Disciplina raccolta funghi

Opuscolo informativo sulla disciplina della raccolta funghi nel Veneto (aggiornato ad agosto 2019)

                

Normativa di riferimento

  • L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
  • D.G.R. 739/12 [file pdf 500 kb] "Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 'Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23. 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati'.'"
     

Titolo per la raccolta

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei è necessaria:

  1. la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto
  2. un documento di identità.

Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono:

  • le Unioni/Comunità montane (anche per i comuni parzialmente montani)
  • gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)
  • gli enti gestori dei parchi
  • il presidente della regola per i territori regolieri
  • le province per la restante parte del territorio regionale

Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

 

Modalità di acquisto del titolo per la raccolta


Regolamenti degli enti che rilasciano il titolo per la raccolta (2019)

  1. Unione montana Agordina
  2. Unione montana dell’Alpago
  3. Unione montana Cadore Longaronese Zoldano
  4. Unione montana Val Belluna
  5. Unione montana Bellunese-Belluno Ponte nelle Alpi
  6. Unione montana Centro Cadore
  7. Unione montana Comelico
  8. Unione montana Feltrina
  9. Unione montana Valle del Boite
  10. Unione montana del Grappa
  11. Unione montana delle Prealpi trevigiane
  12. Unione montana del Baldo Garda
  13. Comunità montana della Lessinia
  14. Unione montana Alto Astico
  15.  Unione montana Astico e Unione montana Marosticense
  16. Unione montana del Brenta
  17. Comunità montana Agno Chiampo
  18. Unione montana Pasubio Alto Vicentino
  19. Unione montana Spettabile Reggenza Sette Comuni
  20. Provincia di Padova
  21. Provincia di Rovigo
  22. Provincia di Treviso
  23. Città metropolitana di Venezia
  24. Provincia di Verona
  25. Provincia di Vicenza
  26. Parco Regionale dei Colli Euganei
  27. Parco Naturale Regionale del Delta del Po
  28. Parco Naturale Regionale del Sile (la raccolta dei funghi è vietata)
  29. Parco Naturale Regionale della Lessinia (vedi CM della Lessinia)
  30. Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo (la raccolta dei funghi è vietata)
  31. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (la raccolta dei funghi è vietata)
  32. Ente gestore demanio regionale - Veneto Agricoltura 


Nella seguente cartina sono evidenziati i comuni interessati da istituzioni regoliere
 

Per chi non è necessario il titolo per la raccolta

Sono esentati dal titolo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui sopra possono altresě esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap cosě come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Oltre a queste categorie, gli enti preposti possono, su base annua, individuare altre categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento del contributo.
Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
 

Costo del titolo per la raccolta

I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
La seguente tabella riporta il costo del titolo per la raccolta rilasciato dagli enti competenti:


Tabella dei costi del titolo per la raccolta nella Regione Veneto

   

 

 

Autorizzazioni speciali

Le autorizzazioni speciali alla raccolta dei funghi previste all’art. 8 della Legge regionale del 19.08,1996, n. 23 per studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico, sono rilasciate dalla Regione del Veneto, ovvero dall'Ente gestore del Parco nel caso in cui il territorio di raccolta ricada nell'ambito dell’area protetta.
Tali autorizzazioni speciali, nominative e a titolo gratuito:
- sono rilasciate, su istanza dell’Associazione, Istituto o ULSS di appartenenza, a persone aderenti ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni;
- hanno validità su tutto o parte del territorio della regione Veneto; 
 - non possono avere validità superiore all'anno e sono rinnovabili;
 - possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività quali mostre o seminari, previa valutazione da parte della struttura regionale competente.
Per le autorizzazioni speciali di competenza regionale, le Associazioni micologiche, ai fini del rilascio, devono presentare una domanda tramite PEC (dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it) o raccomandata alla Direzione Uffici territoriali per il Dissesto Idrogeologico entro il 31 gennaio di ogni anno oppure con congruo anticipo rispetto all’evento per autorizzazioni limitate a specifiche occasioni da parte delle Associazioni, corredata dal programma delle attività che si intendono svolgere nell’anno in corso e da una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente (in caso di permessi rilasciati nell’anno precedente), secondo i facsimili e gli schemi riportati nella sezione Modulistica.
I Gruppi micologici riconosciuti come APS o ODV sono esentati, nel presentare istanza, dal pagamento dell’imposta di bollo in quanto associazioni del terzo settore (comma 5 dell’art 82 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i.).


Modulistica:
Richiesta autorizzazioni speciali alla raccolta funghi epigei. (Gruppo micologico) (pdf o doc)
Richiesta autorizzazioni speciali alla raccolta funghi epigei. (ULSS/Istituto scolastico) (pdf o doc)
Schema Relazione consuntiva (pdf o doc)
Schema programma delle attività previste per l’anno in corso (pdf o doc)
Scheda raccolta per attività scientifica (pdf o doc)
Scheda raccolta semplificata (pdf o doc)

 

Limiti di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non piů di Kg. 1 delle seguenti specie:

  1. AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)
  2. AMANITA CAESAREA (Ovoli)
  3. BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
  4. CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
  5. CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
  6. CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
  7. CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
  8. CLITOCYBE GEOTROPA
  9. CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
  10. MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
  11. MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
  12. POLYPORUS poes caprae
  13. TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
  14. RUSSULA VIRESCENS (verdone)

Modalità di raccolta

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.
E' vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.
 

Giornate di raccolta

Le giornate di raccolta dei funghi, nelle more della loro definizione da parte degli enti preposti, sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali. La seguente tabella riporta le giornate di raccolta previste dagli enti competenti nell'ambito del proprio territorio:

Tabella delle giornate di raccolta funghi nella regione Veneto

     

Divieti di raccolta

La raccolta di funghi č vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

  1. nelle riserve naturali integrali
  2. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione
  3. nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale

E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti).

Gli enti preposti al rilascio del titolo per la raccolta possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.
 

Commercializzazione funghi freschi spontanei e funghi porcini secchi sfusi

Con la Legge regionale 19 agosto1996, n. 23: “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, la Regione del Veneto ha dato attuazione alla Legge 23 agosto 1993, n. 352 che fissa i principi fondamentali in materia e al Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376: “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e, in particolare, gli articoli 2 e 7.
La vendita dei funghi freschi spontanei e dei funghi porcini secchi sfusi destinati al dettaglio è consentita previa autorizzazione comunale (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA) a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate e idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS.
Con la DGR n. 536/2010 la Giunta Regionale ha individuato in Veneto Agricoltura e Unioncamere del Veneto le strutture che hanno il compito di gestire le procedure finalizzate al riconoscimento dell’idoneità dei soggetti a cui è richiesta la conoscenza dell’identificazione delle specie fungine commercializzate.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al sito di Veneto Agricoltura.
 

Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;

  • da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;

  • euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

  • euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini);

  • da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi č consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; èvietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso;

  • da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modilità di raccolta.

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 26/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresě la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

Nei casi di recidiva delle violazioni l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.



Data ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2023