Percorsi Percorsi

Siti tematici Siti tematici

Banner sviluppo rurale veneto

 

Collegamento al sito dedicato al PSR 2014 2020

 

 Link esterno al sito web di Piave

 

  banner avepa

 

    banner veneto Agricoltura



Data ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2023

Edilizia rurale - Edificabilità in zone agricole

L'attività edilizia nelle zone agricole è disciplinata dalla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

Questa legge ha stabilito che, per costruire residenze o strutture agricolo-produttive in zona agricola, è necessaria l’approvazione di un Piano aziendale da presentare allo Sportello Unico Agricolo competente per territorio.
Secondo le disposizioni regionali (Atti di indirizzo della L.R. n. 11/2004, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3178 dell’8 ottobre 2004), il Piano aziendale deve essere costituito da una Modulistica e una Relazione tecnica che contenga la descrizione dettagliata di tutti i fattori costitutivi dell’azienda agricola e degli interventi edilizi che il richiedente intende realizzare in zona agricola, nonché la dimostrazione dei requisiti in possesso dell’azienda medesima:

  • iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto
  • occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS
  • redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dai citati Atti d'indirizzo.

 

NOVITA'   DGR n. 1222 del 07/09/2021 “Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.”

Il comma 5 quinquies) dell’articolo 44 della LR n. 11/2004, come modificata dalla LR n. 29/2019, stabilisce che, nella zona agricola, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, è consentita la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.

 

Nell’Allegato A alla DGR n. 1222 del 07/09/2021 (BUR n. 127 del 21/09/2021) vengono, all'uopo, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive per la realizzazione delle suddette strutture destinate esclusivamente al ricovero, alla cura e alla gestione degli equidi, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere di tali animali. Più in dettaglio, vengono definite le principali tipologie costruttive interessate (paddock, recinti, box, capannine), specificandone le finalità, le dimensioni, gli elementi costitutivi, i materiali, i locali complementari e accessori, i criteri basilari di progettazione ed esecuzione. Vengono, altresì, considerati ulteriori aspetti, quali la durata di utilizzo delle strutture e le distanze che queste sono tenute a rispettare dalle preesistenze, nonché le modalità di gestione dei reflui che derivano dal metabolismo animale e dalla cura degli animali stessi.

_________________________________

 

AGGIORNAMENTO "REDDITO SOGLIA" PER IL TRIENNIO 2023-2025

Con Ddr n. 90 del 27/03/2023 sono stati ricalcolati i valori aggiornati di redditività minima (redditi soglia) per il triennio 2023-2025 – da applicare ai piani aziendali presentati nell’anno corrente (2023) e fino alla fine il 2025 – prendendo come riferimento il livello di retribuzione degli “Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)” della tabella delle Retribuzioni convenzionali per l’anno 2023 (approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DM 28 febbraio 2023, pubblicato in GU n. 66 del 18/03/2023) e applicando i criteri di calcolo fissati nella DGR n. 2879/2013.

Per l’anno 2023, il livello di retribuzione mensile risulta pari a € 1.950,95 per un importo di riferimento annuo pari a € 27.300,00 (calcolato facendo riferimento a 14 mensilità e arrotondato in difetto). Pertanto, la Tabella aggiornata di redditi soglia (che sostituisce la tabella di cui al Punto 1 della DGR n. 2879/2013) è la seguente:

 

Redditività minima (reddito soglia) – valori validi per il triennio 2023-2025:

Tipologia di intervento:

pianura

collina

montagna

– abitazione

70% reddito riferimento:
€ 19.100,00

70% reddito riferimento:
€ 19.100,00

70% reddito riferimento:
€ 19.100,00

– strutture agricolo-produttive

50% reddito riferimento:

€ 13.700,00

40% reddito riferimento:

€ 10.900,00

30% reddito riferimento:

€ 8.200,00

 
 

DGR n. 2024 del 30/12/2019 “Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9, art. 7 bis, comma 1. Individuazione delle caratteristiche tecnico costruttive, nonché dei limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili, dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi.”

