pagamenti sanzioni
Sanzioni
Omesso, parziale e/o ritardato pagamento
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento dei versamenti trimestrali del Tributo, salvo autonoma regolarizzazione da parte del contribuente, gli Uffici regionali provvederanno ad accertare tali violazioni mediante l'emissione di un atto di contestazione / avviso di accertamento, con l'applicazione di:
- Tributo, se non versato;
- Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo ritardato o non versato;
- Interessi [pdf 24 kb], calcolati dalla data in cui il Tributo doveva essere versato, da computarsi per ogni semestre compiuto.
Modalità e criteri per la concessione della rateizzazione di un avviso di accertamento:
- Modalità e criteri [17k] per la concessione della rateizzazione
- Modulo [90k] per istanza di rateizzazione
Con l'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge N. 248/2007 ('milleproroghe"), il potere di concedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento è passato agli Agenti della riscossione.
I contribuenti per chiedere la dilazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dovranno rivolgersi non più alla Regione Veneto, ma direttamente agli uffici di Equitalia competenti per territorio.
Riferimenti normativi:
- Art. 13 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- Art. 43 Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.
- Art. 1 Legge 26 gennaio 1961, n. 29 e s.m.i.
Data ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2016