Esenzioni

Esenzioni permanenti

Per:

- gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
- gli autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile;
- gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
- gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
- i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
- i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa.

Riferimenti normativi:

- D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Esenzioni per disabili

Dal 02.01.2023, la domanda di esenzione dal pagamento del bollo auto per soggetti disabili andrà presentata alla Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi attraverso l’apposito PORTALE BOLLO AUTO cui si accede mediante SPID o CIE.

È disponibile un VADEMECUM contenente informazioni relative alle modalità di presentazione dell'istanza ed alla documentazione da allegare.

Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali o tra i venti e i ventinove anni

Si rinvia alla sezione "Veicoli storici".

Esenzione per veicoli elettrici

E' prevista un'esenzione di cinque anni, a partire dalla data del collaudo, per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico.

Riferimenti normativi:

- art. 20 D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.


Esenzione per veicoli ibridi

Dall’anno d’imposta 2014 i proprietari di autoveicoli cosiddetti “IBRIDI” – Benzina Elettrici; diesel elettrici; termici elettrici - e di quelli a doppia alimentazione benzina/idrogeno sono esentati dalla Tassa Automobilistica Regionale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione.
I veicoli immatricolati nel 2012 e 2013 usufruiranno dell’agevolazione rispettivamente per il solo 2014 e per il 2014 e 2015.
In tali casi l’esenzione sarà infatti applicata per le annualità a partire dal 2014
Per esempio : per un veicolo immatricolato nel luglio 2012 il proprietario sarà esentato per il solo periodo d’imposta da maggio 2014 ad aprile 2015 riprendendo ad assolvere la tassa nel maggio 2015.

Riferimenti normativi:
- Art. 7 L.R. Regione Veneto 5 aprile 2013 n.3

 

Interruzione obbligo pagamento per veicoli consegnati per la rivendita

Si rinvia alla sezione relativa.

 

Esenzione per veicoli di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile del Veneto

Riferimenti normativi: Legge Regionale n. 34 del 22/11/2002 – art. 5
A decorrere dall'anno 2003, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella Regione Veneto di cui all'art. 10 delle L.R. 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile". Tale esenzione si applica ai veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali iscritti all'Albo sopra citato. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà, per la loro registrazione nel registro informatico regionale della Protezione Civile.



Esenzione per veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all’art. 4 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40 o di proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’art. 43 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.
 

Si riporta il testo dell’art. 2 L.R. del 14 dicembre 2018, n. 44 (B.U.R. n. 128/2018).

Disposizioni in materia di tassa automobilistica

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”) i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui all’art. 4 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” o di proprietà delle associazioni di promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui all’art. 43 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001”. 
  2. I soggetti interessati di cui al comma 1, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino alla perdita dei requisiti previsti al comma 1, senza l’onere di ulteriori adempimenti e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà.
  3. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
  4. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al comma 2 è resa entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
  5. La Giunta regionale può, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, definire modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di richiesta contattare la competente Direzione Servizi Sociali  Unità Organizzativa - dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale 

 

Esenzione per autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.

La Regione del Veneto ha approvato le disposizioni necessarie per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.

La Legge Regionale 17 dicembre 2021, n. 35, così come modificata dalla Legge Regionale 23 dicembre 2022, n. 30, all’art 2 prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati e prevede che:

  • siano esentati gli autoveicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, che abbiano la residenza anagrafica in Regione, adibiti al trasporto dei minori trapiantati, anch’essi residenti in Veneto; l’esenzione è limitata ad un unico autoveicolo per minore (comma 1);
  • per trapianti si intendano quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell’intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto (comma 1-bis);
  • siano inclusi nell’esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente (comma 1-ter).

L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino al compimento del 18° anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.

I soggetti a cui spetta il diritto all’esenzione sono coloro che abbiano un reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non superiore a euro 45.000,00.

La tipologia degli autoveicoli per i quali è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sono gli autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

Azienda Zero sarà l’ente afferente all’ambito sanitario, a ricevere le richieste di esenzione al pagamento della tassa automobilistica regionale dell’autoveicolo adibito al trasporto del minore trapianto.

Le richieste dovranno essere compilate utilizzando l’apposita modulistica prevista dal provvedimento.

Per saperne di più clicca qui

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yuRe0JzMC4JwKjzcV-1-sV2lAnwicAnl/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nsU-INET1X6Ae2FctvrNIWWDmrdSVqUg/view?usp=sharing


Data ultimo aggiornamento: 04 maggio 2023