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Fondo e.r.p. - Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, art. 19

Versamento al Fondo regionale per l'edilizia residenziale pubblica dello 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui all'art. 12 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio destinato ad edilizia residenziale pubblica. Provvedimenti. L.r. 2 aprile 1996, n. 10, articolo 19, comma 2, lettera a). 

L'art. 19 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 recante "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" individua le modalità di utilizzazione delle entrate derivanti dai canoni di locazione degli alloggi e.r.p..

Le somme riscosse dagli enti proprietari o gestori dei canoni di locazione di tali alloggi  devono essere impiegate anche per il versamento al Fondo regionale per l'edilizia residenziale pubblica, in misura dello 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi collocati nell'area di protezione.

Questo versamento al Fondo regionale deve essere effettuato dagli enti proprietari o gestori in un apposito conto infruttifero regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il successivo articolo 31 recante "adempimenti in materia di documentazione" prevede che la Regione, in sede di attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica, consideri quale indicatore di minore fabbisogno abitativo, oltre alla mancata pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di alloggi, anche il mancato versamento al Fondo e, conseguentemente, il debito informativo relativo alla consistenza patrimoniale residenziale destinata ad edilizia residenziale pubblica dalla quale sorge l'obbligazione al versamento di cui trattasi.

Con riferimento a questi adempimenti la Giunta regionale, con deliberazione n. 463 del 10 aprile 2013, ha:  

  • invitato formalmente 24 Comuni a dichiarare la consistenza del proprio patrimonio residenziale destinato ad edilizia residenziale pubblica entro 30 giorni;
  • stabilito di provvedere a diffidare, scaduto infruttuosamente il termine di 30 giorni, i Comuni ancora inadempienti;
  • stabilito che i versamenti  effettuati in ritardo rispetto alla scadenza del 31 marzo di ciascun anno, prevista dall'art. 19, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 10/1996, devono essere maggiorati degli interessi legali maturati da tale data di scadenza e fino a quella di effettivo versamento all'Amministrazione regionale.

Visualizza la deliberazione n. 463 del 10 aprile 2013 [file pdf 64,8 Kb]

Visualizza l'allegato "A" alla deliberazione n. 463/2013 [file pdf 19,3 Kb]

Visualizza l'allegato "B" alla deliberazione n. 463/2013 [file pdf 12,1 Kb]

 

Per informazioni

Posizione Organizzativa Osservatorio Casa-coordinamento FSA-piani di vendita, bilancio e controllo di gestione
Dott.ssa Doni Reiana
Tel. 041/279.2462



Data ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2016