L’art. 7 bis, comma 1, della LR n. 9/2018 “Disposizioni per la movimentazione degli equidi” dispone che nell’ambito delle attività previste dalla medesima legge, i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere realizzati in zona agricola in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della LR n. 11/2004. Viene disposto, altresì, che i recinti possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Nell’Allegato A alla DGR n. 2024 del 30/12/2019 viene proposta una prima individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture sopra richiamate rispetto ai principali elementi compositivi (struttura autoportante, copertura, ancoraggi, pavimentazione, pareti laterali) ai fini della loro stabilità, sicurezza e amovibilità; nel contempo vengono fornite indicazioni sulle loro specifiche finalità, sulla tipologia progettuale, sui limiti temporali d’utilizzo.

 

 

Misure di semplificazione del procedimento amministrativo per ottenere l'autorizzazione ad edificare in terreno agricolo (LR n. 11/2004, art. 44, comma 3; DGR n.3178/2004, punto 2)

Con Decreto dirigenziale n. 56 del 18 aprile 2018 (pubblicato sul BUR n. N. 44 del 11/05/2018) sono state introdotte ulteriori misure di semplificazione, rispetto alla DGR n. 2879/2013, al procedimento amministrativo volto a consentire l’edificazione nel territorio agricolo (art. 44 della LR n. 11/2004), inerenti la “definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale“, nel pieno rispetto degli Atti di indirizzo regionali (DGR n. 3178/2004).
Più in dettaglio, si sono principalmente integrate le fattispecie di interventi, annoverati nell’All. A al decreto n. 56/2018 alle pagg. 3 e 4, che non necessitano del Piano aziendale - che si configurerebbe solo come un appesantimento delle procedure e dei relativi costi a carico dell’azienda - e per i quali il parere dello Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA non risulta più sostanziale.
Si tratta, innanzitutto, di numerose strutture e soluzioni tecniche complementari, collegate in modo diretto alla funzionalità delle strutture aziendali già esistenti, nonché di manufatti di modesta entità e piccoli locali, da aggiungere a edificio esistente.

 

Orientamenti operativi alla redazione del PAT per il sistema rurale e gli allevamenti zootecnici (LR n. 11/2004. Titolo V - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo)

Con DGR n. 816 del 6 giugno 2017 - BUR n. 65 del 11/07/2017  sono stati approvati due nuovi sussidi operativi tesi ad agevolare, considerata la molteplicità degli aspetti afferenti il territorio rurale, sia la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in particolare dello studio agronomico, garantendo maggiore uniformità e qualità degli elaborati di piano, sia una più completa e omogenea valutazione istruttoria dei piani, nell’ambito del loro iter d’approvazione, da parte degli enti preposti.
Più in dettaglio, il primo sussidioLR n. 11/2004, Titolo V - Orientamenti operativi per la redazione del PAT. Il sistema rurale” (All. A), intende fornire, in linea generale, uno schema metodologico per l’analisi, la valutazione, la pianificazione del territorio rurale nel suo complesso. Non mancano approfondimenti tematici specifici, inerenti la copertura del suolo agricolo, la definizione della superficie agricola utilizzata, i sistemi agro-eco-relazionali, il paesaggio agrario, l’architettura rurale, gli allevamenti zootecnici e l’edificazione diffusa nella zona agricola.
Il secondo sussidioLR n. 11/2004, Titolo V - Orientamenti operativi per la redazione del PAT. Gli allevamenti zootecnici” (All. B), si configura come un ulteriore approfondimento tematico rispetto ad un argomento già affrontato in maniera generale nel primo sussidio operativo; gli allevamenti zootecnici, infatti, hanno richiesto una trattazione più completa, in ragione delle problematiche urbanistiche legate al loro localizzazione e alla necessità di rendere meno conflittuale il loro esercizio rispetto all'edificazione (residenzale, commerciale, per servizi, ecc.).
I due sussidi, avendo meramente scopo ricognitivo e conoscitivo, non vanno a modificano gli Atti di indirizzo di cui all’art. 50, comma 1, della LR n. 11/2004.



Semplificazione del procedimento per l'edificabilità in zona agricola.

Aggiornamento degli Atti d'indirizzo di cui alle Dgr n. 3178/2004, n. 1223/2012, n. 329/2010 lettera d) edificabilità zone agricole. 

