2009/31/CE che istituisce un quadro giuridico finalizzato a garantire un utilizzo sicuro ed ambientalmente compatibile delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS);
  • Regolamento 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle nuove autovetture. In particolare, il Regolamento prevede obiettivi graduali da realizzarsi tra il 2012 e il 2018 ed un obiettivo più ambizioso per il 2020.

Così si possono sintetizzare, alla luce delle vigenti disposizioni le misure proposte dall’UE: 

  • aumento dell’efficienza energetica per ridurre del 20% il consumo energetico dell’UE rispetto alle previsioni per il 2020;
  • incremento fino al 20% della percentuale rappresentata dalle fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell’UE entro il 2020 (per l’Italia l’obiettivo è fissato nel 17%);
  • incremento della percentuale minima costituita dai biocarburanti fino ad almeno il 10% del consumo totale di benzina e gasolio per autotrazione all’interno dell’UE, sempre entro il 2020;
  • riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli, in modo da raggiungere la soglia di 120 g di CO2/km entro il 2012;
  • promozione di una politica di cattura e stoccaggio del carbonio che sia compatibile con l’ambiente;
  • sviluppo ed estensione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas serra (noto con la sigla EU ETS).

In tale contesto, va segnalata la Comunicazione della Commissione europea, COM(2011)112 del 8 marzo 2011, con la quale viene proposta al Parlamento europeo una “Tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050”.
La Comunicazione individua il percorso che può condurre, entro il 2050, alla riduzione di gas a effetto serra dell'80-95% in modo economicamente sostenibile, indicando politiche e strategie nazionali e internazionali prevedendo investimenti di lungo periodo.
In concreto la Commissione europea, individuando come tappa intermedia fondamentale il risparmio, entro il 2020, del 20% del proprio consumo di energia primaria, propone fasce di riduzione delle emissioni per alcuni settori chiave per il 2030 e il 2050.
La Commissione ha anche predisposto uno specifico “Piano di efficienza energetica 2011” – COM(2011) 109, anch’essa dell’8 marzo 2011, nel quale sostiene che fissare obiettivi di efficienza energetica rappresenta un modo efficace per stimolare l'azione degli Sati Membri e per creare un impulso politico.
La Commissione propone pertanto un approccio in due fasi per la fissazione degli obiettivi.
Nell'ambito della prima fase gli Stati membri stanno fissando obiettivi e programmi nazionali di efficienza energetica. Questi obiettivi indicativi e gli sforzi dei singoli Stati membri saranno esaminati per valutare la probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'UE e la misura in cui i singoli sforzi rispondono all'obiettivo comune.
La Commissione sosterrà gli Stati membri e offrirà loro strumenti per l'elaborazione dei programmi di efficienza energetica, la cui attuazione sorveglierà da vicino, prevedendo nel 2013 una valutazione dei risultati ottenuti, sulla base della quale stabilirà se i programmi, considerati complessivamente, realizzeranno l'obiettivo europeo del 20%.
Se il riesame del 2013 indicherà scarse probabilità di realizzazione dell'obiettivo generale dell'UE, la Commissione avvierà la seconda fase proponendo obiettivi nazionali giuridicamente vincolanti per il 2020, tenendo conto dei punti di partenza dei singoli Stati membri, della loro prestazione economica e delle misure adottate in uno stadio precoce nel settore.
Nel Piano per l’efficienza energica 2011, la Commissione europea individua in quali ambiti ritiene prioritario che si adottino misure di efficientamento energetico, quali, in particolare:

  1. l’orientamento della spesa pubblica verso criteri di efficienza energetica, il rinnovo degli edifici pubblici e l’utilizzo dei “contratti di rendimento energetico”;
  2. il favore, rivolto ai privati, per gli edifici a basso consumo energetico;
  3. un nuovo approccio “energeticamente compatibile” nel settore industriale;
  4. una migliore definizione degli strumenti di sostegno finanziario a livello europeo e nazionale;
  5. il miglioramento delle prestazioni energetiche dei dispositivi utilizzati dai consumatori;
  6. una nuova strategia per migliorare l’efficienza energetica ed il conseguente risparmio nel settore dei Trasporti.
     

