Commercio su aree pubbliche

Domande frequenti (FAQ) in materia di rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020

(aggiornate al 4 gennaio 2022)

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1. D.  Ai fini del rinnovo occorre che l’operatore presenti apposita istanza al Comune competente?

R. No. Il procedimento di rinnovo è avviato d’ufficio dal Comune.

 

2. D. Secondo le linee guida ministeriali del 25 novembre 2020 e la successiva deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1704 del 9 dicembre 2020 Il termine di conclusione del procedimento di rinnovo è differito al 30 giugno 2021 (*). È necessario un atto formale di differimento da parte del Comune?

R. Non è necessario poiché è già previsto dalla DGR n. 1704 del 2020 in recepimento di quanto previsto dalle linee guida ministeriali. È sufficiente aver indicato il termine di conclusione del procedimento nella comunicazione di avvio del procedimento stesso, inviata ai soggetti interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

(*) N.B. vedasi FAQ n. 15 sul nuovo termine di conclusione del procedimento.

 

3. D. Quali adempimenti erano richiesti al Comune entro il termine del 31 dicembre 2020? Avvio d’ufficio e accertamento dei requisiti prescritti?

R. Come evidenziato nella DGR n. 1704 del 2020, entro il 31 dicembre 2020 è stato previsto il solo avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo; i requisiti debbono essere accertati entro il 29 giugno 2022 (vedasi ora FAQ n. 15).

 

4. D. Il rinnovo previsto dalla normativa statale si applica anche alle concessioni aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2020?

R. No. La normativa statale, come recepita con la DGR n. 1704 del 2020, disciplina esclusivamente le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020.

R. No. La normativa statale, come recepita con la DGR n. 1704 del 2020, disciplina esclusivamente le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020. Le concessioni aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2020 sono rinnovate con le procedure di selezione di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e n. 1552 del 10 ottobre 2016.

N.B.: Si precisa tuttavia che per effetto dell’articolo 26-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le concessioni con scadenza successiva al 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto n. 41 del 2021, sono state prorogate al 29 giugno 2022.

Pertanto sono soggette a procedura selettiva di rinnovo prioritariamente le concessioni scadute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 21 maggio 2021.

 

5. D. A quale data debbono essere accertati i requisiti prescritti ai fini del rinnovo?

R.  Ai sensi dell’articolo 56-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, come interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione del 13 settembre 2021, nonché ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, il possesso dei requisiti morali, professionali (per il settore alimentare), dell’iscrizione presso i registri camerali come ditta attiva, nonché della regolarità è richiesto al 29 giugno 2022. Ciò non toglie che detti requisiti possano essere accertati anche in data antecedente: vedasi in proposito anche la FAQ n. 10.

 

6. D. Ai fini del rinnovo è necessario il rilascio di un nuovo provvedimento di concessione?

R. Non è necessario un nuovo provvedimento di concessione, poiché la normativa statale di riferimento ha inteso disciplinare il rinnovo di concessioni esistenti; potrà essere sufficiente, pertanto, una presa d’atto, da allegare al provvedimento concessorio esistente, in cui si evidenzia la sussistenza dei requisiti normativi e si dispone il rinnovo sino al 31 dicembre 2032, come previsto dalla vigente normativa; nella presa d’atto si potrà altresì dar conto dei titoli autorizzatori o abilitativi (es. SCIA o comunicazione) correlati alla concessione.

 

7. D. Il provvedimento di rinnovo è soggetto ad imposta di bollo? ( Faq aggiornata al 2 agosto 2021)

R. Sì, come da chiarimento formulato dalla competente autorità ministeriale (interpello n. 956-1982/2021) il provvedimento di rinnovo è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

 

8. D. In caso di affitto di azienda alla data del 31 dicembre 2020 la verifica dei requisiti per il rinnovo va effettuata nei confronti del titolare o del soggetto affittuario?

R. Come previsto dalla normativa statale la verifica dei requisiti per il rinnovo, in caso di affitto di azienda, dev’essere effettuata esclusivamente nei confronti del titolare dell’azienda data in affitto.

 

9. D. In caso di cessione dell’azienda, o di affitto di essa, nelle more del procedimento di rinnovo e quindi in data successiva al 31 dicembre 2020, in capo a quale soggetto debbono esser effettuate le verifiche? Al soggetto cedente/affittante oppure al soggetto cessionario/affittuario?

