Tutela dei consumatori

La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi.

La principale normativa regionale di riferimento è la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo".

 

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, ha istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Per l’anno 2022 le Associazioni iscritte al registro regionale (qui elenco e recapiti) sono le seguenti:

Dal 1° al 30 settembre di ogni anno, le associazioni dei consumatori possono presentare domanda di iscrizione / conferma dell'iscrizione al registro regionale per l'anno successivo. 

Requisiti e modalità per l'iscrizione al registro regionale sono fissati dalla richiamata legge regionale n. 27 del 2009 e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 3974 del 2009, n. 2872 del 2013, n. 1257 del 2015.

A seguito dell'entrata in vigore il 25 maggio 2018 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati - a tutela degli interessati vengono rese pubbliche le informazioni di cui all'art. 14 "Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato".

 

Azioni a tutela del consumatore

DGR n. 1451 del 08 ottobre 2019

Approvazione del Programma Generale di Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019, denominato "Potenziamento degli Sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore".  

DGR n. 766 del 16 giugno 2020

Approvazione degli schemi di convenzione per l'attuazione degli Interventi n. 1, n. 2 e n. 4 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019 "Approvazione del Programma Generale di Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019, denominato "Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore""

DGR n. 1031 del 28 luglio 2020

Rimodulazione del Programma Generale di Intervento denominato "Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019 e approvazione degli schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi n. 1 e n. 3. 

DGR n. 1763 del 22 dicembre 2020

Approvazione del Programma “Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-economiche dell’epidemia di Covid-19”. Art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020.

DGR n. 989 del 20 luglio 2021

Rimodulazione del Programma “Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-economiche dell’epidemia di Covid-19” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1763 del 22 dicembre 2020.

Relazione finale sulle attività realizzate nell'ambito del Programma (formato .PDF kb157). 

DGR n. 160 del 22 febbraio 2022

Approvazione del programma "Sportelli regionali e iniziative mirate a vantaggio dei consumatori". Art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Art. 8 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020.

 

Criteri e modalità di assegnazione dei finanziamenti regionali alle Associazioni dei consumatori e modalità di rendicontazione

DGR n.1694 del 15 settembre 2014

Criteri e modalità di assegnazione dei finanziamenti regionali alle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 5 della L.r. n. 27/2009 a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle proprie strutture e modalità di rendicontazione dei contributi regionali assegnati alle stesse. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, art. 6, comma 3.

 

Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

Articolo 2. Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

 a) alla tutela della salute;

 b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

 c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

 c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; 

 d) all'educazione al consumo;

 e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

 f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

 g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:

  a) consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

  b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

  c) professionista: la persona fisica o giuridia che agisce nell'esercizio della propria attività imprnditoriale, commerciale, artigianel o professionale, ovvero un suo intermediario;

  d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103 , comma 1, lettera d), e nel'articolo 115, comma 2 bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonchè l'importatore del bene o del del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il beneo il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

  e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo o usaatoo rimesso a nuovo; tale defiizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

  f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
 



Data ultimo aggiornamento: 07 settembre 2022