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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

FAQ in materia di A.U.A.

 

OGGETTO: Art. 1 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Ambito di applicazione
Quesito:
I due requisiti di "Piccole e Medie Imprese" (PMI) e di "impianto non soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale" (A.I.A.), previsti per l’applicazione del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, devono essere complementari ossia compresenti? Il decreto si applica solo alle PMI?
Risposta:
Come indicato dall’art. 1, comma 1 del d.P.R. n. 59 del 2013 e successivamente ribadito dalla D.G.R. n. 1775 del 3 ottobre 2013 e dalla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, devono dotarsi dell’A.U.A. tutte le imprese che, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi), non sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed hanno la necessità di ottenere almeno uno dei titoli autorizzativi indicati dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 59 del 2013.
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OGGETTO: Requisito di "impresa"
Quesito:
Nella categoria di PMI, così come definita ex art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, si possono ritenere ascrivibili anche le imprese individuali senza occupati/dipendenti?
Risposta:
La dimensione dell’impresa non ha alcuna influenza sull’assoggettabilità ad A.U.A.. Ciò che rileva è lo svolgimento di un’attività di impresa per il cui esercizio è necessario il rilascio di uno dei titoli autorizzativi e/o abilitativi ex art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 59 del 2013.
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OGGETTO: Esclusione dall’assoggettabilità ad A.U.A. ex DGRV n. 1775 del 2013
Quesito:
Le imprese di proprietà pubblica, dedicate alla gestione del servizio pubblico integrato dell’acqua con servizio affidato direttamente senza procedura ad evidenza pubblica, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di A.U.A. ex art. 1 del d.P.R. n. 59 del 2013?
Risposta:
La DGRV n. 622 del 29 aprile 2014 ha ribadito che fondamentale per l’assoggettabilità alla disciplina in materia di A.U.A. è il requisito di "impresa", indipendentemente che tale attività sia svolta da un soggetto pubblico o privato. La DGRV n. 1775 del 2013, al punto n. 3 del paragrafo "Ambito di applicazione" ne esclude le imprese con “(…) impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione)”.
Le due DGRV non contrastano l’una con l’altra; semplicemente la seconda contempla una speciale ipotesi di esclusione valevole nel caso specifico di un’impresa pubblica che svolga attività di pubblico servizio.
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OGGETTO: Acque reflue industriali
Quesito:
Uno scarico di acque reflue provenienti da uno stabilimento industriale è sempre soggetto ad A.U.A. a prescindere dal suo recapito finale in fognatura, corpo idrico superficiale o suolo?
Risposta:
In generale, ai fini dell’applicazione della "procedura A.U.A.", è indifferente quale sia il recapito finale dello scarico. Il d.P.R. n. 59 del 2013 si applica infatti a tutti gli “(…) scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, purché essi derivino da “(…) imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (…) nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle reflue domestiche di cui all’art. 101, comma 7 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed all’art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) adottato con DCR n. 107 del 5 novembre 2009, la DGR n. 622 del 2014 ha chiarito che gli stessi non ricadono nella disciplina dell’A.U.A..
La medesima delibera ha stabilito inoltre che rientrano nella disciplina dell’A.U.A. le autorizzazioni agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di cui al comma 1 dell’art. 39 del PTA, mentre non vi rientrano le autorizzazioni agli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all’art. 39, comma 3 del PTA.
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OGGETTO: Requisito di "impresa"
Quesito:
Un soggetto privato, quale ad esempio una persona fisica non titolare di Partita IVA, che non ha nessuna attività e realizzi un edificio artigianale con relativi servizi igienici/spogliatoi allacciati alla pubblica fognatura, deve richiedere l’A.U.A.?
Risposta:
La disciplina in materia di A.U.A. si applica esclusivamente ad attività di impresa. Nel caso di persona fisica la richiesta dell’autorizzazione allo scarico non dovrà pertanto effettuarsi tramite la "procedura A.U.A.".
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OGGETTO: Esclusione dalla disciplina in materia di A.U.A.
Quesito:
Deve considerarsi esclusa dalla disciplina in materia di A.U.A. l’autorizzazione allo scarico in rete fognaria di una casa per anziani gestita dal Comune anche se non ricorre il presupposto dell’assimilazione al domestico?
Risposta:
L’applicazione del regolamento sull’A.U.A. dipende dall’essere l’attività un’attività di impresa, indipendentemente da che essa sia esercitata da un soggetto pubblico o privato.
