Primo pagamento auto nuova

 

Il primo pagamento per l'autovettura nuova deve essere eseguito entro la fine del mese dell'immatricolazione. Se l'immatricolazione dell'autovettura è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro la fine del mese successivo.

In ogni caso, il mese di immatricolazione deve essere pagato per intero (anche nel caso limite dell'immatricolazione avvenuta l'ultimo giorno del mese). La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione civile.

La scadenza del primo bollo è variabile a seconda di tre elementi:

la data di immatricolazione, il tipo di veicolo, la potenza.

Pertanto, se trattasi di veicoli nuovi, il calcolo dei mesi di pagamento avviene in tal modo:

  1. autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, "ecodiesel", tutte di fascia alta da 36 KW (o da 48 CV) in poi -->  il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto e dicembre immediatamente successivi agli 8 mesi predetti;
  2. autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, "ecodiesel",  tutte di fascia bassa fino a 35 KW (o da 47CV), motoveicoli --> il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai 6 mesi predetti;
  3. autovetture con tariffa a benzina aventi destinazione "privato noleggio senza conducente" tutte di fascia alta, da 36 KW (o da 48 CV) per le quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale,  -->  l'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successivo; a tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali; è vietato il pagamento per un solo mese;
  4. autovetture con tariffa a benzina aventi destinazione "privato noleggio senza conducente", tutte di fascia bassa fino a 35 KW (o da 48 CV) per le quali è consentito il pagamento in forma semestrale, -->  l'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere del mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successivo; a tale primo periodo può aggiungersi un periodo semestrale; è vietato il pagamento per un solo mese;
  5. automezzi pesanti (peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 t), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, --> l'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successivo; a tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali; è vietato il pagamento per un solo mese;
  6. roulottes e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua --> il primo pagamento va eseguito versando l'intero importo fisso annuo per la frazione di anno che va dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.
 

TABELLA RIEPILOGATIVA SCADENZE ANNO 2009

 

MESE DI
IMMATRICOLAZIONE
SCADENZA AUTO FINO A 35 KW E MOTOVEICOLI SCADENZA AUTO OLTRE 35 KW         
GENNAIO 2009 LUGLIO 2009 DICEMBRE 2009
FEBBRAIO MARZO APRILE 2009 GENNAIO 2010 DICEMBRE 2009
MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2009 GENNAIO 2010 APRILE 2010
AGOSTO 2009 LUGLIO 2010 APRILE 2010
SETTEMBRE OTTOBRE
NOVEMBRE DICEMBRE 2009
LUGLIO 2010 AGOSTO 2010

 

 

Per informazioni riguardo al rinnovo del bollo, visitare la sezione "Quando pagare".

Riferimenti normativi:

- D.M. 18 novembre 1998, n. 462;

- Circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998 del Ministero delle Finanze.



Data ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2021