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Box e recinzioni per il ricovero degli equidi
Approvate le caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero degli equidi
Con DGR n. 1222 del 07/09/2021 viene data attuazione a quanto disposto dal comma 5 quinquies) dell' art. 44 della LR n. 11/2004, come modificata dalla LR n. 29/2019, in base al quale è sempre consentita, nella zona agricola, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale.
Data ultimo aggiornamento: 29 settembre 2021