dichiarazione annuale di consumo dichiarazione annuale di consumo

Dichiarazione di consumo

I soggetti tenuti al pagamento del Tributo sono obbligati a redigere una dichiarazione di consumo, secondo il modello e le indicazioni fornite annualmente dall'Agenzia delle Dogane.
L'obbligo di presentare la dichiarazione sussiste anche quando non sorge il debito d'imposta.

La dichiarazione riunisce in un unico modello sia le esigenze erariali, con i dati riguardanti l'accisa, sia le esigenze regionali, con i dati analitici per la determinazione dell'addizionale regionale e dell'imposta regionale sostitutiva.
Essa contiene gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta; deve essere presentata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce.
La dichiarazione, presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza o all'Ufficio delle Dogane competente per territorio con le modalità previste dall'Agenzia delle Dogane, deve anche essere trasmessa in forma cartacea mediante consegna a mani oppure spedizione postale (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) agli uffici della Regione nel cui territorio il gas naturale é stato erogato.

La dichiarazione, può essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo della Regione Veneto risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it con le modalità tecniche indicate nella pagina web dedicata

Nel caso di gas naturale erogato in più province andranno prodotti i prospetti mensili e il prospetto annuale per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di gas naturale erogato in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Ogni comunicazione trasmessa all'Ufficio Tecnico di Finanza o all'Ufficio delle Dogane, rilevante anche ai fini del pagamento dell'addizionale regionale o dell'imposta regionale sostitutiva (es: allegati utili alla verifica delle modalità di calcolo del Tributo, inizio attività in nuove province, cessazione dell'attività, acquisizione /cessione di società, variazione ubicazione sede o recapiti telefonici, ecc.), deve essere contestualmente inviata anche alla Regione Veneto.

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Riferimenti normativi:

  • Art. 10 Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
  • Art. 26 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni
  • Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 7533 del 04.12.2007
  • Circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007


Data ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2017