Tra gli strumenti realizzati per favorire il risparmio di energia e dell’efficienza energetica, si ricordano:

  • la direttiva 2002/91/CE sulla disciplina delle prestazioni energetiche in edilizia aggiornata dalla direttiva 2010/31/UE, che individua requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e disciplina i criteri generali della certificazione energetica degli edifici.

Tale direttiva è stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., che avvia un nuovo sistema di progettazione degli edifici mirato all’efficienza energetica, ed prevede la certificazione energetica degli edifici quale strumento di sensibilizzazione e di indirizzo del mercato immobiliare;

  • la direttiva 2006/32/CE concernente “l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici”.

Quest’ultima costituisce un passo di grande rilievo nella definizione di una politica comune europea per l’uso efficiente dell’energia. Essa infatti prevede che gli Stati membri adottino misure che mirino a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% per il nono anno di applicazione della presente direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
La direttiva 2006/32/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, che formula le definizioni puntuali di alcuni fondamentali concetti relativi all’uso dell’energia, quali, tra le più importanti, le seguenti:
«energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marino, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
«efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
«risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
«servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
«ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
«contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
«certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
«sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;
«ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
Si ricordano, inoltre

  • la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20;
  • la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che aggiorna la direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, recepita nel nostro paese con il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201;
  • la direttiva 2010/30/UE sulla indicazione del consumo di energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
  • la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si ricorda la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recepita nel nostro paese con il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
Essa prevedeva una serie di meccanismi volti a promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica e proponeva obiettivi indicativi nazionali utili a conseguire gli obiettivi indicativi comunitari al 2010.
Il citato decreto di recepimento è finalizzato a:

  • promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
  • promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;
  • concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
  • favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.
  • Il decreto provvede, inoltre, ad individuare gli obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione dell’energia da FER, nonché a definire:
  • fonti energetiche rinnovabili;
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili;
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta;
  • centrali ibride;
  • impianti di micro generazione;
  • elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

All’art. 12 definisce le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, quali opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, dettando altresì disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.
In attuazione della Direttiva 2009/28/CE, il 30 giugno 2010 il Governo ha pubblicato il primo Piano di Azione Nazionale (PAN) per le Energie Rinnovabili (ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/28/CE), che s’inserisce in un quadro di sviluppo di una strategia energetica nazionale ambientalmente sostenibile e risponde ad una molteplicità di obiettivi.
Tra questi, tenuto conto delle specificità nazionali, assumono particolare rilievo:

  • la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, data l’elevata dipendenza dalle importazioni di fonti di energia;
  • la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, data la necessità di portare l’economia italiana su una traiettoria strutturale di riduzione delle emissioni e di rispondere degli impegni assunti in tal senso dal Governo a livello europeo ed internazionale;
  • il miglioramento della competitività dell’industria manifatturiera nazionale attraverso il sostegno alla domanda di tecnologie rinnovabili e lo sviluppo di politiche di innovazione tecnologica.

La governance istituzionale prevista dal PAN comprende principalmente:
 

  • il coordinamento tra la politica energetica e le altre politiche, tra cui la politica industriale, la politica ambientale e quella della ricerca per l’innovazione tecnologica;
  • la condivisione degli obiettivi con le Regioni, in modo da favorire l’armonizzazione dei vari livelli di programmazione pubblica, delle legislazioni di settore e delle attività di autorizzazione degli impianti e delle infrastrutture, con la definizione di un burden sharin regionale che possa responsabilizzare tutte le istituzioni coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi.