R. In capo al soggetto cedente/affittante, titolare della concessione in scadenza al 31 dicembre 2020.

 

10. D. In caso di accertata irregolarità contributiva in capo al soggetto al soggetto titolare dell’ azienda  e della concessione al 31 dicembre 2020, che nelle more del procedimento di rinnovo ha ceduto o affittato l’azienda, si può procedere con il rinnovo della concessione?

R.Qualora si accerti l’irregolarità contributiva del titolare dell’azienda e della concessione al 31 dicembre 2020 è necessario che il Comune disponga la sospensione dell’autorizzazione correlata alla concessione, per il periodo di 120 giorni, oppure sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, come previsto dall’articolo 5, comma 1-bis della legge regionale n. 10 del 2001. Nelle more di tale fase sospensiva gli operatori cessionari o affittuari possono tuttavia proseguire nell’esercizio dell’attività. La predetta fase sospende altresì i termini del procedimento di rinnovo che quindi potrà concludersi anche oltre il termine dei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in atto, ai sensi dell’articolo 56-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (vedasi FAQ n. 15). Una volta regolarizzata la posizione contributiva del soggetto cedente/affittante, unitamente all’esito positivo delle ulteriori verifiche prescritte, sarà possibile procedere con il rinnovo in capo al soggetto medesimo ed acquisirà efficacia il subentro effettuato dal soggetto cessionario/affittuario dell’azienda. In caso contrario, come previsto dal comma 1-quater dell’articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2001, il comune dovrà disporre il ritiro dell’autorizzazione e della concessione.

 

11. D. In caso di assenza dei requisiti morali e professionali in capo al soggetto che ha ceduto o affittato l’azienda nelle more del procedimento di rinnovo, si può procedere con il rinnovo stesso? 

R. No. Le verifiche in ordine al possesso dei requisiti per il rinnovo della concessione, e quindi anche dei requisiti morali e professionali (in caso di attività per il settore alimentare) debbono essere condotte nei confronti del soggetto cedente/affittante l’azienda, titolare della concessione in scadenza al 31 dicembre 2020; qualora tali verifiche diano esito negativo non può procedersi con il rinnovo.

 

12. D. In caso di affitto d’azienda, qualora il soggetto affittante non risulti iscritto nei registri camerali e ceda l’attività all’affittuario si può procedere con il rinnovo in favore dell’affittuario, ora cessionario, subentrante?

R. No. Le verifiche vanno condotte in capo al soggetto affittante e non rileva la successiva cessione dell’azienda all’affittuario. Il subentro dell’affittuario, divenuto cessionario, avrà efficacia qualora sia possibile procedere con il rinnovo della concessione al soggetto affittante/cedente. Il soggetto affittante potrà comprovare il requisito dell’iscrizione nei registri camerali mediante la presentazione della relativa istanza entro il 29 giugno 2022, come può evincersi dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2021, inviata a tutti i Comuni.

 

13. D. È possibile per il Comune procedere con il rinnovo immediato delle concessioni, seppur condizionato all’esito positivo delle verifiche prescritte? 

R. No. L’ ipotesi non appare in conformità con la disciplina normativa statale e regionale in materia di rinnovi; le prescritte verifiche hanno infatti un carattere preventivo, non successivo, rispetto al provvedimento di rinnovo.

 

14. D. Si può procedere con il rinnovo anche nel caso in cui i Comuni non abbiano mai provveduto al rilascio delle concessioni, consentendo agli operatori di svolgere l’attività in forza di altri titoli amministrativi?

R. Sì. Pur non potendosi qualificare tecnicamente l’ipotesi come “rinnovo” poiché non esiste l’atto concessorio di riferimento, si ritiene tuttavia possibile il rilascio di una nuova concessione in favore degli operatori interessati, alla luce delle disposizioni di maggior favore in tal senso contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 986 del 2013 e n. 1552 del 2016 al fine di evitare disparità di trattamento rispetto agli operatori che esercitano l’attività nei Comuni nei quali si è provveduto al rilascio delle concessioni e che pertanto possono beneficiare del rinnovo. Rimane inteso che il rilascio della concessione potrà avvenire a condizione della positiva verifica dei requisiti prescritti dalla disciplina regionale in materia di rinnovi.

