Materia funeraria

La Regione del Veneto con la legge regionale n. 18/2010 e successivi provvedimenti deliberativi si è dotata di una disciplina organica in materia funeraria ai sensi dell’articolo 117, comma 6, Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.
Considerate le molteplici implicazioni di natura religiosa, culturale, civilistica, sanitaria, professionale e commerciale e i numerosi intrecci tra le diverse specifiche normative, la legge regionale ha regolamentato gli aspetti di rilievo igienico sanitario nell’ambito dei servizi funebri, della cremazione, della dispersione delle ceneri consolidando i principi posti dalla legislazione statale ed introducendo elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia ed efficienza delle prestazioni pubbliche.

(STAMPA)

RIFERIMENTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI

  • L.R. n. 18 del 04 marzo 2010: Norme in materia funeraria Linee guida di prima applicazione
  • DGR n. 982 del 17.06.2014: Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011.
  • DGR n. 433 del 04.04.2014: Definizione dei requisiti dei cimiteri
  • DGR n. 1807 del 08.11.2011: Legge Regionale n.18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria". Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma2
  • DGR. n. 1909 del 27.07.2010: Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 - Norme in materia funeraria.
  • DGR n. 2051 del 03.07.2007: Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex articolo 105 DPR 285/90. Revisione ed integrazione della DGR n. 1533 del 14 giugno 2002
  • DGR n. 1534 del 14.06.2002: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari
  • DGR n. 1533 del 14.06.2002: Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R.10.09.1990 n.285. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni.
 









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Si precisa che laddove gli atti non rimandino a link ufficiali (G.U., Bur, siti istituzionali) non costituiscono testi ufficiali, per i quali si deve fare riferimento agli atti originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto o eventualmente depositati presso le strutture competenti.

 



Data ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2019