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Nuova legge regionale sullo sportello unico per le attività produttive

03 gennaio 2013

Nel Bur n. 110 del 31 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge regionale n. 55 del 31 dicembre 2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.

La legge suddivide gli interventi di edilizia produttiva in tre grandi categorie:

La prima categoria riguarda gli interventi indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative comunitarie, statali, regionali e, comunque, non innovativi dell'immobile per le loro limitate dimensioni e gli interventi di modifica ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell'art. 5 DPR n. 447/1998. Tali interventi sono soggetti a semplice permesso di costruire.

La seconda categoria comprende gli interventi da configurare come derogatori allo strumento urbanistico, ovvero gli ampliamenti di attività produttive in zona impropria, compresi impianti tecnologici e strutture di servizio entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1500 mq., oltre al mutamento di destinazione d'uso di fabbricati all'interno della stessa proprietà, sempre mantenuto entro tali limiti. Tali interventi sono soggetti al previo parere del Consiglio comunale da rendersi entro 60 giorni decorsi i quali si intende reso in senso positivo. Per tali interventi la convenzione stipulata con il comune deve prevedere il divieto per 2 anni di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari (il vincolo va trascritto).

La terza categoria riguarda l'ipotesi più nota di Sportello unico, ovvero l'intervento relativo all'insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico. In tale ipotesi, oltre a non essere posti limiti agli ampliamenti, è prevista una procedura semplificata in termini di tempi.

L'articolo 11 consente, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DPR n. 327/01 nonché per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell'opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto.

L'articolo 12 prevede la proroga delle varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 11/04.

Da segnalare infine anche l'articolo 9 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del DPR n. 380/2001, equipara alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente.


Struttura di riferimento

Direzione Urbanistica e Paesaggio
Servizio Sportello Unico per le Attività produttive
tel. 041 2792508 fax 041 2792383
e-mail: urbanistica.paesaggio@regione.veneto.it


Redazione a cura di Fabio Mattiuzzo



Data ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2013