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Il Tributo

L'articolo 6, comma 1, lettera b, della Legge 14.06.1990 n. 158 ha delegato il Governo ad istituire una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano ed una imposta regionale sostitutiva di detta addizionale a carico delle utenze esenti.
  
Addizionale regionale sul gas metano. Il Decreto Legislativo 21.12.1990 n. 398 ha istituito una addizionale regionale sul gas metano (di seguito denominata Tributo), che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 (euro 0,005165) e massimo di lire 60 (euro 0,030987) al metro cubo di gas erogato.

Imposta regionale sostitutiva. Il medesimo decreto ha istituito, a carico delle utenze esenti dall'imposta di consumo, l'imposta regionale sostitutiva (di seguito denominata Tributo), da determinarsi in misura pari all'importo dell'addizionale regionale. 

Tutta la legislazione in materia é raccolta nel Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ' Testo Unico Accise".

Dal 10 giugno 2007, il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito nominato Decreto) ha apportato significative modifiche al Testo Unico Accise, in attuazione della direttiva 2003/96/CE.
Innanzi tutto, l'art. 3 del Decreto apporta modifiche lessicali alle disposizioni legislative in materia di addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, nonché in materia di imposta regionale sostitutiva della predetta addizionale. In particolare, le parole 'gas metano" e 'imposta di consumo" vengono sostituite rispettivamente con le parole 'gas naturale" e 'accisa".

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Riferimenti normativi:

  • Art. 6 della Legge 14 giugno 1990, n. 158
  • Art. 9 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive integrazioni e modificazioni
  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni
  • Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
  • Circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007


Data ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2017