La direttiva 2009/28/CE, di revisione della direttiva 2001/77/CE, ha ridefinito con profonde innovazioni il quadro di riferimento per le FER, prevedendo, tra l’altro che i Paesi membri approvino e aggiornino periodicamente un Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, che tenga conto degli obiettivi stabiliti a livello europeo che per l’Italia è il raggiungimento, al 2020, di una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 17% dell’intero fabbisogno energetico nazionale.
 

La Direttiva prevede, tra l’altro, che entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni due anni fino al 31 dicembre 2021, ciascuno Stato membro presenti alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ponendo così degli obiettivi intermedi periodicamente verificabili.
In tal modo la Commissione, se lo riterrà necessario, potrà porre dei correttivi alle politiche degli Stati membri.
Il D.lgs. 28/2011 di recepimento della 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Tale decreto legislativo, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi di burden sharing, disciplina le procedure di autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, specificando che le stesse devono rispondere a criteri di semplificazione, accelerazione, proporzionalità e adeguatezza e prevede le diverse tipologie di procedimenti in relazione alle taglie e tipologie di impianti:

  • l’autorizzazione unica;
  • la procedura abilitativa semplificata;
  • la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.

Esso attribuisce comunque alle Regioni la facoltà di:
 

  • estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica;
  • estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)" ha individuato obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
 

La ripartizione tra le regioni e le province autonome è avvenuta tenendo principalmente conto dei seguenti criteri:

  • garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali;
  • tener conto della situazione pregressa;
  • tener conto dei potenziali disponibili in ciascuna regione e provincia autonoma.

Pertanto, a fronte di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 dall’Italia pari al 17 %, la percentuale nazionale ripartita tra le regioni e province autonome è del 14,3% in quanto il rimanente 2,7% è garantito dallo Stato, in parte attraverso l’acquisto da paesi esteri di energia da fonti rinnovabili ed in parte dall’energia rinnovabile consumata nel settore dei trasporti, rientrando tali quote nelle esclusive disponibilità nazionali.
 

Con tali meccanismi la percentuale dei consumi regionali finali lordi coperti da fonti rinnovabili assegnata al Veneto è pari al 10.3%.
I dettagli del suddetto decreto sono stati illustrati nel capitolo precedente. Con Decreto 5 maggio 2011, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”, denominato Quarto Conto Energia, è stato approvato il nuovo regime di sostegno allo sviluppo della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
Il regime di sostegno è stato assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata, coerenti con previsioni annuali di spesa.
Il quarto Conto Energia prevede, come i precedenti Conti, una tariffa incentivante della durata di 20 anni, e ne possono beneficiare gli impianti che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016. Il DM stabilisce che i limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti:

  • impianti fotovoltaici distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • impianti a concentrazione.

Sono quindi considerati piccoli impianti:
 

  • gli impianti sugli edifici di potenza fino a 1 MW, con i moduli posizionati secondo le modalità individuate nell'allegato 2;
  • gli impianti di potenza fino a 200 KW in regime di scambio sul posto;
  • gli impianti di potenza qualsiasi realizzati sia su edifici che su aree delle pubbliche amministrazioni.

Con Decreto 5 luglio 2012, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato approvato il Quinto Conto Energia, che definisce la nuova modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
 

La nuova disciplina incentivante si applica dal 27 agosto 2012 ed impegna circa 700 milioni di euro, da ripartire per i successivi 5 semestri di applicazione, che si sommano ai 6 miliardi di euro di costo cumulato annuo degli incentivi per il fotovoltaico.
Il Decreto al fine di consentire una transizione graduale verso il nuovo sistema incentivante prevede l’applicazione del DM 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) a:

  • piccoli impianti e impianti integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione che sono entrati in esercizio prima del 27 Agosto 2012;
  • grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri del IV Conto Energia e che inviano al GSE la certificazione fine lavori;
  • impianti su edifici e aree della Pubblica Amministrazione (in seguito P.A.) a condizione che entrino in esercizio entro il 31/12/2012.

