MINIERE DI MINERALI SOLIDI SU TERRAFERMA

L’attività estrattiva di miniera è soggetta alle disposizioni del Regio Decreto 29.07.1927, n. 1443–“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”- e successive modificazioni ed integrazioni.

Con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, la Regione ha acquisito il potere legislativo anche in materia di miniere.

In attesa dell’emanazione di una normativa organica regionale, alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate ai sensi del suddetto Regio Decreto n. 1443/1927, la Regione del Veneto ha approvato la L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

Nel Veneto sono presenti n. 8 concessioni minerarie per l’estrazione dei seguenti minerali:

  • marna da cemento;
  • argille per terraglia forte, caolino;
  • sali magnesiaci;
  • bentonite e terre da sbianca.

 

 

Elenco miniere di minerali solidi su terraferma oggetto di rinuncia e rientrate a patrimonio

Denominazione Minerale Comuni interessati Provincia
CANOVA Terre da sbianca

Monte di Malo

San Vito di Leguzzano

Vicenza
QUERO Marna da cemento Alano di Piave Belluno
ZANCONI Bentonite

Posina

Laghi

Vicenza
SPOLVERARE Marna da cemento Villaga Vicenza
MONTE NORONI Marna da cemento Fumane Verona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE

 

Disposizioni principali:

  • R.D. 29.07.1927 n. 1443;
  • D.P.R. 18.04.1994, n. 382
  • L.R. 25 febbraio 2005, n. 7
  • D.G.R. 20.03.2007, n.651 – ALLEGATO A

PERMESSI DI RICERCA

Per la coltivazione di minerali solidi di I° categoria su terraferma occorre preliminarmente determinare l’esistenza del giacimento attraverso la realizzazione dei lavori di ricerca mineraria per la quale occorre ottenere il permesso di ricerca.
Il permesso di ricerca può essere accordato a ditta che presenti idoneità tecnica ed economica.
Il permesso di ricerca mineraria deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. Regionale. Nel caso in cui venga escluso dalla procedura di V.I.A. il permesso di ricerca deve essere richiesto alla Direzione regionale Difesa del Suolo per gli aspetti minerari (RD 1443/1927 – DPR 382/1994) e paesaggistici (D.lgs. 42/2004 – DPCM 12.12.2005).

Schema di domanda di permesso di ricerca per minerali solidi di prima categoria


I procedimenti di proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell’area, trasferimento, decadenza, rinuncia sono disciplinati dal D.P.R. 382/1994 e posti in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo.

Terminata la ricerca mineraria ed ottenuto il riconoscimento della miniera da parte dell’Amministrazione, la coltivazione è subordinata al rilascio della concessione mineraria.

CONCESSIONI MINERARIE PER MINIERE DI MINERALI SOLIDI SU TERRAFERMA

La Concessione mineraria può essere richiesta con la presentazione di un programma lavori e un progetto di coltivazione di almeno un cantiere minerario.
La concessione della miniera e l’autorizzazione al cantiere minerario sono rilasciate a ditta avente idoneità tecnico economica con procedura di V.I.A. regionale ovvero di V.I.A. statale nel caso di miniere di metalli.
I provvedimenti della Giunta regionale relativi all’attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.

Il rilascio della concessione e autorizzazione ai lavori del cantiere sono subordinati generalmente alla presentazione di un deposito cauzionale a garanzia di tutti gli obblighi previsti dal provvedimento.

I concessionari hanno l’obbligo di corrispondere il diritto proporzionale (canone demaniale) e la correlata imposta regionale per ettaro di superficie della concessione.

I concessionari inoltre devono versare ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell’anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale.

Anche ai materiali associati appartenenti alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del RD 1443/1927 estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione si applica il contributo a favore del Comune.

Attualmente le tariffe sono determinate con D.G.R. n. 2158/2006.

Tabella importi contributi in €

Ad ogni accesso dei cantieri deve essere posizionato un cartello identificativo, dalle dimensioni minime di m 1x m 1, conformato allo schema riportato nell’allegato A della D.G.R. 2158 11/07/2006

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia.
Le funzioni di polizia mineraria sono svolte dalle province ai sensi della L.R. 13.04.2001 n. 11.

