F.A.Q. RIVENDITORI

CORSI ON-LINE
Prossimamente saranno organizzati dei corsi on line, della durata di circa due ore, per illustrare le modalità di comunicazione dei veicoli acquisiti per la rivendita ai fini della sospensione del pagamento della tassa automobilistica ex art. 5, commi 44 e ss., D.L. 953/1982, conv. L. 53/1983, oltre alle modalità di pagamento del diritto fisso e a vari altri aspetti. Gli interessati al corso possono cliccare QUI per inviare una mail di richiesta partecipazione.
 
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 5, commi 43, 44 e 47, del D.L. 953/1982, conv. L. 53/1983:
  • “Per i veicoli […] consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche […] è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”;
  • “Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono” comunicare “all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli […] ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre”;
  • “Per ciascun veicolo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto un diritto fisso di” € 1,55.
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
I rivenditori con sede in Veneto, per fruire dell’interruzione dell’obbligo di pagamento dei veicoli posti in rivendita, devono comunicare l’elenco dei veicoli interessati tramite il seguente portale informatico:
 
Per l’abilitazione al portale occorre inviare una richiesta all'indirizzo mail raggiungibile dal seguente link:
 
I veicoli acquisiti con procura a vendere possono essere inseriti in sospensione se il proprietario del veicolo è residente nel Veneto. Per i veicoli acquisiti in procura da soggetti residenti in altre regioni o province autonome richiedere ai rispettivi uffici competenti se è consentita l'attivazione del regime di sospensione in caso di procura (per particolari sulle modalità di attivazione della sospensione di veicoli acquisiti con procura a vendere si vedano le FAQ).
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Dal 01/09/2020 non è più utilizzabile il bonifico bancario per procedere con i pagamenti del diritto fisso, ma è obbligatorio utilizzare la modalità PagoPA, appositamente inserita nel portale informatico per la comunicazione delle sospensioni dei bolli.
Al seguente link è disponibile un video di spiegazione:
 
AVVERTENZE
I rivenditori per fruire dell’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo auto, comunemente chiamato “sospensione del bollo”, devono comunicare l’elenco dei veicoli posti in rivendita e pagare il relativo diritto fisso nei mesi di gennaio, maggio e settembre in relazione alle acquisizioni avvenute nel quadrimestre precedente. La comunicazione dei veicoli che cessano da tale regime di sospensione può invece essere fatta in ogni periodo dell’anno, a seguito della vendita degli stessi.
Si evidenzia che l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Pertanto, il pagamento del primo bollo è sempre dovuto e la sospensione comunicata nel mese di pagamento del bollo non ha efficacia per quel periodo di imposta, ma solo per i periodi successivi.
ESEMPIO: veicolo con scadenza DICEMBRE 2020; se il veicolo viene acquistato con atto di vendita o procura a vendere entro il 31 dicembre 2020, comunicando la sospensione nei termini si interrompe l’obbligo di pagamento per la scadenza DICEMBRE 2021; nel caso in cui l’acquisto avvenga con atto di vendita o procura a vendere nel mese di GENNAIO 2021 anche comunicando la sospensione nei termini NON si interrompe l’obbligo di pagamento per la scadenza DICEMBRE 2021.
Si avvisa che non sono più accettate comunicazioni di sospensione inviate con modalità diverse da quella sopra indicata, con conseguente impossibilità, in questi casi, di attivare il regime di sospensione.
 
CONTATTI
Per maggiori chiarimenti sono disponibili i seguenti contatti:
telef 840 84 84 84 (da lunedì a venerdì, ore 8.00-20.00; il sabato, ore 8.00-13.00)
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53
  • Circolare n. 66 del 19 marzo 1999 dell'Agenzia delle Entrate
  • Decreto del Ministero delle Finanze del 29 aprile 1999
  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223


Data ultimo aggiornamento: 28 giugno 2022