Soggetti esclusiSono esclusi dall'IRAP: - gli organismi di investimento collettivo del risparmio, ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile.
- i Fondi pensione, di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
- i Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 446/1997;
- i lavoratori dipendenti;
- i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co e co.co.pro) e i titolari di 'altri redditi di lavoro autonomo" non derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 53, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (es. l'utilizzazione da parte dell'autore delle opere d'ingegno);
- coloro che conseguono redditi di natura occasionale, sia d'impresa che di lavoro autonomo, di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) e l), del D.P.R. n. 917/1986;
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 residenti nel territorio dello Stato con volume d'affari annuo non superiore a € 7.000,00; tale esclusione opera sempreché tali produttori non abbiano rinunciato al regime di esonero ai fini IVA e non svolgano altre attività rilevanti ai fini IRAP;
- i soggetti sottoposti a procedura fallimentare (fallimento e liquidazione coatta amministrativa) senza esercizio provvisorio dell'impresa;
- i contribuenti che posso aderire, a partire dall'1° gennaio 2012, al nuovo regime dei minimi recentemente introdotto, dall'art. 27, comma 1, 2 del D.L. n. 98/2011.
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Data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2014