Interruzione/sospensione dell'obbligo di pagamento per veicoli consegnati per la rivendita

Si ha un'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso in cui un veicolo consegnato per la rivendita ad imprese autorizzate sia posto in 'sospensione" dal rivenditore-concessionario. A tal fine, le imprese interessate spediscono alla Regione Veneto nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati nel quadrimestre (per maggiori informazioni vedere la sezione 'Rivenditori veicoli").
Nell'ipotesi sopra descritta, l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Ne consegue che l'interruzione/sospensione può essere attivata solo in presenza di una tassa automobilistica in corso di validità e non in ipotesi di primo bollo.

Attenzione: nel caso in cui sia stata conferita una procura a vendere a favore del rivenditore, è bene accertarsi che quest'ultimo compia tutte le operazioni necessarie per porre il veicolo in sospensione. Infatti, la procura a vendere non è, di per sé, idonea ad interrompere l'obbligo di pagamento della tassa: in difetto di una richiesta di sospensione da parte del concessionario il proprietario del mezzo rimane obbligato a corrispondere la tassa.

Si ricorda, inoltre, che l'interruzione opera sul presupposto che il veicolo venga rivenduto. Se, per ipotesi, il veicolo consegnato con procura a vendere ad un concessionario, non viene rivenduto ed il proprietario dello stesso lo ritira (magari dopo alcuni anni), quest'ultimo è tenuto a corrispondere la tassa automobilistica per gli anni d'imposta precedenti, durante i quali il mezzo 'giaceva" presso terzi, anche se era stato attivato il regime di sospensione dal pagamento della tassa. In altre parole, se la rivendita non avviene, decadono l'interruzione/sospensione richiesta e tutti i benefici ad essa conseguenti.

Riferimenti normativi:

- art. 5, commi 45 e ss., D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n. 53.

 



Data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2014