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Novità in materia di congedi di maternità e paternità

12 agosto 2022

Con il D.Lgs 105/2022 (attuazione della Direttiva UE 2019/1158) è stato implementato quanto previsto dalle leggi precedenti in materia di congedi, al fine di offrire una migliore possibilità di conciliazione dei tempi di vita-lavoro e promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

La novità consiste nell'introduzione di un congedo obbligatorio di 10 giorni, pagato al 100%, spettante al padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 mesi successivi al parto, in caso di nascita, adozione o affido, ma anche in caso di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore.

Inoltre, lo stesso decreto prevede l'introduzione di un periodo di congedo di maternità e paternità facoltativo anche per i lavoratori e le lavoratrici autonome.

Nel caso in cui il datore di lavoro ostacolasse, o avesse ostacolato nei due anni precedenti, i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, sarà impossibile per l’azienda ottenere la certificazione della parità di genere.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito INPS o il sito del Ministero del Lavoro.

 


Data ultimo aggiornamento: 15 settembre 2022