Geotermia

L’energia geotermica è quella immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre.
Le risorse geotermiche utilizzano l'energia termica estraibile mediante fluidi geotermici con temperatura, misurata allo strato, maggiore di 15 °C e che prevedono un utilizzo energetico per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili. Si distinguono in risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido superiore a 150°C, a media entalpia quelle con temperatura compresa tra 90 °C e 150°C e a bassa entalpia quelle con temperatura inferiore a 90°C.

Tali risorse sono classificate sotto il profilo amministrativo in base alla potenzialità termica e alle modalità di reperimento in:

 

  • piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Sono ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici per potenza termica complessiva non superiore a 2 MW. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche le sonde geotermiche (scambiatore di calore con il sottosuolo senza prelievo e reimmissione nel sottosuolo di fluidi geotermici).
  • risorse geotermiche di interesse locale quelle non classificabili come piccole utilizzazioni locali di calore geotermico né come risorse geotermiche di interesse nazionale.
  • risorse geotermiche di interesse nazionale. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative per le risorse geotermiche ad alta entalpia o quelle con impianti di potenza superiore a 20 MW termici.


Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, le risorse geotermiche di interesse locale e le risorse geotermiche di interesse nazionale sono di competenza amministrativa della Regione.
La gestione amministrativa delle sonde geotermiche ai fini della protezione delle acque sotterranee è delegata alle Province.
Sono di competenza statale (Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) le risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana e i fluidi geotermici a media e alta entalpia finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota di produzione di energia elettrica con reiniezione del fluido geotermico.
 

   

Principali riferimenti normativi

Normativa statale

  • R.D. n. 1443 del 29/07/1927 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.
  • R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
  • D.P.R. n. 128 del 9/04/1959 - Norme di polizia delle miniere e delle cave.
  • Legge n. 9 del 9/01/1991 - Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
  • D.P.R. n. 395 del 27/05/1991 - Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
  • D.P.R . n. 485 del 18/04/1994 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.
  • D.Lgs n. 624 del 25/11/1996 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.
  • D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 - Norme in materia ambientale.
  • D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010 - Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Normativa regionale

Procedimenti in corso

PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE LOCALE e NAZIONALE DI COMPETENZA REGIONALE

Le risorse geotermiche di interesse locale e nazionale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal R.D. 1443/1927 e dall'articolo 826 del C.C. sono risorse minerarie, e sono rispettivamente patrimonio indisponibile della Regione e dello Stato.
La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche di interesse locale e nazionale sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.

 

PERMESSO DI RICERCA

L’istanza va presentata alla Regione Veneto e, contestualmente al Comune interessato.
Viene pubblicato sul BUR avviso dell’istanza fissando in 60 giorni il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

nel caso in cui non siano pervenute domande in concorrenza:

l’istanza di permesso di ricerca è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., la cui competenza è della Provincia.
 

nel caso in cui siano pervenute domande in concorrenza:

si provvede nuovamente alla pubblicazione sul BUR fissando in 60 giorni il termine per la presentazione di eventuali ulteriori domande in concorrenza.
Verrà quindi effettuata una selezione sulla base ai parametri di valutazione indicati nella D.G.R. 985/2013, da parte di una specifica commissione regionale, con formazione di una graduatoria.

Al soggetto risultato vincitore verrà quindi richiesto l’eventuale completamento della documentazione necessaria al fine del rilascio del permesso di ricerca ed in particolare la verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
 

La domanda viene quindi istruita sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, e il permesso di ricerca è rilasciato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.
L’efficacia del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria o assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

Ricevuta comunicazione del rinvenimento di risorse geotermiche la Regione riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà comunicazione pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse.

 

CONCESSIONE

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del riconoscimento del carattere locale o nazionale delle risorse geotermiche rinvenute, il titolare del permesso di ricerca ha il diritto di presentare istanza di concessione di coltivazione alla Regione del Veneto. L’istanza viene pubblicata sul BUR.
Il progetto geotermico, relativo all’istanza, unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale sarà sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione.

Successivamente all’esito positivo del procedimento di VIA viene indetta una Conferenza di Servizi cui partecipano le amministrazioni interessate, nella quale viene completata l’istruttoria dell’istanza.
La concessione è rilasciata, ad esito positivo dell’istruttoria, dal Presidente della Giunta regionale con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro.

Trascorsi inutilmente i sei mesi dal riconoscimento del carattere locale o nazionale delle risorse geotermiche, nell’area del permesso di ricerca può essere richiesta, in concorrenza, la concessione da parte di altri operatori.
Le domande di concessione vengono presentate alla Regione del Veneto e la relativa documentazione rimane depositata in busta chiusa presso la Sezione competente in materia di Geologia e Georisorse.
Decorsi i sessanta giorni dall’avviso sul BUR della prima domanda pervenuta, tutti i richiedenti vengono invitati a sottoporre entro il termine perentorio di sessanta giorni agli adempimenti concernenti la V.I.A. regionale.
Successivamente le istanze, corredate degli esiti delle procedure di V.I.A. dei rispettivi “progetti geotermici”, saranno valutate da una specifica commissione che effettuerà la relativa selezione, sulla base dei parametri determinati con D.G.R. 985/2013, con formazione di una graduatoria.
Successivamente alla suddetta selezione, viene indetta una Conferenza di Servizi cui partecipano le amministrazioni interessate, nella quale viene completata l’istruttoria dell’istanza prima in graduatoria.
La concessione è rilasciata, ad esito positivo dell’istruttoria, dal Presidente della Giunta regionale con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro.

Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinato alla presentazione da parte del richiedente di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.


Il permesso di ricerca e la concessione mineraria per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di interesse nazionale seguono le medesime procedure previste per il permesso di ricerca e la concessione alla coltivazione di quelle di interesse locale, fatto salvo quanto previsto dal DPR 485/1994. In particolare in base a tale Decreto nel caso di un previsto utilizzo della risorsa esclusivamente geotermoelettrico in sede di istanza di concessione il “progetto geotermico” contiene anche il progetto definitivo dell’impianto di utilizzazione della risorsa geotermica.

 

PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO

Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico mediante prelievi di acqua dal sottosuolo e da sorgenti (T> 15 °C) ai sensi del D.Lgs. 22/2010 sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al R.D. 1775/1933.
Le concessioni di derivazione sono rilasciate dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa mentre l’istruttoria viene svolta dal Genio Civile competente per territorio con le procedure previste dal citato regio decreto.
Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW sono esclusi, ai sensi dell’ art. 10 comma 7 del D.Lgs. 22/2010, dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

Le autorizzazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico senza prelievo di acqua dal sottosuolo (sonde geotermiche) sono rilasciate dalle Province. Sono escluse dalle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale.

Tutte le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono comunque soggette alle disposizioni derivanti dalle ulteriori normative (edilizie, ambientali, sicurezza ecc.) applicabili in ogni specifica situazione.

 

Struttura di riferimento

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa Suolo e della Costa
Segreteria:
tel. 041 279 2130/2357 - fax. 041 279 2234
email: difesasuolo@regione.veneto.it - PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023