Impianti di distribuzione di carburanti


Domande frequenti (FAQ)
 


D: Chi rilascia l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti?

R: L’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti è rilasciata dal Comune competente per territorio (legge regionale n. 23 del 2003, articolo 6).


D: Come si presenta la domanda di autorizzazione?

R: L’istanza di autorizzazione relativa agli impianti di distribuzione di carburanti deve essere presentata tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio. La relativa modulistica è reperibile nella pagina dedicata agli impianti di distribuzione di carburanti.


D: Quando può iniziare l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti?

R: Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2003.
L'attività di un impianto di distribuzione di carburanti può iniziare dopo la trasmissione al SUAP, da parte del titolare dell'autorizzazione, del certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e di sicurezza.


D: Sono previsti parametri numerici o requisiti minimi per la realizzazione degli impianti?

R: No, non sono previsti parametri numerici, requisiti minimi relativi alla capacità ed ai prodotti erogati od altri vincoli o requisiti di carattere commerciale. A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 83 bis del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito con legge n. 133 del 2008), infatti, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.


D: Quali sono gli orari di apertura degli impianti stradali?

R: L’orario di apertura assistita degli impianti stradali va da un minimo di cinquantadue ore ad un massimo di settantotto ore settimanali, attribuendo al gestore un’ampia flessibilità nella determinazione dello stesso (deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 2005).


D: Gli impianti stradali possono erogare in self service senza assistenza di personale?

R: Sì, negli impianti stradali posti al di fuori dei centri abitati il servizio di erogazione dei carburanti può avvenire in modalità automatica con pagamento anticipato (self service) senza assistenza da parte del gestore (articolo 28, comma 7 del decreto legge n. 98 del 2009).


D: Il titolare di un impianto di distribuzione ad uso privato può rifornire automezzi di altri soggetti?

R: No, il titolare di un’autorizzazione relativa ad un impianto di distribuzione ad uso privato può rifornire esclusivamente automezzi di sua proprietà o nella sua disponibilità esclusiva. A tal fine il Comune che rilascia l’autorizzazione inserisce nel testo della stessa l’espresso divieto di erogare o cedere carburanti a terzi, pena la revoca dell’autorizzazione.


D: Un impianto ad uso privato destinato al rifornimento di macchine agricole è soggetto ad autorizzazione comunale?

R: L’autorizzazione comunale non è richiesta nel caso di impianti di rifornimento ubicati all’interno di aziende agricole per il rifornimento di attrezzature impiegato nell’ambito delle attività agromeccaniche (articolo 13 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).
Parimenti, la legge regionale di settore (l.r. n. 23 del 2003), prevede che la legge non si applichi agli impianti a destinazione agricola eroganti esclusivamente prodotti defiscalizzati.
Gli impianti di cui trattasi sono invece soggetti ad autorizzazione regionale qualora la loro capacità sia pari o superiore a 25 mc.


D: All’interno delle aree degli impianti di distribuzione di carburante stradali si possono insediare altre attività commerciali?

R: Sì, nelle aree di servizio possono essere realizzati esercizi commerciali di vicinato, edicole o attività accessorie all’attività principale di erogazione di carburanti ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa di settore regionale (d.g.r. n. 1562 del 2005) e statale (articolo 28, comma 8, del decreto legge n. 98 del 2011).


D: Quali sono gli orari di apertura delle attività commerciali insediate nelle aree di servizio?

R: I titolari delle attività presenti all’interno delle aree di servizio osservano la disciplina prevista dalle rispettive normative di settore.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati in deroga alla programmazione comunale di settore ai sensi dell’articolo 9 della d.g.r. n. 977 del 2005, in quanto destinati al servizio esclusivo degli utenti dell’impianto, osservano l'orario di apertura e chiusura dell’impianto di distribuzione di carburanti cui sono annessi.

 

Ultimo aggiornamento: 03/04/2023
 



Data ultimo aggiornamento: 19 aprile 2023