Esenzione dalla spesa farmaceutica
 

 Nell'anno 2002 la Giunta Regionale aveva introdotto in ambito regionale, dapprima con la DGR n. 354 del 15.2.2002 successivamente aggiornata con altri provvedimenti della Giunta regionale e in particolare la DGR n. 6 del 21.1.2003, la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del cittadino prevedendo il versamento di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 anche nei casi in cui è prevista la possibilità di prescrivere più di due confezioni per ricetta.

Con gli stessi provvedimenti la Giunta Regionale aveva peraltro stabilito di tutelare i cittadini con particolari situazioni di carattere sia sanitario che sociale ed economico prevedendo l’esenzione dal pagamento della quota fissa per i soggetti appartenenti a determinate categorie, già esentate in varie fonti normative statali in ragione delle loro condizioni patologiche o di status.
Accanto alla previsione di esenzione riferita alle predette condizioni la Giunta Regionale aveva ritenuto di inserire anche una esenzione collegata a particolari condizioni di reddito che fino all’anno 2011 era prevista per gli assistiti con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro. Nell’anno 2012, con la legge finanziaria regionale n. 13 del 6 aprile 2012 il reddito per poter usufruire della citata esenzione è stato modificato prevedendo il passaggio da reddito ISEE a reddito IRPEF con soglie differenziate in base al numero di componenti del nucleo familiare

Le categorie di soggetti esenti dal pagamento della quota fissa per le prescrizioni farmaceutiche sono attualmente le seguenti:
• gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta e vitalizia
• gli invalidi civili al 100%
• gli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza ex art. 5 c. 6 del D.M.124/98
• i ciechi ex art. 6 della L.482/68
• i sordomuti ex art.7 della L.482/68
• i grandi invalidi del lavoro
• gli invalidi di servizio di 1^ categoria
• i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, e somministrazioni di emoderivati
• le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 206/2004
• le vittime del dovere di cui al DPR 243/2006
• pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12
• i soggetti esenti per malattia rara ex D.M. n. 279/2001
• i soggetti esenti per patologia cronico invalidante ex D.M. n. 329/99 e successive integrazioni e modificazioni
• i perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenza, (ex art.6 c.2 della Legge n.284/1961 e art.3 c.2 della L.261/67 che sono stati assimilati agli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°)
soggetti esenti per reddito





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Data ultimo aggiornamento: 20 settembre 2021