IRAP

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è stata istituita, a decorrere dal periodo d'imposta 1998, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, commi 143, 144 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I presupposti applicativi dell'IRAP sono definiti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nel quale si afferma che 'Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto per l'imposta.".

Deducibilità dell'IRAP
L'art. 6, D.L. n. 185/2008 aveva previsto, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, una deducibilità cd. forfettaria pari al 10% dell'IRAP direttamente riferibile alla irrilevanza del costo del lavoro e delle componenti di natura finanziarie.
L'art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 consente, invece, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deduzione, in sede di determinazione del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo, dell'intero importo dell'IRAP strettamente riferibile alle spese per il personale dipendente ed assimilato.
Quest'ultima disposizione riformula, limitatamente a questa ultima specifica fattispecie, l'art. 6, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 che resta, invece, in vigore per la parte relativa alla deduzione forfettaria del 10% dell'IRAP riferibile al sostenimento di interessi passivi ed oneri assimilati.

Per le attività di gestione dell'IRAP, la Regione si avvale, in virtù di Convenzioni stipulate annualmente, del supporto dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Veneto).

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Data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2014