Comitato Unico di Garanzia C.U.G.

Le Pubbliche Amministrazioni devono garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne nonché l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. A tal fine ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.21 della L. 183/2010, è obbligatoriamente costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
In Regione del Veneto il primo CUG è stato costituito con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 6 del 2 novembre 2011 e s.m.i..ed è stato interamente rinnovato con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 8 del 20 marzo 2023 (Allegato A) e integrato con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 22 del 13 novembre 2023.

In applicazione all'articolo 56, comma 15 della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 53 che disciplina l'Autonomia del Consiglio Regionale del Veneto, è stato definito il "Protocollo d'intesa per la gestione del personale della Regione del Veneto inserito nel ruolo del Consiglio regionale", siglato dalle parti in data 15 luglio 2014, che prevede al punto 3.2 che sia istituito un unico organismo, per Giunta e Consiglio, con le funzioni di CUG.  

Il CUG ha durata quadriennale.

 

 



Data ultimo aggiornamento: 23 novembre 2023