Nel caso specifico, pur trattandosi di attività di impresa, l’esclusione deriva dall’essere attività di pubblico servizio gestita da un ente pubblico. La DGRV n. 1775 del 2013 prevede, infatti, che l’A.U.A. non si applichi agli impianti “(…) destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione)”.
Di recente la DGRV n. 691 del 13.05.2014 è intervenuta a modificare l’art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, eliminando il requisito del numero di posti letto di ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali (con esclusione degli scarichi dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico) quale elemento di assimilabilità o meno dello scarico a quello delle acque reflue domestiche. In buona sostanza, ora gli scarichi di acque reflue riconducibili alle citate categorie di edifici sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche indipendentemente dalla loro dimensione e numero di posti letto e pertanto rimangono in ogni caso esclusi dalla disciplina in materia di A.U.A..
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OGGETTO: Applicazione della disciplina in materia di A.U.A.
Quesito:
L’A.U.A. è obbligatoria anche per impianti di depurazione domestica (es. vasche Imhoff)?
Risposta:
L’assoggettabilità ad A.U.A. ex art. 1 del d.P.R. n. 59 del 2013 deriva dallo svolgimento di un’attività esercitata esclusivamente da un’impresa. Inoltre, la disciplina di cui trattasi è strettamente collegata a quella relativa al S.U.A.P., la cui finalità ex art. 2 del d.P.R. n. 160 del 2010 è quella di essere “unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi”. A conferma, il d.P.R. n. 59 del 2013 prevede che l’A.U.A. sia richiesta dal “gestore”, il quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), è definito come “la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Nel caso specifico, la disciplina in materia di A.U.A. non è applicabile in quanto trattasi di impianti riconducibili a soggetti non esercitanti attività di impresa.
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 OGGETTO: Competenza
Quesito:
Chi è il soggetto competente a rilasciare l’A.U.A.?
Risposta:
Secondo quanto si legge nell’art. 2 del d.P.R. n. 59 del 2013 “(…) si intende per: a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (…); b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (…); (…) e) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva,che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”.
Nella DGRV n. 1775 del 2013 si precisa che “l’A.U.A. è un provvedimento unico adottato dall’Autorità Competente, (…) comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati”, trasmesso telematicamente al S.U.A.P. e da quest’ultimo al gestore, destinato a confluire nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il S.U.A.P. deve, in qualità di soggetto preposto a garantire una rapida trasmissione della documentazione ed un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, “(…) rilasciare al gestore il provvedimento di A.U.A., adottato dall’Autorità competente”.
In conclusione, il provvedimento autorizzatorio è quello adottato dall’Autorità competente; il procedimento si conclude quando il S.U.A.P. trasmette tale provvedimento al richiedente.
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OGGETTO: Rinnovo autorizzazioni sostituite dall’A.U.A.
Quesito:
Il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico va presentato almeno un anno prima della scadenza. Se si presenta la richiesta di rinnovo mediante la "procedura A.U.A.", l’Autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. Dunque il titolo viene rilasciato praticamente un anno prima della sua scadenza?
Risposta:
Va innanzitutto ricordato che il d.P.R. n. 59 del 2013 introduce un regime autorizzativo nuovo, il quale deroga alle disposizioni di settore prima vigenti. L’art. 10, comma 2, del decreto prevede che, in sede di prima applicazione, “l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”.
Con riguardo al quesito posto, si precisa che il rinnovo di un’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere presentato dal gestore, nel rispetto della "procedura A.U.A.", sei mesi o un anno prima della scadenza dell’autorizzazione, a seconda che risulti applicabile l’art. 3 del d.P.R. n. 227 del 2011 ovvero l’art. 124, comma 8, del d.Lgs. n. 152 del 2006. L’Autorità competente dovrà poi provvedere, nei termini dell’art. 4 del d.P.R. n. 59 del 2013, all’adozione della prima A.U.A. la quale comprenderà la specifica autorizzazione allo scarico nonché le altre autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento dell’attività. Una volta rilasciata la prima A.U.A. della durata di quindici anni, la richiesta di rinnovo della medesima, indipendentemente da quanto previsto dalla normativa di settore, dovrà essere presentata, ex art. 5, comma 1, del regolamento, “(…) almeno sei mesi prima della scadenza” dal titolare della stessa, il quale “(…) invia all’autorità competente, tramite il S.U.A.P., un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’articolo 4, comma 1”.
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OGGETTO: Correttezza formale e integrazioni
Quesito:
Entro i primi trenta giorni dal ricevimento della domanda deve essere fatta l’istruttoria per eventuali richieste di integrazioni o è sufficiente verificare la correttezza formale della presentazione demandando eventuali integrazioni cosiddette tecniche entro i termini del procedimento? Chi inoltra al S.U.A.P. le richieste di integrazioni?
