Piano degli Interventi

Il Piano degli Interventi (PI), come definito dall'articolo 17 della legge regionale 11 del 2004, è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. 

Il Piano degli Interventi si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA) in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato.

Di seguito gli articoli di riferimento  principale della legge regionale 11 del 2004 per il Piano degli Interventi:

Art. 17 | Contenuti del Piano degli interventi (PI)
Art. 18 | Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi
Art. 18 bis | Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali
Art. 18 ter | Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita

Come noto, il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale n. 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 11 del 2004, che, oltre a promuovere un processo di riduzione del consumo di suolo non ancora urbanizzato, introduce sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica dettata dalla L.R. 11/2004.
In attuazione delle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), il comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di cui al comma 5, lettera a) dello stesso articolo. L' articolo11bis, così come modificato dalla LR 14/2017, prevede che " L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune, ai semi dell'articolo 17, comma 5, lettera J), per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo 8". Tale modifica normativa va letta unitamente alle disposizioni dell' art. 18 che, al comma 5 bis, individua la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento quale condizione per la pubblicazione del piano. Ai sensi del successivo comma 6, il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Ne consegue che il mancato invio del quadro conoscitivo e dei suoi aggiornamenti impedisce la pubblicazione del piano e, quindi, incide sull'efficacia dello stesso. Considerata l'importanza delle norme sopra citate si invitano tutti i Comuni, nello spirito di leale collaborazione tra enti, a trasmettere l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante.

Si consiglia di Inviare una nota a mezzo PEC con allegata la Delibera di Consiglio Comunale di Approvazione del PI/Variante al PI e di notifica della Pubblicazione all’Albo Pretorio (il tutto in formato PDF o P7m) indicando il collegamento (link) dal quale è possibile scaricare i dati del PRC aggiornato allo strumento (PI o variante allo stesso) in oggetto. In caso di necessità i comuni potranno utilizzare il nostro strumento di condivisione regionale facendo richiesta a pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it, specificando nell'oggetto " Richiesta utilizzo sharing regionale per invio banche dati PRC". (Per info: 041 279 2624 o 3962)


Data ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023