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Sanzioni

Omesso, parziale e/o ritardato pagamento


In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento dei versamenti trimestrali del Tributo, salvo autonoma regolarizzazione da parte del contribuente, gli Uffici regionali provvederanno ad accertare tali violazioni mediante l'emissione di un atto di contestazione / avviso di accertamento, con l'applicazione di:

  • Tributo, se non versato;
  • Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo ritardato o non versato;
  • Interessi [pdf 24 kb], calcolati dalla data in cui il Tributo doveva essere versato, da computarsi per ogni semestre compiuto.

Modalità e criteri per la concessione della rateizzazione di un avviso di accertamento:

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge N. 248/2007 ('milleproroghe"), il potere di concedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento è passato agli Agenti della riscossione.
I contribuenti per chiedere la dilazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dovranno rivolgersi non più alla Regione Veneto, ma direttamente agli uffici di Equitalia competenti per territorio.


Riferimenti normativi:

  • Art. 13 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
  • Art. 43 Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.
  • Art. 1 Legge 26 gennaio 1961, n. 29 e s.m.i.


Data ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2016