Botti

Si delineano, in maniera non esaustiva, le principali caratteristiche di questa tipologia di struttura ricettiva, di cui alla LR 11/2013 art. 27 ter e DGR n. 755 del 28 maggio 2018

Definizione
Le botti sono alloggi realizzati all'interno di botti in legno. E' una nuova tipologia di struttura ricettiva che si distingue sia dalle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari, sia dalle attività ricettive connesse al settore primario (agriturismo, ittiturismo).

Apertura

La struttura ricettiva viene classificata in un'unica categoria, come definito dalla delibera regionale.
I titolari possono scegliere dotazioni e attrezzature che ritengono adeguate alla loro offerta turistica.
L'immobile deve avere una destinazione turistico ricettiva.

Obblighi

Requisiti
L'ambito naturale in cui realizzare le botti è individuato dallo strumento urbanistico comunale.
Gli ambiti naturali, individuati dai Comuni, possono prevedere al massimo 8 botti per struttura ricettiva.
Ogni botte è ubicata in una autonoma unità immobiliare con un proprio indirizzo ed un proprio numero civico.

Caratteristiche
L'unità abitativa è costituita da almeno una stanza da letto e da un bagno privato.
La struttura può avere, al massimo, 8 posti letto, distribuiti in una o più unità abitative.
Il numero massimo ipotizzabile di unità abitative per ogni struttura è pari ad otto unità abitative, ciascuna composta da una sola stanza con un letto.

Normativa di riferimento
Articolo 27 ter della L.r. n. 11/2013
DGR n. 755 del 28 maggio 2018

DGR n. 1101 del 6 settembre 2022



Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022