Depositi di stoccaggio di oli minerali e gpl


Domande frequenti (FAQ)
 

D: Cosa si intende per oli minerali?

R: La legge n. 239/2001 definisce oli minerali tutti gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto (g.p.l.), i biocarburanti ed i bioliquidi.
Per biocarburanti si intendono i carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla biomassa, ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.


D: Il mio deposito di oli minerali è soggetto ad autorizzazione?
R: Ai sensi dell'articolo 1, comma 56 della legge n. 239 del 2004, sono sottoposte ad autorizzazione le seguenti attività:

- l'installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali;
- la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio dei depositi di oli minerali.


D: Chi rilascia l’autorizzazione?
R: L’autorizzazione per la realizzazione di un deposito di oli minerali è rilasciata dalla Regione del Veneto per gli impianti con una capacità fino a 10.000 metri cubici (o fino a 200 tonnellate di g.p.l.).
I depositi aventi una capacità superiore a quella citata sono autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Parimenti sono autorizzati dal Ministero  tutti gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali, i depositi costieri e quelli di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale.


D: A quale ufficio devo rivolgermi?
R: Le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni regionali per la realizzazione, modifica e dismissione dei depositi di oli minerali sono attribuite all’Ufficio Oli Minerali (tel. 041 2794279 / 57).

D: Come si presenta la domanda di autorizzazione?
R: L’istanza di autorizzazione relativa ai depositi attribuiti alla competenza regionale deve essere presentata in forma telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio attraverso la piattaforma https://www.impresainungiorno.gov.it/

D: Sono previsti limiti di capacità per l’autorizzazione?
R: L’autorizzazione di cui alla legge n. 239 del 2004 non è richiesta per i depositi di oli minerali a destinazione commerciale con capacità fino a 10 metri cubici e per quelli a destinazione privata, industriale o agricola aventi una capacità inferiore a 25 metri cubici. Non sono parimenti soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas liquefatti di petrolio in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 1.000 di prodotto. È in ogni caso opportuno ricordare che anche gli impianti non soggetti ad autorizzazione devono comunque essere realizzati e gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.

D: Quando posso iniziare l’attività del deposito?
R: I titolari dei depositi di nuova realizzazione od oggetto di modifiche non possono iniziare l’esercizio degli impianti prima che questi siano stati verificati da parte di una commissione di collaudo composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate (Regione del Veneto, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane ed Arpav).
La richiesta di verifica degli impianti dovrà essere inoltrata a cura del titolare dell’autorizzazione ad ultimazione degli interventi di realizzazione o modifica del deposito.
È opportuno ricordare che in attesa dell’effettuazione del sopralluogo da parte della commissione, alla società titolare dell'impianto può essere rilasciata un’autorizzazione provvisoria per l’esercizio degli impianti.
La relativa istanza può essere presentata, unitamente alla comunicazione di ultimazione degli interventi di realizzazione o modifica degli impianti, in forma telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio presso la piattaforma https://www.impresainungiorno.gov.it/.

D: Oltre alla realizzazione del deposito, quali altri interventi devono essere autorizzati?
R: Come accennato, devono essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti (Regione o Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) esclusivamente la realizzazione, la dismissione dei depositi e le modifiche che comportano una variazione della capacità autorizzata superiore al 30%. Eventuali modifiche non ricomprese nelle fattispecie sopra riportate o che comportino una variazione della capacità dell’impianto inferiore al 30% possono essere liberamente effettuate dagli operatori nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (articolo 1, comma 58, legge n. 239 del 2004).

D: Come si deve calcolare il limite del 30% della capacità autorizzata?
R: Il limite del 30% della capacità complessiva autorizzata deve essere calcolato sulla capacità complessiva del deposito come risultante dall’ultimo provvedimento di autorizzazione.
Qualora siano apportate modifiche dell’impianto in tempi successivi, la necessità dell’autorizzazione sorge allorquando risulti complessivamente superato il limite del 30% della capacità autorizzata, indipendentemente dall’epoca in cui sono state realizzati i vari interventi.

D: L’autorizzazione relativa ai depositi ha una scadenza?
R: No, le autorizzazioni rilasciate dalla Regione del Veneto non hanno un termine di scadenza.
Con riferimento alle concessioni rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive e dalle Prefetture prima dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 (avvenuta in data 28 settembre 2004), si precisa che le stesse sono state convertite di diritto in autorizzazioni, in conformità con il regime attualmente previsto per gli stabilimenti di lavorazione o stoccaggio di oli minerali di nuova realizzazione. Pertanto, fermi restando i requisiti di esercizio richiesti dalla normativa vigente, le autorizzazioni e le concessioni già rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive o dalle Prefetture e scadute dopo il 27 settembre 2004 non sono soggette a scadenza o a rinnovo.


D: I cambi di destinazione d’uso dei serbatoi presenti nel deposito sono soggetti a particolari procedure?
R: Il cambio di destinazione d’uso dei serbatoi, come altre modifiche minori che non comportano modificazioni della composizione del deposito, possono essere liberamente effettuate dagli operatori nel rispetto delle normative vigenti. È comunque opportuno ricordare, che tali variazioni, comportando modificazioni dello stato di fatto degli impianti, devono ordinariamente essere comunicate agli organi competenti in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.


D: In caso di trasferimento dell’azienda è prevista la voltura dell’autorizzazione?
R: La fattispecie del trasferimento dell’azienda o del ramo aziendale facente capo ai depositi de oli minerali non appartiene al novero della attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 56 della legge n. 239 del 2004.
Tuttavia è necessario precisare che l’articolo 1, comma 1077 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi costieri di oli minerali e dei depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (eccettuati i depositi di stoccaggio di g.p.l.) siano subordinati alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione del Veneto secondo le rispettive competenze) e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica, nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Si ricorda, inoltre, che il trasferimento della proprietà o della gestione di un deposito di oli minerali è comunque soggetto alle forme previste dal codice civile e dalle leggi speciali per la fattispecie del trasferimento di azienda, e che il mutamento del soggetto titolare della proprietà o della gestione degli impianti dovrà essere comunicato agli enti competenti in materia fiscale e di sicurezza.



Data ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2024