 

15. D. Entro quale termine va concluso il procedimento di rinnovo delle concessioni?

Entro il 29 giugno 2022.

L’articolo 56-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha infatti attribuito ai Comuni la facoltà di concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni entro il termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso.

Alla luce delle diverse proroghe del predetto stato d’emergenza, da ultimo fino al 31 marzo 2022 come previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il termine entro il quale il procedimento di rinnovo può essere concluso è quindi ora individuabile nel 29 giugno 2022, fatte salve ulteriori disposizioni da parte dello Stato.

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione del 13 settembre 2021 (vedasi FAQ n. 12), entro il predetto termine del 29 giugno 2022 possono essere, altresì, conseguiti dagli operatori i requisiti normativi previsti ai fini del rinnovo delle concessioni.

Si precisa, con l’occasione, che il provvedimento di rinnovo delle concessioni scadute il 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dalla normativa statale, ha efficacia per dodici anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2032, a prescindere dalla data in cui esso viene rilasciato. 

 

 

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Domande frequenti (FAQ) in materia di Commercio su aree pubbliche

(aggiornate al 6 aprile 2022)

 

Domande generali

 

La deliberazione n. 2186 del 2016 ha limitato i casi di riconoscimento regionale a quelli <<aventi valenza sostanziale in ordine alle caratteristiche complessive dell'area mercatale>>. Quali sono le modifiche soggette a riconoscimento?

La deliberazione della Giunta regionale n. 2186 del 2016  è da intendersi superata dall'articolo 11 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, che ha provveduto a modificare l'articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 10 del 2001, limitando il riconoscimento regionale alla sola istituzione di nuovi mercati.

 

Qual'è la procedura per modificare il piano del commercio su aree pubbliche?

Le modifiche al piano del commercio su aree pubbliche devono essere approvate dal Comune con le medesime modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ai fini dell'approvazione del piano. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 le modifiche al piano, che non comportino l'istituzione di nuovi mercati, non richiedono più il rinocoscimento regionale di cui all'articolo 7 della citata legge regionale.

 

D: Cosa si intende per commercio su aree pubbliche?

R: Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Il commercio su aree pubbliche può svolgersi sia nell’ambito di mercati e posteggi isolati e fiere sia in forma itinerante.


D: Per avviare un’attività commerciale su aree pubbliche a chi occorre rivolgersi?

R: Per avviare un’attività commerciale su aree pubbliche allo Sportello Unico per le attività produttive del comune ove si intende avviare l’attività (per il commercio in forma itinerante) ovvero del comune ove ha sede il posteggio che si chiede in concessione (per il commercio su posteggio).


D: E’ possibile esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche itinerante presso il parcheggio di una discoteca o di un supermercato o presso un distributore di carburanti?

R: Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da pubblico passaggio ed su ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. I parcheggi della discoteca e dei supermercati nonché le aree dei distributori di carburanti non sono aree destinate all’uso pubblico, bensì aree private destinate all’uso da parte di una cerchia di persone che, seppur numerosa, è determinata (i frequentatori della discoteca, i clienti del supermercato e del distributore). Conseguentemente non è possibile posizionarsi in tali aree per esercitare il commercio itinerante.


D: Esiste un limite al numero di posteggi di cui può essere titolare il medesimo operatore in un mercato o in una fiera?

R: Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell’ambito della stessa area mercatale; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso dei mercati e delle fiere di grandi dimensioni costituiti da un numero di posteggi superiore a cento.


D: Alla luce delle numerose normative in tema di liberalizzazioni e, inoltre, dei principi della Direttiva Servizi valgono ancora, ai fini dell’assegnazione dei posteggi a titolo precario e in concessione, la distinzione in ordine al settore alimentare e non alimentare e l’obbligo di rispetto del vincolo merceologico?

R: L’obbligo di definire e far rispettare il settore merceologico dei posteggi è finalizzato a far rispettare le esigenze igienico-sanitarie stabilite dalla normativa in materia di mercati e, dunque, alla tutela della salute pubblica. Conseguentemente il suddetto obbligo non contrasta con le normative statali in tema di liberalizzazioni che, nell’abrogare le norme “che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite” ammette la possibilità di imporre “divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche” laddove giustificati da motivi imperativi di interesse generale. Allo stesso modo, dunque, i vincoli merceologici dei posteggi, laddove giustificati dalla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, devono ritenersi compatibili con la normativa in tema di liberalizzazioni delle attività economiche.


