L'attuazione della Legge Regionale n. 16/2007

Testo comparato delle Leggi Regionali 30/08/1993 n. 41 e 12/07/2007 n. 16.
Viene messo a confronto il testo della L.R. 30/08/1993 n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" con il testo della nuova L.R. 12/07/2007 n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche", entrata in vigore dal 31/07/2007.

Testo comparato (Formato DOC)

Relazione accompagnatoria alla LR 16/07
Il progetto di legge n. 120 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" è stato presentato in Consiglio Regionale in data 09.02.06, a seguito dell'adozione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione 7 febbraio 2006, n. 3/ddl, del relativo Disegno di Legge. Successivamente è stato assegnato alla Settima Commissione Consiliare che, dopo alcune sedute di esame, ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole in data 02/05/2007.
Il Consiglio Regionale infine, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 giugno 2007, n. 7441.

Relazione accompagnatoria (Formato DOC)

Adempimenti della Giunta Regionale in attuazione della LR 16/07
- art. 3, comma 1a): attuare iniziative per la sensibilizzazione e l' informazione.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 5, comma 1a): adottare il Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica, per gli interventi di soggetti pubblici;
Sezione Non autosufficienza, per gli interventi di soggetti privati.
- art. 5, comma 1b): assegnare alle Province ed ai Comuni i fondi disponibili.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 5, comma 1c): provvedere al funzionamento del Centro regionale di Documentazione sulle Barriere Architettoniche.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 5, comma 1d): realizzazione di progetti speciali.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 5, comma 1e): assegnare contributi ai Comuni per la redazione o variazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 5, comma 1f): attuare iniziative per la formazione dei tecnici edili in materia di barriere architettoniche.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 6, comma 1: dettare disposizioni in materia di normative tecniche in edilizia, finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 8, comma 1: dettare disposizioni per la redazione e la revisione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche redatti da comuni e altri soggetti pubblici.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 10, comma 2: dettare criteri per la riduzione del 100% del pagamento del costo di costruzione in relazione ad immobili abitati da persone disabili.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 11, comma 1: assegnare contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compreso gli edifici di edilizia residenziale pubblica.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 12, comma 1: assegnare contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblici
Struttura competente: Sezione Non autosufficienza
- art. 13, comma 1: assegnare contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata.
Struttura competente: Sezione non autosufficienza
- art. 14, comma 1: assegnare contributi per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica (per i soggetti pubblici).
Struttura competente: Sezione non autosufficienza, (per i soggetti privati).
- art. 15, comma 1: stabilire modalità e criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentire l'utilizzo anche da parte delle persone disabili.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 15, comma 2: concedere contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
Struttura competente: U.O. Edilizia Pubblica.
- art. 16, comma 1: concedere contributi per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli.
Struttura competente: Sezione Non autosufficienza
- art. 24: entro 120 giorni dall'entrata in vigore:
  - individuazione dei requisiti dei soggetti (privati) ammessi a contributo.
  - individuazione della documentazione da allegare alla richiesta di contributo.
  - limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa.
Struttura competente: Sezione Non autosufficienza.
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Data ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2018