La professione di Facchino

 

Esercitare l'attività di facchinaggio

Chi intende svolgere attività di facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Commissione Provinciale per l'Artigianato o all'Albo Imprese Artigiane.
Può iniziare l'attività, ai sensi del D.M. 221 del 30/06/2003, chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • • Capacità economico-finanziaria (iscrizione INPS e INAIL dei dipendenti, inesistenza protesti, attestazione di affidabilità rilasciata da un istituto bancario);
  • • Onorabilità ;

In base al D.L. 7/2007, art. 10, comma 3 l'attività di facchinaggio non richiede particolari requisiti professionali, non è necessaria la nomina di un responsabile tecnico, e non è subordinata all'osservanza del requisito economico finanziario della lettera b), art.5, comma 1 del D.M. 221/2003 (patrimonio netto pari all'otto per cento del fatturato totale dell'impresa nell'anno precedente o se nuova nel primo esercizio finanziario utile).



Data ultimo aggiornamento: 08 ottobre 2020