Navigazione Navigazione

Percorsi Percorsi

Dettaglio contenuto Dettaglio contenuto

La professione di installatore di impianti

 

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività, nell’ambito di tutte le tipologie di edifici o relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d’uso, così definite all'art. 1:

a)  impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b)  impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d)  impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
e)   impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f)   impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,  di scale mobili e simili;
g)  impianti di protezione antincendio.
 

Sono esclusi gli impianti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, e l'attività di manutenzione ordinaria.

In ogni impresa deve essere designato un responsabile tecnico, che può essere il titolare dell'impresa, un socio prestatore d'opera, un familiare o un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e che con l'impresa abbia un rapporto di immedesimazione. Non è consentita la nomina di un consulente esterno.

 

Qualifica Professionale

Il D.M. del 22/01/2008, n. 37, art. 4 prevede l’acquisizione dei requisiti tecnico-professionali attraverso uno dei seguenti percorsi formativi:

•  Laurea in materia tecnica specifica: ingegneria, architettura, fisica, etc.
•  Diploma o qualifica di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa all’attività di cui all’art. 1, (+) seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (un anno per installazione di impianti idrici e sanitari);
•  Attestato di qualifica professionale rilasciata da istituti regionali o riconosciuti, (+) con un periodo di inserimento in un’impresa del settore di almeno quattro anni consecutivi (due anni per installazione di impianti idrici e sanitari);
•  Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore, per un periodo non inferiore ai tre anni, escluso dal computo quello di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore.
 
Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il titolare dell’impresa, i soci e collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

Il responsabile tecnico, può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile  con ogni altra attività continuativa, imprenditoriale e professionale.

 

Per iniziare l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti all'interno degli edifici (ad uso civile e non civile), nella forma di impresa artigiana, è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in forma telematica mediante la procedura ComUnica Starweb, la quale verrà elaborata dagli uffici del SUAP territorialmente competenti a seconda di dove verrà svolta l'attività. 

Si consiglia di consultare le disposizioni di legge nella sezione Normativa.



Data ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2020