Modalità di tassazione

Per le modalità di tassazione dell'addizionale regionale all'IRPEF occorre distinguere i redditi di lavoro dipendente e assimilati dagli altri.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

L'addizionale dovuta è determinata dai datori di lavoro all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi, e quindi:
- in sede di conguaglio al termine del periodo d'imposta (c.d. conguaglio di fine anno), da effettuare entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- ovvero, se anteriore, in sede di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, le disposizioni in esame prevedono momenti temporali diversi entro i quali il sostituto d'imposta deve:
- determinare l'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito (lavoratore o pensionato);
- prelevare tale addizionale dalle retribuzioni, pensioni o dagli altri emolumenti corrisposti;
- versare l'addizionale prelevata alla Regione in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicarla nella certificazione unica ai fini fiscali e previdenziali (cd. CUD) che è obbligato a consegnare al sostituito.

La disciplina in esame non si applica se il soggetto che eroga i redditi di lavoro dipendente o assimilati non è un sostituto d'imposta.
In tal caso, pertanto, si applicano le regole generali relative alla determinazione e al versamento dell'addizionale in sede di dichiarazione dei redditi.

Quando l'addizionale è determinata in sede di conguaglio di fine anno, il relativo importo è trattenuto, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, in un numero di rate mensili variabile da un minimo di 9 ad un massimo di 11, in relazione alla data del conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto, l'importo relativo all'anno in corso e quello delle rate residue relative all'anno precedente sono trattenuti in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio (o, nel caso di compensi corrisposti in un'unica soluzione, al momento della loro corresponsione).

Altri redditi

Per i soggetti non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, la determinazione dell'addizionale dovuta avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO PF, compreso il modello 'MINI").

Analogamente, se il contribuente possiede altri redditi oltre a quelli di lavoro dipendente e assimilati che sono stati oggetto di conguaglio e, quindi, di determinazione dell'addizionale regionale da parte del sostituto d'imposta (es. redditi di fabbricati, di capitale, ecc.), in sede di dichiarazione dei redditi deve determinare l'importo dell'addizionale ancora dovuto.

Le informazioni e gli eventuali allegati contenuti nella presente pagina non assumono carattere di documentazione ufficiale. Per maggiori informazioni di dettaglio, relative al tributo, si rinvia, pertanto, al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.



Data ultimo aggiornamento: 07 gennaio 2014