Modalità di tassazionePer le modalità di tassazione dell'addizionale regionale all'IRPEF occorre distinguere i redditi di lavoro dipendente e assimilati dagli altri. Redditi di lavoro dipendente e assimilati L'addizionale dovuta è determinata dai datori di lavoro all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi, e quindi: In caso di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, le disposizioni in esame prevedono momenti temporali diversi entro i quali il sostituto d'imposta deve: La disciplina in esame non si applica se il soggetto che eroga i redditi di lavoro dipendente o assimilati non è un sostituto d'imposta. Quando l'addizionale è determinata in sede di conguaglio di fine anno, il relativo importo è trattenuto, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, in un numero di rate mensili variabile da un minimo di 9 ad un massimo di 11, in relazione alla data del conguaglio. In caso di cessazione del rapporto, l'importo relativo all'anno in corso e quello delle rate residue relative all'anno precedente sono trattenuti in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio (o, nel caso di compensi corrisposti in un'unica soluzione, al momento della loro corresponsione). Altri redditi Per i soggetti non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, la determinazione dell'addizionale dovuta avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO PF, compreso il modello 'MINI"). Analogamente, se il contribuente possiede altri redditi oltre a quelli di lavoro dipendente e assimilati che sono stati oggetto di conguaglio e, quindi, di determinazione dell'addizionale regionale da parte del sostituto d'imposta (es. redditi di fabbricati, di capitale, ecc.), in sede di dichiarazione dei redditi deve determinare l'importo dell'addizionale ancora dovuto. Le informazioni e gli eventuali allegati contenuti nella presente pagina non assumono carattere di documentazione ufficiale. Per maggiori informazioni di dettaglio, relative al tributo, si rinvia, pertanto, al sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. |
Data ultimo aggiornamento: 07 gennaio 2014