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Statuto della Regione Veneto

 

Legge 22 maggio 1971, n. 340

 

Titolo I
Principi fondamentali

 

Articolo 1
Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si dà il presente Statuto.
La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Capoluogo è Venezia.

 

Articolo 2
L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.

 

Articolo 3
La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.
La Regione per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare il ruolo dei lavoratori nella società, a favorire le libere attività delle comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.

 

Articolo 4
A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:

 

  • per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;
  • per rendere effettiva la parità sociale della donna;
  • per determinare l'assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e comunità montane, e per eliminare le cause dell'emigrazione;
  • per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;
  • per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
  • per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia;
  • per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell'esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale;
  • per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche;
  • per promuovere nei vari settori dell'economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
  • per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice diretta singola e associata, e la professionalità agricola;
  • per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive;
  • per assicurare la funzione sociale della proprietà privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione;

per svolgere una politica intesa a promuovere le attività culturali e la ricerca scientifica e tecnologica.
 

Articolo 5
Per il conseguimento delle sue finalità la Regione veneta assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi, generali e settoriali.
A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici.
La partecipazione democratica è momento importante nella formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali piani e programmi sono stabiliti con leggi regionali che devono contenere norme le quali assicurino l'effettivo concorso degli enti locali, nonché l'apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali.
Nell'esercizio delle proprie attività e competenze realizza il più ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative agli enti locali.
La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia.

 

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Data ultimo aggiornamento: 20 marzo 2012