Risposta:
L’art. 4, comma 1, 2, 3, del d.P.R. n. 59 del 2013 prevede che:
a) una volta ricevuta la domanda per il rilascio dell’A.U.A., corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, il S.U.A.P. deve trasmetterne “immediatamente” copia all’Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale;
b) il S.U.A.P. e l’Autorità competente ne verificano la correttezza formale;
c) qualora sia necessario integrare la documentazione presentata, l’Autorità competente, per il tramite del S.U.A.P., ne chiede l’integrazione al gestore, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;
d) le verifiche indicate ai punti 2 e 3 devono concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e quindi l’eventuale richiesta di integrazioni deve essere invitata al gestore entro tale termine.
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OGGETTO: Autorizzazione allo scarico di acque reflue
Quesito:
Per ottenere l’autorizzazione allo scarico di acque reflue è necessario il cosiddetto "nulla osta idraulico"; tale atto è assorbito dalla "procedura A.U.A."?
Risposta:
Il cosiddetto "nulla osta idraulico" non rientra tra gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013 e dunque non ricade nella disciplina dell’A.U.A..
Lo stesso pertanto deve essere allegato alla domanda di A.U.A. presentata dal proponente,  ovvero ottenuto tramite il S.U.A.P. attraverso un procedimento parallelo ai sensi del d.P.R. n. 160 del 2010.
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OGGETTO: Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di carattere generale
Quesito:
Nel caso la richiesta di adesione venga presentata nell’ambito della richiesta di A.U.A., l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera si perfeziona dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza?
Risposta:
Le autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006 rientrano tra le autorizzazioni in materia ambientale sostituite dall’A.U.A. di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 59/2013 e pertanto nel caso in oggetto le regole da applicare (modalità e tempistiche di svolgimento del procedimento, durata dell’autorizzazione ecc.) sono quelle previste dal d.P.R. n. 59 del 2013. Il procedimento perciò si perfezionerà solo al momento del rilascio o del diniego, da parte del S.U.A.P., dell’A.U.A., che ricomprenderà al proprio interno, sostituendola, l’autorizzazione alle emissioni di carattere generale.
L’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 59 del 2013 prevede, altresì, la facoltà da parte del gestore di non avvalersi dell’A.U.A. nel caso si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza tramite il S.U.A.P. (facoltà che come precisato dalla Circolare Ministeriale del 7 novembre 2013, sta in capo al gestore “non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA”).
In tal caso  il procedimento si svolgerà secondo le previsioni dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e pertanto l’adesione, in mancanza di diniego da parte dell’Autorità competente, si perfezionerà dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, come previsto dal comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006. 
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OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento
Quesito:
Chi dà comunicazione di avvio del procedimento e con quali modalità? Quali sono i contenuti della comunicazione di avvio?
Risposta:
Il procedimento di rilascio dell’A.U.A. è avviato al momento del rilascio da parte del S.U.A.P. della ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza (secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.M. 10 novembre 2011), pertanto da tale momento decorrono i termini per la conclusione del procedimento.
Qualora i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, indicati all’art. 8, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, non siano presenti nella ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza, il S.U.A.P. provvede a comunicarli successivamente al proponente.
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OGGETTO: Ruolo della C.T.P.A.
Quesito:
Che ruolo svolge la C.T.P.A., chiamata ad esprimersi ad esempio su autorizzazioni allo scarico di acque reflue, nell’ambito del procedimento per l’ottenimento dell’A.U.A.?
Risposta:
Il d.P.R. n. 59 del 2013 non interviene nel procedimento decisionale delle Autorità competenti e dei soggetti competenti in materia ambientale, pertanto, la C.T.P.A., in merito ai provvedimenti ricompresi nell’A.U.A., continua a svolgere le funzioni previste ex art. 15 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.
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OGGETTO: Art. 8 del d.P.R. n. 59 del 2013 – Oneri istruttori e tariffe
Quesito:
Quando deve essere effettuato il pagamento degli oneri istruttori? È richiesto un unico versamento per il rilascio del provvedimento di A.U.A.? A chi dev’essere effettuato tale versamento? Chi stabilisce l’importo da versare?
Risposta:
In merito agli oneri istruttori l’art. 8 del d.P.R. n. 59 del 2013 conferma le spese e i diritti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti nelle misure già applicate  per i singoli procedimenti.
