Dismissione Ospedali Psichiatrici Giudiziari       (OPG)

Le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e internati tossicodipendenti sono state trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2000 per effetto del Decreto Legislativo n. 230/99.
Tutte le altre funzioni sanitarie finalizzate a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza a favore delle persone detenute, inclusi gli internati in Ospedali Psichiatrici Giudiziari, sono state trasferite a decorrere dal 14 giugno per effetto del DPCM 1° aprile 2008.
Le soluzioni possibili per la dimissione degli internati in Ospedali Psichiatrici Giudiziari, compatibilmente con le risorse finanziarie, vanno (All. C, DPCM 1° aprile 2008):

  • dalle strutture Ospedali Psichiatrici Giudiziari che richiedono la vigilanza esterna
  • a strutture di accoglienza e
  • all'affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali,

sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute mentale.
 

IN EVIDENZA

  • DGR n. 1976 del 06 dicembre 2017 - Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Magistratura a favore di soggetti sottoposti a giudizio che presentano segni di sofferenza psichica o non imputabili, nell'ambito dell'applicazione della Legge 81/2014 (pdf 300Kb)

Normativa Nazionale  /  Normativa Regionale

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Data ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2018