Strutture ricettive alberghiere

1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi o hotel;

b) i villaggi-albergo;

c) le residenze turistico-alberghiere;

d) gli alberghi diffusi.

3. Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, si distinguono:

a) l’edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria;

b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il pernottamento dei turisti.

4. La dipendenza può essere ubicata ad una distanza non superiore a duecento metri in linea d’aria dall’edificio principale ovvero ad una distanza superiore, qualora la dipendenza sia ubicata all’interno dell’area recintata su cui insiste l’edificio principale, fatta salva la peculiare disciplina relativa agli alberghi diffusi di cui al comma 4 dell’articolo 25.

 

Tipologie di strutture ricettive alberghiere

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all’interno di una stessa area dove insiste l’edificio principale alberghiero.

3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.

4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l’ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d’aria, non superiore a quattrocento metri dall’edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell’edificio principale alberghiero e ubicati:

a) nelle aree di montagna;

b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;

c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.

5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l’albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b).

6. Le unità immobiliari che compongono l’albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.


 


Data ultimo aggiornamento: 12 luglio 2022