In applicazione di tale disposizione la DGRV n. 1775 del 2013 prevede che “con riferimento al pagamento degli oneri istruttori e delle tariffe, in attesa di emanare un provvedimento regionale ricognitivo della materia, si confermano esclusivamente quelli attualmente applicati per i singoli procedimenti disciplinati dal regolamento in parola. (…) Per quanto riguarda le modalità di pagamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. 10 novembre 2011 concernente l’imposta di bollo, si stabilisce che il gestore effettui il versamento degli oneri istruttori e delle tariffe alla conclusione del procedimento, ovviamente sulla base dei costi individuati per i singoli procedimenti”.
Fermo restando quanto sopra riportato, relativamente agli oneri istruttori, gli stessi, in analogia a quanto previsto dall’art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 160 del 2010, vengono comunicati al termine del procedimento dal responsabile del S.U.A.P. al proponente, con l’indicazione degli importi (inerenti i singoli procedimenti relativi alle autorizzazioni sostituite), delle modalità di pagamento e degli enti beneficiari. Il versamento deve essere effettuato per intero al S.U.A.P. che provvederà, con le modalità e le tempistiche indicate dall’art. 4, comma 14, del d.P.R. n. 160 del 2010 al trasferimento delle somme alle diverse Amministrazioni/Enti beneficiari.
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OGGETTO: Art. 6 del d.P.R. n. 59 del 2013 – Modifiche
Quesito:
Volturazioni e modifiche non sostanziali devono essere gestite tramite S.U.A.P.?
Risposta:
L’art. 6 del regolamento dispone che “il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazione all’autorità competente (…)”, la quale è chiamata ad esprimersi sulla sostanzialità o meno della modifica. A tale proposito la DGRV n. 1775 del 2013 specifica che “(…) qualora il gestore intenda apportare una modifica non sostanziale dell’impianto che comporti l’aggiornamento dell’A.U.A., ne fa richiesta all’Autorità competente che, a seguito dell’istruttoria, trasmette il provvedimento aggiornato al S.U.A.P., il quale avrà cura di rilasciarlo al gestore”.
Nel caso in cui il gestore intenda, invece, effettuare una modifica cosiddetta sostanziale, ovvero l’Autorità competente ritenga che la modifica comunicata dal gestore sia sostanziale, sarà necessario ricorrere ad una nuova domanda, ossia “(…) una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 (…)” (art. 6, commi 2 e 3).
Relativamente alle volturazioni e ai casi di cambio di denominazione del titolare dell’A.U.A., la DGRV n. 1775 del 2013 dispone che “(…) il nuovo gestore deve darne comunicazione all’Autorità competente per il tramite del S.U.A.P. competente, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l’eventuale documentazione”, e precisa che “tale comunicazione non comporta l’avvio delle procedure di cui all’articolo 4 del regolamento”.
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OGGETTO: Sanzioni
Quesito:
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni poste in capo al soggetto gestore del servizio idrico integrato per le autorizzazioni allo scarico di acque reflue, a chi compete l’emissione della diffida, diffida con sospensione, revoca ovvero della sanzione amministrativa? Ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo affidate al suddetto gestore, come, quando, in che forma ed a chi vanno segnalate le inosservanze rilevate in capo ad esso?
Risposta:
Il d.P.R. n. 59 del 2013 non è intervenuto sugli aspetti di natura sanzionatoria, pertanto trovano applicazione le disposizioni previste dalle specifiche norme settoriali.
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OGGETTO: Impianti autorizzati ex art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006
Quesito:
La nuova A.U.A. comprende anche le autorizzazioni per gli scarichi e le emissioni di impianti autorizzati ex art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006?
La realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 208 sono escluse dall’ambito di applicazione dell’A.U.A.?
Risposta:
L’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 non rientra tra quelle indicate dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 59 del 2013.
La DGRV n. 1775 del 2013, nel paragrafo “ambito di applicazione”, specifica che l’A.U.A. non si applica agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152 del 2006, in quanto l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, rilasciata secondo lo specifico procedimento, comprende tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto.
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OGGETTO: Artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e polizze fideiussorie
Quesito:
Qual è la durata delle polizze fideiussorie relative alle attività di gestione dei rifiuti esercitate ai sensi degli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dovute dai soggetti intestatari di un provvedimento di A.U.A. in considerazione del fatto che quest’ultima ha una normale durata di quindici anni?
Risposta:
Tra i titoli ora sostituiti dalla nuova A.U.A., l’art. 3, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 59 del 2013, annovera le “(…) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’A.U.A. nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione. Gli stessi soggetti che intendano avviare attività di recupero ai sensi dei medesimi articoli, qualora necessitino anche di autorizzazioni agli scarichi o alle emissioni in atmosfera, non avranno tale facoltà, bensì saranno tenuti a presentare domanda per il rilascio dell’A.U.A..
