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CORONAVIRUS. ORDINANZA ZAIA, PRECISAZIONI SU VENDITA PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

03 aprile 2020

Comunicato n° 511

(AVN) Venezia, 3 aprile 2020

 

Relativamente a questioni interpretative sull'ordinanza n. 37 emessa oggi dal Presidente della Giunta regionale sollevate da operatori del settore interessato , si puntualizza che, come chiaramente espresso dall'ordinanza stessa, il commercio di prodotti florovivaistici è vietato in autonomi punti vendita, mentre non ne è preclusa la commercializzazione nell'ambito di esercizi commerciali legittimamente aperti per la normativa Covid 19 e in particolare nell'ambito di cosiddetti angoli verdi dei supermercati.



Data ultimo aggiornamento: 03 aprile 2020