L’accesso alle tariffe incentivanti stabilite dal decreto (di cui art. 5 e allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012) può avvenire attraverso due modalità:
 

  • accesso diretto al meccanismo incentivante;
  • previa iscrizione a registro.
  • Accedono direttamente al nuovo meccanismo d’incentivazione senza necessità d’iscrizione a registro i seguenti impianti:
  • impianti con potenza fino a 50 kW su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la rimozione totale di eternit o amianto;
  • impianti fino a 12 kW, inclusi impianti realizzati a seguito di rifacimento e potenziamenti che non comportano un aumento della potenza dell’impianto superiore a 12 kW;
  • impianti integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di 50 milioni di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi;
  • impianti a concentrazione fino al raggiungimento di 50 milioni di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi;
  • impianti realizzati dalla P.A. fino al raggiungimento di 50 milioni di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi;
  • impianti con potenza compresa tra 12 kW e 20 kW che richiedono una riduzione della tariffa del 20% rispetto a quella spettante se iscritti al registro.

Per impianti che non rientrano nelle tipologie sopra indicate, l’accesso all’incentivo avviene con l’iscrizione a registro.
 

Ogni registro prevede un limite di costo indicativo, in particolare:

1° registro: 140 milioni di euro;
2° registro: 120 milioni di euro;
3° registro: 80 milioni di euro fino al raggiungimento dei 6,7 miliardi euro come costo cumulato annuo.

A partire dal 2° registro dalle risorse disponibili è sottratto il costo degli incentivi attribuiti a: impianti con potenza fino a 50 kW in sostituzione di eternit (di cui al punto 1.), impianti fino a 12 kW e potenziamenti fino a 12 kW (di cui al punto 2.) entrati in esercizio nel semestre precedente. Inoltre, solo per il 2° registro è sottratto anche il costo degli incentivi degli impianti realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti, si procede alla detrazione dalla disponibilità dei successivi registri.

Il decreto definisce le tipologie di tariffe incentivanti erogate dal GSE, le quali subiscono una progressiva riduzione con cadenza semestrale.
Per tutte le tipologie di impianti la tariffa incentivante riconosciuta è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, con le seguenti eccezioni:

  • agli impianti entrati in esercizio prima della data di chiusura del registro e che risultano ammessi in graduatoria in posizione utile è attribuita la tariffa in vigore alla data di chiusura del medesimo registro;
  • agli impianti iscritti al primo registro, entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, è applicata la tariffa incentivante vigente nel primo semestre di applicazione del decreto [art.5, comma 5].

La tariffa è riconosciuta per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
 

Il Decreto oltre a stabilire il valore dei nuovi incentivi, indica i requisiti che i soggetti responsabili e le caratteristiche che ogni tipologia d’impianto devono possedere affinché sia riconosciuto l’incentivo stesso.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 6 luglio 2012 sono state stabilite le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.
Gli incentivi si applicano agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, che entrano in esercizio dal 1°gennaio 2013.
Il Decreto, per salvaguardare gli investimenti già avviati, prevede che gli impianti dotati di titolo autorizzativo antecedente all’11 luglio 2012, data di entrata in vigore del decreto, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013 e i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’art. 8, comma 4, lettera c) che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013, possono accedere agli incentivi con le modalità e le condizioni stabilite dal DM 18/12/2008.
Per i suddetti impianti troveranno applicazione le decurtazioni sulla tariffa omnicomprensiva o sui coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi previste nell'art.30, comma 1 del Decreto.
Il nuovo Decreto disciplina le modalità con cui gli impianti già in esercizio ai quali si è applicato il DM 18/12/08, passeranno dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione a partire dall’anno 2016.
Il Decreto stabilisce inoltre che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo riconosciute agli impianti a fonte rinnovabile, diversi dai fotovoltaici, non può superare complessivamente il valore di 5,8 miliardi di euro annui.
Sono introdotti anche dei contingenti annuali di potenza incentivabile, relativi a ciascun anno dal 2013 al 2015, suddivisi per tipologia di fonte e di impianto e ripartiti secondo la modalità previste per l’accesso agli incentivi.
Le modalità di accesso agli incentivi, in relazione alla potenza dell’impianto e della categoria di intervento sono le seguenti:

