Esenzione dalla spesa farmaceutica per reddito

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, è stato modificato – tra l’altro - l’art. 19 della Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”, relativo al criterio di valutazione del reddito finalizzato al rilascio dell’attestazione del diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, prevedendo il passaggio dall’ISEE al reddito IRPEF. In ragione di quanto sopra, pertanto, a far data dall’entrata in vigore della predetta legge, il reddito IRPEF valutabile ai fini del rilascio dell’attestazione suddetta dovrà essere quello complessivamente calcolato sulla base delle dichiarazioni dei redditi riferite all’anno precedente e al nucleo familiare (individuato secondo le modalità definite con il Decreto Ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità “Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell’assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa”), in linea con la seguente tabella:

 

 

 
Numero componenti
 
 
Tipologia nucleo familiare
 
Reddito complessivo nucleo familiare ai fini IRPEF soglia di esenzione in euro
 
1
1 componente
euro 8.000,00
2
1 coniuge e 1 familiare a carico
euro 8.750,00
2 coniugi
euro 12.000,00
3
1 coniuge e 2 familiari a carico
euro 9.500,00
2 coniugi e 1 familiare a carico
euro 12.750,00
4
1 coniuge e 3 familiari a carico
euro 10.250,00
2 coniugi e 2 familiari a carico
euro 13.500,00
>4
 
1 coniuge e almeno 4 familiari a carico
euro 10.250,00
2 coniugi e almeno 3 familiari a carico
euro 14.250,00

 

 

In attesa di perfezionare le modalità di rilascio delle attestazioni secondo i nuovi parametri, pertanto:

a far data dal 25.06.2012 non saranno più emesse attestazioni di esenzione con il vecchio criterio da parte dei soggetti precedentemente autorizzati al rilascio;

le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica rilasciate fino alla data del 25.06.2012 rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza;

le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica che scadranno successivamente al 25.06.2012 saranno prorogate d’ufficio fino al 30.09.2012, ovvero ad altro e successivo termine che sarà comunicato e a partire dal quale saranno operative le modalità di rilascio delle nuove attestazioni. 

I cittadini non esenti che ritenessero di aver diritto all’esenzione secondo i nuovi parametri potranno autocertificare la propria condizione presso gli uffici AULSS territorialmente competenti, i quali rilasceranno idonea attestazione che avrà validità di un anno dalla data di autocertificazione. Il modulo per l’autocertificazione è disponibile all’indirizzo:
https://salute.regione.veneto.it/web/guest/servizi/modulistica



 

 



Data ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2021