Il rinnovo di concessione, l’ampliamento della medesima o l’ampliamento del cantiere minerario sono rilasciate con procedura di V.I.A. regionale.

Sono posti in capo alla Driezione regionale Difesa del Suolo i seguenti procedimenti:
 

TRASFERIMENTO CONCESSIONE MINERARIA

Disposizioni:

  • R.D. 1443/1927;
  • DPR 382/1984

Il trasferimento della concessione altra ditta è subordinato al rilascio del preventivo nulla-osta a favore di ditta che dimostri idonea capacità tecnica ed economica.

Schema domanda di nulla-osta al trasferimento


Una volta ottenuto il provvedimento di nulla-osta la ditta cedente deve formalizzare la cessione della concessione con apposito atto (atto di cessione della concessione) che la ditta subentrante provvede a trasmettere unitamente dalla domanda di intestazione.

Schema domanda di intestazione della concessione da parte della ditta subentrante


Nel caso di trasformazione societaria la domanda non è necessario ottenere il nulla-osta preventivo al trasferimento ma è sufficiente presentare la domanda di intestazione allegando l’atto di trasformazione oltre alla sopra elencata documentazione dalla quale si evidenzi il subentro della nuova ragione sociale.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI PROROGA E VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DEL CANTIERE MINERARIO

I programmi lavori di cui all’art. 2 del R.D. 15.06.1936 n. 1347, sono riferiti ai cantieri minerari così come autorizzati e attengono alle sole modalità di organizzazione e coltivazione degli stessi.


Nel caso di cantieri ubicati in ambiti paesaggisticamente vincolati l’autorizzazione paesaggistica ha efficacia e validità di 5 anni dal rilascio indipendentemente dalla scadenza del titolo minerario. Nell’ambito della durata della concessione mineraria, per la prosecuzione dei lavori di coltivazione oltre il quinquennio va chiesta una nuova autorizzazione paesaggistica.

Disposizioni:

Nel caso in cui non possa essere concluso il progetto di coltivazione del cantiere, entro i termini stabiliti dall’autorizzazione, prima della scadenza dei termini assegnati può essere presentata domanda di proroga dei medesimi, nell’ambito di durata della concessione.
 

Schema domanda di proroga dei termini per la conclusione dei lavori del cantiere minerario e/o autorizzazione paesaggistica, con documentazione da allegare.


Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati dei cantieri minerari che non determinano incrementi del volume di minerale utile da estrarsi o delle superfici di cantiere già autorizzato, o modificazioni sostanziali della forma del recupero approvato costituiscono varianti non sostanziali.
Disposizioni:

Le modifiche al progetto di coltivazione autorizzato del cantiere minerario sono autorizzabili nell’ambito delle procedure di variante non sostanziale di competenza della Direzione regionale Difesa del Suolo per i casi e le condizioni previsti al punto 6 dell’allegato A alla D.G.R. 651/2007.

Schemi con documentazione da allegare:

 

RIDUZIONE VOLONTARIA DELLA SUPERFICIE DI CONCESSIONE

Disposizioni

  • art. 16 del D.P.R. 382/1984

 

AUTORIZZAZIONE PERTINENZE MINERARIE SECONDARIE

Disposizioni

  • Punto 3 allegato A DGR 651/2007

 

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Disposizioni

  • Art. 16 DPR 382/1994

 

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA

La concessione mineraria cessa per:

  • scadenza del termine: se la concessione non è rinnovata il concessionario, alla scadenza, deve fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all’Amministrazione (artt. 34 - 37 RD 1443/1927)
  • rinuncia: il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla Regione che stabilisce i provvedimenti di sicurezza e conservazione necessari (art. 38 RD 1443/1927)
  • decadenza: la decadenza può essere pronunciata dalla Regione quando il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione o non abbia provveduto a corrispondere il diritto proporzionale (canone demaniale) e la correlata imposta regionale o non abbia tenuto in attività la miniera o abbia trasferito la concessione senza preventivo nulla-osta (art. 40 – 41 RD 1443/1927)


Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale.

Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese.
In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa.
 
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RISORSE UTILI

 

Struttura di riferimento

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa Suolo e della Costa
Segreteria:
tel. 041 279 2130/2357 - fax. 041 279 2234
email: difesasuolo@regione.veneto.it - PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 16 maggio 2023