  • accesso diretto, nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite per determinate tipologie di fonte o per specifiche casistiche;
  • iscrizione a Registri nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto agli incentivi e non superiore al valore di soglia oltre il quale è prevista la partecipazione a procedure di Aste competitive al ribasso;
  • iscrizione a Registri per gli interventi di rifacimento, nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza successiva all’intervento è superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto;
  • aggiudicazione degli incentivi partecipando a procedure competitive di Aste al ribasso nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza superiore a un determinato valore di soglia (10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5MW per gli altri impianti a fonti rinnovabili).

Il Decreto esclude l’applicazione degli incentivi all’ energia elettrica destinata all’autoconsumo e prevede due meccanismi incentivanti, individuati sulla base della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell’impianto:
 

  • una tariffa incentivante omnicomprensiva per gli impianti di potenza fino a 1 MW;
  • un incentivo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli di potenza fino a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva.

Il Decreto individua inoltre, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013 e prevede dei premi, da aggiungere alla tariffa base, ai quali possono accedere particolari tipologie di impianti.
 

La durata dei nuovi incentivi è pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto, indicata dal Decreto.
Con Decreto 28 dicembre 2012 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato approvato il c.d. “Conto Termico”, previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e finalizzato all’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Gli incentivi riguardano l’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti, la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza e la sostituzione o, in alcuni casi, la nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Il nuovo Decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, collegate agli interventi sopra citati.
Gli incentivi, che si sostanziano in contributi spese sostenute erogati in un arco temporale tra i due e i cinque anni, sono stati definiti tenendo conto della tipologia di intervento finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica ottenuta attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e alla produzione di l’energia con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Per le misure di incentivazione, che sono aggiornate periodicamente, sono stati stanziati fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
Gli interventi ammessi al contributo sono:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica quali:

a) l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive d’infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

  • interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza quali:

a) la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
b) la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
c) l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

 

I contributi sono previsti soltanto limitatamente al costo degli interventi eccedenti quelli sostenuti per rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante.
Va precisato che le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi, mentre i soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.




ALTRI RIFERIMENTI

Normativa statale:
 

  • R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
  • L. 9 dicembre 1986, n. 896 Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  • D.lgs del 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e delle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 57;
  • D.lgs del 16 marzo 1999 n. 79 Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
  • D.lgs del 23 maggio 2000 n. 164 Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas;
  • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
  • L. 21 dicembre 2001, n. 443 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, cd. "legge obiettivo”;
  • L. 9 aprile 2002, n. 55 Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, cd. legge "sblocca centrali”;
  • L. 1 giugno 2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997;
  • L. 17 aprile 2003, n. 83 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto legge 23 dicembre 2002, n. 281;
  • L. 27 ottobre 2003, n. 290 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 239/2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità;
  • D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
  • L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
  • D.lgs del 27 dicembre 2004 n. 330 Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
  • L. 11 marzo 2006, n. 81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;
  • D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
  • D.M. 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • L. 29 novembre 2007, n. 222 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
  • D.lgs 30 maggio 2008 n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
  • D.M. 10 settembre 2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;


Normativa regionale:
 

