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Data ultimo aggiornamento: 24 maggio 2023

Apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la loro formazione in azienda. L'impresa si impegna, infatti, a fornire all'apprendista la formazione professionalizzante all'interno del rapporto di lavoro.
Per i giovani il vantaggio consiste nel poter acquisire una qualifica contrattuale e specifiche competenze professionali, oltre ad avere uno stipendio regolare e proporzionato all’esperienza lavorativa maturata. Le aziende che assumono apprendisti usufruiscono invece dell’abbattimento del costo del lavoro attraverso la riduzione quasi totale dei contributi previdenziali a proprio carico e il sottoinquadramento in misura percentuale come da Ccnl applicato.
L’attuale assetto normativo (D.Lgs. n. 81/2015, artt. 41 – 47), prevede tre forme di contratto:

Ad oggi la Regione del Veneto ha approvato due accordi con le Parti Sociali. Un accordo si riferisce alla regolazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale per assunti dai 15 ai 25 anni, valido anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione dai 15 anni e al diritto e dovere di istruzione e formazione professionale fino ai 18 anni (articolo 43), e l'altro al contratto di apprendistato professionalizzante (articolo 44). Inoltre, per fronteggiare l'emergenza covid-19, è stato siglato un addendum all'accordo del 23 aprile 2012, recepito con DDR n. 518 del 26/6/2020 e prorogato con DDR n. 961 del 17/12/2020.
Con la DGR n. 10 del 4 gennaio 2019 sono state approvate:

  • la direttiva apprendistato professionalizzante - allegato B;
  • l'avviso per la presentazione dei progetti per la direttiva apprendistato professionalizzante - allegato A;
Con DDR n. 82 del 5 febbraio 2019 è stata approvata la modulistica e la guida alla progettazione:

FAQ - Risposte a domande frequenti

Domanda 1: Come si fa a rinunciare all’offerta formativa pubblica per realizzare la formazione di base e trasversale sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro?

1a) Per rinunciare all’offerta formativa pubblica...
Il datore di lavoro al momento dell’assunzione, dovendo scegliere se compilare la prescelta di percorso formativo nell’applicativo “adempimenti formazione regionale” nel portale www.cliclavoroveneto.it per la formazione trasversale interna dovrà annullare la prescelta di percorso indicando una delle due causali appropriate:

  • solo per aziende con sedi in Regioni diverse di cui c.8 art. 47 Dlgs 81/2015: formazione di base e trasversale svolta sotto la responsabilità del datore;
  • altro - specificare: indicare di possedere i requisiti minimi (luoghi idonei alla formazione e risorse umane con adeguate capacità e competenze) previsti dal punto 1 delle linee guida per l’apprendistato professionalizzante approvate in Conferenza Stato Regioni il 20/2/2014.

1b) Quali sono le responsabilità del datore di lavoro nella gestione della formazione trasversale?
Dopo la scelta irreversibile di non avvalersi del sistema formativo pubblico, annullando la scheda formativa dell’apprendista con la causale appropriata, il datore di lavoro non è più vincolato ad alcun controllo Regionale conseguente al mancato finanziamento pubblico del percorso formativo e risponde direttamente al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro del Ministero del Lavoro. A tal proposito, trattandosi di formazione da realizzarsi per obbligo di legge e contrattuale, dovrà essere:

  • progettata attraverso il piano formativo individuale in aggiunta alla formazione per le competenze tecnico professionali già regolate dal CCNL applicato;
  • registrata su documenti interni all’impresa con il tracciamento certo delle presenze (ingressi e uscite) delle persone coinvolte (docenti, tutor aziendali, apprendisti, ecc.) con orari e giornate;
  • riconosciuta a consuntivo relativamente alle competenze acquisite rispetto a quelle originariamente previste dal piano formativo individuale.


Domanda 2: È possibile realizzare tale formazione in FAD? 

Relativamente alle metodologie didattiche, il datore di lavoro è libero di adottare quelle che ritiene più efficaci, comprendendo la cosiddetta FAD (formazione a distanza) ma tenendo conto:

  1. dell’impossibilità di cedere a terzi (fornitori esterni di servizi formativi) la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi formativi,
    • sia sotto il profilo qualitativo degli apprendimenti (il datore di lavoro è responsabile degli apprendimenti da conseguire, indicati nel piano formativo individuale),
    • sia sotto quello quantitativo della durata minima di 40 ore annue e per tutte le annualità previste dal livello di istruzione dell’apprendista (il datore di lavoro deve essere in grado di documentare la registrazione delle ore di presenza alle attività formative).
  2. Oltretutto, per evitare possibili controversie, dovrebbe essere rispettato il principio generale che prevede che le 40 ore di formazione (anche se in FAD) devono essere svolte durante l’orario di lavoro e non in aggiunta ad esso, costituendo tali 40 ore annue parte integrante del sinallagma contrattuale attraverso le obbligazioni pattuite tra le parti con il piano formativo individuale.

Documentazione utile

DDR n 429 del 1 giugno 2020 sulla Formazione a Distanza (FAD) 

Punto 4 Caratteristiche generali dell’offerta formativa pubblica dell’allegato B alla DGR n. 10 del 4/1/2019

Deliberazione Conferenza Stato Regioni del 20/2/2014

Articoli 41-47 del decreto legislativo n. 81 del 15/6/2015 aggiornato  al decreto legislativo n. 185 del 24/9/2016

Ulteriori dettagli si trovano nel portale della Regione:  www.cliclavoroveneto.it/apprendistato



Data ultimo aggiornamento: 01 giugno 2022