Abilitazione all'esercizio venatorio
ATTENZIONE
Il Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 ha modificato gli importi delle tasse sulle concessioni governative e, conseguentemente, a partire dal 1° febbraio 2005, gli importi delle tasse sulle concessioni regionali previste per l''Abilitazione all'esercizio venatorio" sono stati aggiornati, come adeguamento obbligatoriamente dovuto ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. I nuovi importi delle tasse sulle concessioni sono pertanto i seguenti:
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data della concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento della tassa deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa. L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968. Ultima Modifica: 2/9/2002 |
Data ultimo aggiornamento: 30 luglio 2021