D: Qual è l’iter per l’istituzione di un nuovo mercato?

R: L’articolo 2 della suddetta legge regionale n. 10 del 2001 attribuisce al Comune il compito di approvare il piano del commercio su aree pubbliche e le successive modifiche, sentite, in via preventiva, le associazioni locali degli operatori del commercio su aree pubbliche e quelle dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Piano del commercio su aree pubbliche deve individuare per ciascun mercato l’articolazione dei posteggi specificando per ognuno di essi la superficie e il settore merceologico, nonché quelli riservati ai produttori agricoli, tenendo in debita considerazione, in particolare le esigenze igienico-sanitarie, quelle di viabilità e di pubblica sicurezza che attengono al passaggio dei mezzi di soccorso e di servizio per la collettività e infine quelle relative alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale. 
L'istituzione del nuovo mercato è soggetta a riconoscimento regionale; a tale scopo il Comune può utilizzare l'apposita modulistica.​

D: Qual è l’iter per modificare il giorno di svolgimento di un mercato o di un posteggio isolato?
R: La modifica del giorno di svolgimento di un mercato, di un posteggio isolato o di una fiera comporta una modifica del piano del commercio su aree pubbliche che richiede il medesimo iter previsto per l’approvazione del piano stesso (vedasi faq precedente). La normativa vigente precisa al riguardo che il Comune può procedere alla modifica del giorno di svolgimento di un mercato solamente “in presenza di esigenze oggettive”, ovverosia dopo che sia stata accertata la sussistenza di motivazioni che trascendano l’interesse del singolo e tali da far ritenere che l’Amministrazione comunale agisca nell’interesse pubblico e che giustifichi una deroga ai principi di parità di trattamento che caratterizzano le procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche.


D: Qual è l’iter per l’istituzione di un mercatino dell’antiquariato?

R: Il mercatino dell’antiquariato è una particolare tipologia di mercato c.d. a tipologia esclusiva che, ai fini dell’istituzione, segue lo stesso iter previsto per i mercati ordinari e, dunque, deve essere inserito all’interno del Piano del commercio su aree pubbliche.


D: A quali manifestazioni può partecipare l’operatore non professionale (c.d. hobbista)?

R: L’operatore non professionale, c.d. hobbista, è colui che non esercita l’attività commerciale in modo professionale e che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale. L’operatore non professionale può partecipare esclusivamente ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo e, in tali mercatini, può vendere esclusivamente antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione.


D: Quali sono le condizioni per partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo in qualità di operatore non professionale?

R: La partecipazione ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo è subordinata al possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza ovvero, per i residenti fuori Regione, dal Comune di Venezia. Il tesserino contiene le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare. Una volta ottenuto il tesserino dal comune di residenza, occorre presentare richiesta di partecipazione ai Comuni i cui mercatini dell’antiquariato si intende frequentare. E’ possibile partecipare al massimo a 6 mercatini in un anno solare in tutto il territorio regionale. Al fine di assicurare il rispetto di tale limite il Comune in cui si svolge un mercatino annulla l’apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione e il timbro del Comune. L’operatore non professionale quando partecipa ad un mercatino deve, inoltre, presentare di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all’apposizione del timbro di partecipazione sull’apposito cartellino.

 

D: Quale validità hanno i tesserini rilasciati agli operatori non professionali (cd. hobbisti) nel corso del periodo emergenziale in atto?

R. I tesserini rilasciati a partire dal 30 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, e nel corso del 2021, qualora non integralmente utilizzati per le sei presenze nell'anno solare prescritte dalla vigente normativa regionale, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 hanno validità sino al 29 giugno 2022, corrispondente al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi fissato al 31 marzo 2022. 
La proroga di validità del tesserino non comporta la possibilità di derogare alla normativa regionale in materia, stante la necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni regionali relative alla partecipazione nel numero massimo di 6 mercatini in ciascun anno solare in tutto il territorio regionale.
Pertanto, nell'ipotesi di utilizzo parziale, nell'anno 2021 o 2022, di un tesserino rilasciato nell'anno solare 2020, sarà cura del Comune verificare il non superamento del limite massimo delle 6 partecipazioni per anno solare.


