rimborsi e compensazioni rimborsi e compensazioni

Il Tributo è rimborsato quando risulta indebitamente pagato.
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali [pdf 43k], a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza .

Qualora nel corso dell'anno il contribuente si accorga di aver effettuato versamenti indebiti o erronei può, in alternativa al rimborso, chiedere, nei tempi e con le modalità previste per il rimborso, la compensazione delle somme pagate in eccedenza. La richiesta deve essere inviata a mezzo pec  a:

Regione del Veneto
Direzione Politiche Fiscali e Tributi
Ufficio Gas Naturale
Santa Croce 1187 - 30135 VENEZIA

PEC: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it 


Gli Uffici regionali, compiute le necessarie verifiche, concedono l'assenso alla compensazione.

________
Riferimenti normativi:

  • Artt. 3 e 14 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
  • Art. 41 Legge Regionale 12 settembre 1997, n. 37
  • Art. 7 Legge Regionale 21 dicembre 2006, n. 27


Data ultimo aggiornamento: 07 febbraio 2023