(DGR n. 2879 del 30 dicembre 2013, pubblicata nel BUR n. 11 del 28/01/2014)
Nell'ambito della semplificazione dei procedimenti nel settore primario, con la Deliberazione n. 2879 del 30 dicembre 2013, la Giunta regionale ha introdotto le seguenti misure di semplificazione nel procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo:

  • calcolo del reddito aziendale tramite l'utilizzo di valori tabellari di "redditività aziendale", facendo riferimento alla tabella che individua i redditi convenzionali utilizzati per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (di cui alla DGR n. 1450 dell'8 ottobre 2019 come integrata dal DDR n. 59 del 05/05/2020); 
  • calcolo del reddito aziendale mediante compilazione del Conto Economico utilizzando l'applicativo BPOL (Businnes plan on line) solamente per le situazioni non ordinarie, cioè qualora l'imprenditore agricolo ritenga che i valori tabellari convenzionali non siano adeguati alla propria situazione aziendale;
  • nuova tabella semplificata dei "redditi soglia" in relazione alla zona altimetrica e alla tipologia di intervento (case di abitazione o strutture agricolo-produttive);
  • individuazione degli interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale;
  • revisione dei modelli del Piano aziendale, con l'introduzione degli adeguamenti necessari per rendere la stessa coerente con le semplificazioni sopra elencate;
  • modalità di inoltro del Piano aziendale: Il Piano aziendale è inviato allo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto sia strutture agricolo-produttive che residenze, quale allegato obbligatorio della stessa: il SUAP provvede ad inoltrare il Piano aziendale allo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA per l'espressione del parere di competenza.

Con il Decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n.25 del 18 marzo 2014 sono state approvate le indicazioni operative per l'inoltro del Piano aziendale ad AVEPA, in relazione al tipo di intervento e al relativo titolo abilitativo. Fino al 31 marzo 2014 è comunque consentita la presentazione dei Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.

NOVITA' : Gli interventi edilizi di modesta entità, che non alterano la natura dell’edificio, la sua tipologia, la funzionalità, le dimensioni, l’idoneità tecnica e la finalità, non richiedono la presentazione del Piano aziendale.
L’Amministrazione comunale si esprimerà sulla conformità dell’intervento alla disciplina edilizia e urbanistica vigente.
E’ compito del professionista valutare se l’intervento rientra nella fattispecie degli “interventi di modesta entità” che non richiedono l’approvazione di un nuovo Piano aziendale.
La valutazione è contenuta in una Relazione tecnica di asseverazione da allegare alla pratica edilizia.  

Di seguito è possibile scaricare il modello di Piano aziendale: 

Ulteriore documentazione utile per il calcolo della redditività aziendale secondo i nuovi paramettri è scaricabile dalla pagina del settore edilizia rurale-edificabilità in zona rurale del sito di AVEPA.


Allevamenti

Aggiornamento degli Atti d'indirizzo di cui alle deliberazioni n. 3178/2004 e n. 329/2010 - lettera d) edificabilità zone agricole

Con la Deliberazione n. 856 del 15 maggio 2012, la Giunta regionale ha aggiornato gli Atti di Indirizzo di cui alle deliberazioni n. 3178/2004 e n. 329/2010, per l'edificabilità nelle zone agricole, introducendo elementi di novità, integrazioni ed alcune modifiche.

Lettera d) edificabilità zone agricole, Punto 4: parametri per la valutazione della compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.
Con al Deliberazione n. 634 dell’11 maggio 2016 “Influenza aviaria. Misure di prevenzione 2016”, la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, le Linee Guida Applicative per la richiesta delle valutazioni di compatibilità ambientale e sanitaria al Servizio Veterinario regionale, su parere tecnico dell’IZS delle Venezie.

