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Omesso o ritardato pagamento delle rate di acconto e/o del saldo. Ravvedimento operoso.

Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente gli omessi o ritardati versamenti del tributo attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, č possibile sanare le violazioni commesse.

Importanti novità in materia di sanzioni tributarie, sono state apportate dal comma 31 dell'articolo 23 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi nel versamento dei tributi (Ravvedimento 'sprint").

Chi intende ravvedersi dovrà perciò versare:

  • il tributo dovuto (se non è stato ancora versato)
  • la sanzione:
    • 0,20% del tributo omesso o ritardato per ciascun giorno di ritardo se il versamento è stato effettuato con un ritardo inferiore ai quindici giorni e se la regolarizzazione della violazione avviene entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento del tributo;
    • 3% (per le violazioni commesse a decorrere dal 01.02.2011) del tributo omesso o ritardato, se il versamento è stato effettuato con un ritardo pari o superiore ai quindici giorni e se la regolarizzazione della violazione avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento del tributo;
    • 3,75% (per le violazioni commesse a decorrere dal 01.02.2011) del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre i trenta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
    • 10% del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre i termini di cui ai precedenti punti ma entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, semprechč la violazione non sia già stata constatata.
  • gli interessi moratori:
    • nei casi di ritardo che comportano l'applicazione di una sanzione pari allo 0,20% giornaliero, al 3% e al 3,75% del tributo omesso o ritardato, gli interessi sono calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Dal 01.01.2014 il tasso è del 1% annuo (pari a 0,0027% per ogni giorno di ritardo); dal 01.01.2012 il tasso era del 2,5% annuo (pari a 0,0068% per ogni giorno di ritardo); dal 01.01.2011 al 31.12.2011 era del 1,5% (pari a 0,0041% per ogni giorno di ritardo); dal 01.01.2010 al 31.12.2010 era del 1% (pari a 0,0027% per ogni giorno di ritardo); dal 01.01.2008 al 31.12.2009 era del 3% (pari a 0,0082% per ogni giorno di ritardo).
    • nei casi di ritardo che comportano l'applicazione di una sanzione pari al 10% del tributo omesso o ritardato, gli interessi di mora si calcolano applicando il tasso dell'1,375% per ogni semestre di ritardo maturato.

Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente (cioè entro il medesimo limite temporale) alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.
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Esempio:

Omesso pagamento della rata mensile di 1.500,00 euro
Scadenza pagamento: 31.05.2012

1) Versamento eseguito il 09.06.2012 - Ravvedimento effettuato il 30 giugno 2012:

  • Tributo dovuto: 1.500,00 euro
  • Sanzione dovuta: 1.500,00 euro x 1,8% (0,20 x 9) = 27,00 euro
  • Interessi dovuti: 1.500,00 euro x 30 gg x 0,0068% = 3,06 euro

TOTALE DA VERSARE: 1.530,06 euro


2) Versamento eseguito il 15.06.2012 - Ravvedimento effettuato il 30 giugno 2012:

  • Tributo dovuto: 1.500,00 euro
  • Sanzione dovuta: 1.500,00 euro x 3% = 45,00 euro
  • Interessi dovuti: 1.500,00 euro x 30 gg x 0,0068% = 3,06 euro

TOTALE DA VERSARE: 1.548,06 euro

3) Ravvedimento effettuato il 17 agosto 2012:

  • Tributo dovuto: 1.500,00 euro
  • Sanzione dovuta: 1.500,00 euro x 3,75% = 56,25 euro
  • Interessi dovuti: 1.500,00 euro x 78 gg x 0,0068% = 7,96 euro

TOTALE DA VERSARE: 1.564,21 euro

4) Ravvedimento effettuato il 15 aprile 2013:

  • Tributo dovuto: 1.500,00 euro
  • Sanzione dovuta: 1.500,00 euro x 10% = 150,00 euro
  • Interessi dovuti: 1.500,00 euro x 1 semestre x 1,375% = 20,63 euro

TOTALE DA VERSARE: 1.670,63 euro
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Riferimenti normativi:

  • Art. 13 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
  • Art. 13 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • Art. 1, commi 20 e 22, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011)
  • Art. 23 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
  • Legge 15 luglio 2011, n. 111
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 12 dicembre 2013
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 12 dicembre 2011
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 7 dicembre 2010
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 4 dicembre 2009
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 12 dicembre 2007
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 1 dicembre 2003
  • Art. 1 Legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni
  • Art. 1 Legge Regionale 09 agosto 2002, n. 18


Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2014