D: L’esercizio del commercio su aree pubbliche in Veneto è subordinato alla regolarità contributiva da parte dell’operatore?

R: Ai sensi della legge regionale n. 10 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 8 del 2013 in Veneto l’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. I Comuni devono effettuare la suddetta verifica in sede di rilascio dell’autorizzazione e periodicamente. Anche la partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla suddetta verifica di regolarità contributiva. In tal caso la verifica è a carico dei Comuni ove viene svolta la manifestazione commerciale e non sarà dovuta nei confronti degli operatori abilitati in altre Regioni la cui legislazione preveda, quale presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, la verifica della regolarità contributiva.

 

Applicazione dei provvedimenti regionali di attuazione dell'Intesa del 5 luglio 2012 inerente i criteri di assegnazione dei posteggi


D: E’ possibile, nel corso delle procedure di selezione finalizzate al rinnovo delle concessioni in scadenza, regolarizzare altresì le situazioni degli operatori precari?
R: In via generale l’Avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini di pubblicizzare l’avvio delle procedure di selezione (di cui al fac simile Allegato C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 2016) deve precisare se oggetto del bando in questione saranno solamente i posteggi in scadenza (e dunque già occupati in concessione decennale) ovvero anche i posteggi liberi. Ogni Comune, dunque, al momento della pubblicazione dell’Avviso dovrà decidere se limitarsi a pubblicare solamente i posteggi in scadenza ovvero anche i posteggi liberi presenti nelle aree mercatali e fieristiche presenti nel proprio territorio.
Ai fini della decisione di cui sopra occorrerà tenere in considerazione anche il disposto dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 10 del 2001 che non permette di rilasciare nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggio sino all’approvazione del piano di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale.
Resta inteso che, laddove il Comune non abbia provveduto ad adottare il piano del commercio su aree pubbliche, potrà comunque continuare ad assegnare i posteggi liberi “a titolo precario” con le modalità di cui al punto 6 della DGR 986/2013.

D: Ai fini dell’assegnazione dei posteggi liberi la DGR 1017 del 2016 afferma che siano assegnati 40 punti all’operatore che ha la maggiore anzianità di spunta nel mercato. Quindi all’operatore che ha la maggiore anzianità di spunta nell’intera area commerciale potranno essere assegnati anche 4 o 6 posteggi?
R: La DGR 2113/2005 continua a trovare applicazione per le parti compatibili con la normativa sopravvenuta. Essa stabilisce che “le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l’assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l’assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato”. Tale disposizione si applica anche con riferimento alle fiere in virtù di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 19, della parte III della medesima DGR. Quindi un ulteriori posteggio potrà essere assegnato al medesimo operatore solamente nel caso in cui sia titolare di altra autorizzazione cui siano stati assegnati 40 punti per l’anzianità di spunta nella medesima area commerciale.
Resta inteso che ogni operatore potrà far valere la propria anzianità di spunta solamente nella graduatoria inerente il settore per cui ha partecipato al mercato sino all’uscita del bando.

D: Quali sono i termini per l’avvio delle procedure di selezione di rilascio delle concessioni relative ai posteggi?
R: I termini da ritenersi inderogabili sono i seguenti:
- 90 giorni tra la pubblicazione dell’Avviso sul BUR e la pubblicazione del bando;
- 30 giorni per far presentare le domande;
- 15 giorni per presentare istanze di revisione dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

D: Anche agli imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui alla DGR 986 e successive modifiche ed integrazioni?
R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione prot. 0282683 del 07.09.2016 ha precisato che l’articolo 70 del decreto legislativo 59/2010 trova applicazione anche con riferimento ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
Sia i criteri che il modulo di domanda dovranno però essere adattati dal Comune per adeguarli alla specificità della disciplina degli imprenditori agricoli (ad esempio a tali soggetti viene rilasciata la sola concessione e non anche l’autorizzazione e non è possibile fare riferimento, ai fini della professionalità acquisita, all’anzianità per il commercio su aree pubbliche).



Data ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2022