  • L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989) Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
  • L.R. 6 settembre 1991, n. 24 (BUR n. 81/1991) Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt.;
  • L.R. 29 maggio 1997, n. 16 (BUR n. 44/1997) Incentivi all'uso del gpl come carburante innovativo ed ecologicamente compatibile;
  • L.R. 27 dicembre 2000, n. 25 (BUR n. 114/2000) Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
  • L.R. 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • DGR n. 1728 del 29 giugno 2001(BUR n. 69/2001) Conferimento di funzioni in materia di energia;
  • DGR n. 2245 del 9 agosto 2002 Regione Veneto, sospensione rilascio concessioni geotermiche, in attesa dell’esito degli studi in corso;
  • DGR n. 721 del 21 marzo 2003 (BUR n. 37/2003) Uso idroelettrico dell’acqua. Modalità ed indirizzi operativi per la trattazione delle denunce di inizio attività;
  • L.R. 2 maggio 2003, n. 14 Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse;
  • DGR n. 1000 del 6 aprile 2004 (BUR n. 46/2004) Derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico – D.lgs. 387/2003; L.R. 26 marzo 1999, n.10 e successive modifiche ed integrazioni. – RD. 1775/1933. Criteri e procedure;
  • L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
  • L.R. 30 giugno 2006, n. 8 (BUR n. 60/2006) Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici;
  • DGR n. 2166 del 11 luglio 2006 (BUR n. 70/2006) Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale": parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e parte V relativamente alle emissioni in atmosfera;
  • DGR n. 2495 del 07 agosto 2006 (BUR n. 78/2006) Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
  • DGR n. 3375 del 07 novembre 2006 (BUR n. 105/2006) Indirizzi sulla corretta applicazione del D.lgs 29/12/2003 n. 387, relativamente all'utilizzo del legno vergine come combustibile tradizionale;
  • L.R. 09 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile;
  • L.R. 12 luglio 2007, n. 16 (BUR n. 63/2007) Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • DGR n. 2439 del 07 agosto 2007 (BUR n. 80/2007) DGR n. 2495 del 7 agosto 2006. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  • DGR n. 2204 del 8 agosto 2008 (BUR n. 77/2008) Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • DGR n. 4070 del 30 dicembre 2008 (BUR n. 8/2009) D.lgs. 387/2003 – R.D. 1775/1933. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - impianti idroelettrici. DGR 2204/2008 - disposizioni procedurali;
  • DGR n. 327 del 17 febbraio 2009 (BUR n. 21/2009) Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10;
  • DGR n. 398 del 24 febbraio 2009 (BUR n. 22/2009) Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto. Fase seconda: apertura termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali ed interaziendali, con approccio integrato di sistema, che valorizzano le biomasse di origine zootecnica;
  • DGR n. 411 del 24 febbraio 2009 (BUR n. 23/2009) Prime disposizioni operative per dare attuazione al trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, ai sensi della L.R. 2/2006;
  • DGR n. 308 del 3 marzo 2009 (BUR n. 19/2009) Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la L.R. 26 marzo 1999, n. 10;
  • DGR n. 1001 del 21 aprile 2009 (BUR n. 39/2009) Funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (art. 12, l.r. 33/85);
  • DGR n. 1192 del 5 maggio 2009 (BUR n. 49/20099) Aggiornamento delle procedure di competenza regionale per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 12, D.lgs 387/2003);
  • DGR n. 1391 del 19 maggio 2009 (BUR n. 49/2009) D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni;
  • DGR n. 1609 del 09 giugno 2009 (BUR n. 51/2009) D.lgs. 387/2003 - R.D. 1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici. DGR 4070/2008. Disposizioni procedurali sostitutive.
  • DGR n. 1610 del 09 giugno 2009(BUR 51/2009) Art.83 bis L.R. 11/2001. Impianti di produzione di energia elettrica su derivazioni esistenti. Chiarimenti e indirizzi tecnico operativi;
  • DGR n. 2063 del 07 luglio 2009 (BUR n. 60/2009) Aggiornamento e semplificazione operativa delle linee guida in materia di edilizia sostenibile e definizione delle modalità di attuazione dell'intervento finanziario della Regione (articoli 2, 4 e 6 della L.R. 4/2007). Adozione del provvedimento C.R. 69 del 19 maggio 2009;
  • L.R. 8 luglio 2009, n. 14, (BUR n. 56/2009) Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche;