Viene specificato che:

  • la richiesta di valutazione della compatibilità ambientale e sanitaria va richiesta nel caso di realizzazione di una “nuova attività di allevamento” solamente qualora non siano rispettate le distanze minime tra allevamenti previste dalla Tabella 1 del punto 4 della DGR n. 856/2012.
  • Per “nuova attività di allevamento” è da intendersi sia la costruzione di nuove aziende, sia il cambio di tipologia di specie animale allevata da specie avicole a breve vita a minor rischio (es. polli da carne) a specie avicole a lunga vita a rischio elevato (es. tacchini da carne, ovaiole e riproduttori).
  • Ai fini delle richieste di valutazione di cui sopra, si dovrà tener presente che non è consentita la attivazione di nuovi allevamenti di tacchini (né la costruzione ex novo, né il cambio di specie da altre specie animali allevate a tacchini) nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell’ambito della realizzazione dei PAT/PATI (parte della provincia di Verona situata a sud dell’autostrada A4).

Le richieste di valutazione dovranno essere trasmesse secondo la seguente procedura:

– via PEC, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS territorialmente competente, all’indirizzo della Regione del Veneto: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.
– nel caso in cui si tratti di un Comune che ha già implementato la procedura “SUAP” (Sportello Unico Attività Produttive), il richiedente dovrà far pervenire l’istanza al Servizio Veterinario della Az.ULSS territorialmente competente con le modalità e i moduli previsti dal SUAP.

 


Serre

Caratteristiche tecnologiche delle diverse tipologie di serre e degli elementi accessori al loro funzionamento
Con la Deliberazione n. 172 del 3 febbraio 2010 la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico-specialistico che individua le caratteristiche tecnologiche delle diverse tipologie di serre e degli elementi accessori al loro funzionamento.

Serre mobili a tunnel

Caratteristiche costruttive e condizioni da rispettare per le serre mobili a tunnel. 

Con la Deliberazione n. 315 dell’11 marzo 2014 la Giunta regionale – in attuazione di quanto previsto dal comma 6 bis dell’art. 44 della LR n. 11/2004 – ha individuato le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per le “serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente”.
Il provvedimento illustra le caratteristiche tecniche di tale tipologia di serre mobili.
l’Allegato A alla Deliberazione espone in forma schematica le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per la loro l'installazione.
La deliberazione precisa che la stagionalità della copertura di questo tipo di serre tunnel mobili è riferita alla possibilità di rimuovere le coperture al di fuori dei periodi stagionali in cui si attua la semiforzatura o la forzatura delle coltivazioni, con "scopertura" della serra, attuata con la rimozione del film plastico o con il suo avvolgimento a lato della serra medesima, da fare almeno una volta all'anno in funzione del tipo di coltura/e effettuata/e, al termine del ciclo produttivo stagionale o di una fase del ciclo stesso, e fino all'inizio del ciclo successivo



Quadro conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio (PAT/PATI) e del Piano degli Interventi (PI)

(DGR n. 3811 del 9/12/2009, pubblicata nel BUR n. 4 del 12/01/2010)

Le Amministrazioni comunali possono richiedere alla Regione i dati necessari per l'elaborazione del Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio e dei successivi Piani degli Interventi (PAT/PATI), come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 3811 del 9 dicembre 2009 (Atti di indirizzo di cui alla DGR n. 3178/2004).

Il modulo di richiesta e ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione del sito dedicata al Sistema informativo del Settore primario (SISP).



Quadro conoscitivo PAT/PATI - Architettura rurale

Linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del piano di assetto del territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto
Con la Deliberazione n. 2274 del 28 settembre 2010, la Giunta regionale ha fornito alle Amministrazioni Provinciali e Comunali un documento che, nella predisposizione dei PAT o nella relativa valutazione istruttoria, fornisse il metodo e gli strumenti per individuare gli edifici di interesse storico-ambientale nel territorio agricolo, come previsto dal comma 1 lett. a) dell'art. 43 della legge regionale.



Attestazione della classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni - Impianti solari fotovoltaici con titolo abilitativo conseguito entro il 25/03/2012

Con la Deliberazione n. 1050 del 5 giugno 2012, la Giunta regionale ha definito le procedure amministrative per il rilascio dell'attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni per gli impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25/03/2012.

La gestione tecnica ed amministrativa del procedimento, l'approvazione della modulistica e delle procedure di istruttoria sono affidate ad AVEPA.

Le domande per il rilascio dell'attestazione devono essere presentate allo Sportello Unico Agricolo competente per territorio.

 



Data ultimo aggiornamento: 05 giugno 2023