Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia 

 Immagine con simbolo di una imbarcazione

La Regione del Veneto, tutela e promuove la denominazione d'origine delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, come definita dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n.366, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.

L'art. 1 della legge 366/63 recita: "La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed ę compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e le prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna."

Il marchio delle "Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia", registrato e depositato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante al n. 002065860, è stato istituito e disciplinato dalla Legge Regionale , n. 1 del 1996.

 

Imbarcazioni tutelate

  - SANDOLO;
  -
MASCARETA;
  -
S'CIOPON;
  - 
PUPARIN;
  - GONDOLA;
  - TOPO;

  - TOPA;
  - SANPIEROTA;
  - BATELA;
  - CAORLINA;

  - BATELON;
  - PEATA;

  - GONDOLINO;
  - COFANO;
  - BRAGOSSO;
  - IMBARCAZIONI TIPO TAXI NELLE VARIE DIMENSIONI;

Tali imbarcazioni dovranno essere costruite sia rispettando le caratteristiche strutturali desumibili dal libro di G. Crovato, M. Crovato, L. Divari, "Barche della Laguna Veneta," Venezia 1980, sia utilizzando i materiali indicati per ognuna di esse nelle schede allegate al Regolamento d'uso e divise in quattro categorie:

  - barche da lavoro e trasporto e pesca di stazza medio-grande;
  -
 barche da lavoro e trasporto e pesca di stazza medio-piccola;
  -
 barche tradizionali destinate esclusivamente alle attività agonistiche;
  
imbarcazioni di tipo taxi.

L'uso del marchio ę consentito altresì per gli accessori indicati nell'allegato alla L.R. 16 gennaio 1996, n. 1, punto 2) costruiti con le forme e con i materiali tradizionali della Laguna di Venezia, di seguito riportati:

     - ALBERI;
    
TIMONI;
    
ACCESSORI DELLA GONDOLA;
     -
 REMI;
     -
 FORCOLE. 

Sono considerati complementi degli alberi gli apparati velici imbarcazioni "al terzo" realizzati con le tecniche e le colorazioni tradizionali.

Aziende concessionarie (elenco cantieri concessionari)

Solo le aziende concessionarie sono autorizzate all'utilizzo del marchio collettivo secondo le norme stabilite dal regolamento ed in modo conforme al manuale "Immagini e Norme d'uso" [file .pdf].
L'art. 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 - "Norme generali in materia di marchi regionali" - ha delegato alle Camere di Commercio territorialmente competenti la gestione dei marchi di cui la Regione del Veneto è titolare. Pertanto, il marchio delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia ę attualmente gestito dalla Camera di Commercio di Venezia.

 



Data ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2022