Conferenza Regionale del Volontariato 


NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

 La conferenza regionale del volontariato è disciplinata dalla Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.
La sua definizione è riportata nell'art. 7:
1. E' istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
2. La conferenza è formata da:

a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;
b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.

4. La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.
6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio sul volontariato con le modalità previste dalla Giunta regionale.

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO [file pdf, 24 Kb]

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 171 del 18 novembre 2015, come disposto dalla Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, sono stati nominati i rappresentanti delle Organizzazioni del Volontariato della 6a Conferenza Regionale del Volontariato.

COMPOSIZIONE 6° CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO [file rtf, 118 Kb]
 

Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato è disciplinato, in primo luogo, dalla legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge Quadro sul volontariato", dal D.M. 8 ottobre 1997 "Modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le regioni" e dalla L.R. n. 40 del 30 agosto 1993, art. 14 quater:
1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.
2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.
2 bis. Al fine di garantire un efficace collegamento delle iniziative regionali con quelle promosse dal Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato di cui al comma 1, la Direzione regionale Gestione risorse umane assicura alla Direzione regionale Politiche sociali il personale necessario all’esplicazione dell’attività.
2 ter. In fase di avvio dell’attività dei centri di servizio, presso i medesimi può essere assegnato personale regionale che dipenderà funzionalmente dal competente centro regionale polifunzionale per l’informazione.




 

 



Data ultimo aggiornamento: 04 luglio 2016