  • DGR n. 2499 del 04 agosto 2009 (BUR n.76/2009) Integrazione delle linee guida di cui all'art. 2 della L.R. n.4/2007, in applicazione dei commi 2 e 3, art. 3 della L.R. n. 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche";
  • DGR n. 2373 del 4 agosto 2009 (BUR n. 72/2009) Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387);
  • DGR n. 2834 del 29 settembre 2009 (BUR n. 87/2009) Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili Impianti idroelettrici. Individuazione dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale. Determinazione di ulteriori disposizioni e indirizzi sulla concorrenza e sulla procedura di competenza comunali;
  • L.R. 22 gennaio 2010, n. 10 (BUR n. 8/2010) Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del veneto;
  • DGR n. 453 del 02 marzo 2010 (BUR n. 27/2010) Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • DGR n. 465 del 2 marzo 2010 (BUR n. 27/2010) Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico;
  • L.R. 18 marzo 2011, n. 7 (BUR n. 23/1/2011) Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011;
  • DGR n. 1664 del 22 giugno 2010 (BUR n. 54/2010) Disposizioni per la presentazione e la pubblicazione delle domande di concessione di derivazione d'acqua;
  • DGR n. 3493 del 30 dicembre 2010 (BUR n. 9/2011) Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici con capacità di generazione maggiore o uguale a 100 kW. Aggiornamento delle disposizioni procedurali in attuazione al D.M. 10.9.2010;
  • L.R. 11 febbraio 2011, n. 5 (BUR n. 14/2011) Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili;
  • DGR n. 420 del 12 aprile 2011 (BUR n. 32/2011) Trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico. Costituzione Sportello Unico Demanio Idrico in provincia di Belluno;
  • L.R. 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici;
  • DGR n. 1270 del 03 agosto 2011 (BUR n. 65/2011) Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, art. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici";
  • DGR n. 2100 del 07 dicembre 2011 (BUR n. 98/2011) Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. Aggiornamento della DGR 3493/2010 di adeguamento al DM 10.9.2010;
  • DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 (BUR n. 20/2012) Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j);
  • DGR n. 827 del 15 maggio 2012 (BUR n. 43/2012) Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011;
  • DGR n. 1885 del 18 settembre 2012 (BUR n. 83/2012) Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e la Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto per la definizione di modalità operative per l'istruttoria di impianti idroelettrici da ubicarsi nel territorio della Regione Veneto;
  • DGR n. 2912 del 28 dicembre 2012 (BUR n. 7/2013) L.R. 7 dicembre 2000, n. 25, art. 2 - "piano energetico regionale - fonti rinnovabili - risparmio energetico - efficienza energetica". adozione del documento preliminare di piano e del rapporto ambientale preliminare e avvio della fase di consultazione;
  • DCR n. 5 del 31 gennaio 2013 (BUR n. 18/2013) Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale);
  • DGR n. 143 del 11 febbraio 2013 (BUR n. 20/2013) Coordinamento delle procedure in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici;
  • DCR n. 38 del 02 maggio 2013 (BUR n. 45/2013) Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di IMPIANTI per la produzione di energia alimentati da BIOMASSE, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "linee guida per l'autorizzazione degli IMPIANTI alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. (proposta di deliberazione amministrativa n. 55);
  • DCR n. 42 del 03 maggio 2013 (BUR n. 45/2013) Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'istallazione di impianti idroelettrici. Decreto Ministeriale 10 settembre 2010;
  • DGR n. 694 del 14 maggio 2013 (BUR n. 42/2013) Coordinamento delle procedure in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici;
  • DGR n. 985 del 18 giugno 2013 (BUR n. 55/2013) DGR 4102/2007. Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi di acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente;
  • DGR n. 1820 del 15 ottobre 2013 (BUR n. 90/2013) Adozione del "Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico -Efficienza Energetica". Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2.
     


Data ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2014