Albergo Diffuso


Sono alberghi diffusi, gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l’ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti, e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza non superiore a 400 metri in linea d'aria, dall’edificio principale.
La capacità ricettiva totale o prevalente è nelle dipendenze e l’eventuale capacità ricettiva residuale nell’edificio principale alberghiero.

Tali strutture sono ubicate:
a) nelle aree di montagna;
b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;
c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.

La Giunta regionale, su motivata richiesta del Comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l’albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti, in deroga al limite di cui alla lettera b).
Le unità immobiliari che compongono l’albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 


Riferimenti Normativi
Art. 25 e altri  -  LR n.11/2013  
D.G.R  n. 1521 del 12 agosto 2014

 



Data ultimo aggiornamento: 09 novembre 2021