Concessione di costituzione di a) azienda faunistico venatoria e agri-turistico-venatorie; b) centro privato di produzione di selvagginaConcessione di costituzione di: 1. azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso:
1. centro privato di produzione di selvaggina:
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lettera d) e 36. Nota: Per le aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistiche-venatorie (art. 2-bis L.R. 06.08.1993, n. 33) per ogni € 0,0516, di tassa č dovuta una soprattassa di € 0,0516, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni. |
Data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2014