Riguardo allo specifico quesito in oggetto, il principio generale previsto dal punto B) dell’allegato A alla DGRV n. 346 del 2013 è che le garanzie finanziarie debbano essere prestate per l’intera durata dell’autorizzazione e debbano avere validità per i due anni successivi alla scadenza della stessa.
Peraltro, la citata DGRV prevede che, salvo quanto sopra precisato, sia possibile, a scelta dei soggetti intestatari del titolo abilitativo, prestare polizze per una durata inferiore alla validità dell’autorizzazione, ma per un periodo comunque non inferiore a 3 anni, fatto salvo che il rinnovo delle stesse deve avvenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa; l’A.U.A. avrà comunque una durata pari a 15 anni come previsto dall’art. 3, comma 6 del d.P.R. n. 59/2013.
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OGGETTO: Interrelazioni tra S.U.A.P., proponente ed altri enti competenti in materia ambientale
Quesito:
È corretto che soggetti diversi dal S.U.A.P., quali ad esempio Autorità competenti al rilascio dell’A.U.A. o altri soggetti competenti in materia ambientale, si relazionino direttamente con il proponente e viceversa? In particolare questi possono chiedere direttamente al proponente integrazioni documentali? Possono trasmettere al proponente copia di pareri, nulla osta ecc.?
Risposta:
Il d.P.R. n. 59 del 2013, all’art. 2, comma 1, lett. e), confermando quanto previsto dal  d.P.R. n. 160 del 2010, prevede, quale principio generale, che il S.U.A.P. è “(…) l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento (…)”.
Con specifico riferimento alle modalità di richiesta di integrazioni documentali, l’art. 4, comma 2, del regolamento stabilisce che “qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni”. In questo caso, quindi, sarà il S.U.A.P. a formulare la richiesta di integrazione al gestore ed in seguito a ricevere dallo stesso la documentazione richiesta provvedendo a trasmetterla all’Autorità competente.
Per quanto riguarda le comunicazioni al proponente, trova applicazione l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 160 del 2010, il quale chiarisce che le stesse “(…) sono trasmesse esclusivamente dal S.U.A.P.” e che “(…) gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”.
Unica eccezione al principio generale secondo cui il proponente deve relazionarsi unicamente con lo Sportello Unico e viceversa è rappresentata dalla disciplina delle modifiche. Il d.P.R. n. 59 del 2013, infatti, prevede che “il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazione (direttamente) all’autorità competente (…)” (art. 6, comma 1) e  che “l’autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata (…) è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima ordina (direttamente) al gestore di presentare una domanda di autorizzazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 (…)” (art. 6, comma 3). Ne deriva che, qualora la modifica sia ritenuta “sostanziale” dall’Autorità competente, il gestore deve provvedere ad avviare attraverso il S.U.A.P. il procedimento per il rilascio dell’A.U.A..
Qualora, invece, l’Autorità competente non si pronunci entro i sessanta giorni dalla comunicazione o si pronunci dichiarando la modifica “non sostanziale”, la modifica può essere eseguita dal gestore e, come previsto dalla DGRV n. 1775 del 2013, l’Autorità competente provvederà ad aggiornare l’A.U.A. e a trasmetterne copia al S.U.A.P. che avrà cura di rilasciarla al gestore.
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OGGETTO: Interrelazioni tra S.U.A.P. e proponente
Quesito:
È sempre necessario rivolgersi al S.U.A.P. per interloquire con la Provincia per quanto riguarda le attività conseguenti al rilascio dell’A.U.A. (quali ad es. trasmissioni, notifiche, referti delle analisi di autocontrollo, etc…)?
Risposta: 
Il D.P.R. n. 59 del 2013 prevede che il S.U.A.P. sia l’unico punto di riferimento per il proponente durante la "procedura A.U.A.".
Per tutte le attività conseguenti al rilascio dell’A.U.A. (quali ad es. trasmissioni, notifiche, referti delle analisi di autocontrollo, etc…), non essendo le stesse regolamentate dal D.P.R. n. 59 del 2013, il gestore è tenuto a rivolgersi direttamente alla Provincia o agli altri soggetti competenti in materia ambientale.
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OGGETTO: Reflui oleari
Quesito:
Allegato D "Notizie e dati da inserire nella relazione tecnica di cui all’Allegato A. utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari" alla DGRV n. 2214 dell’8 agosto 2008, con la quale si recepisce la disciplina dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide per l’utilizzo di effluenti di allevamento ed acque reflue aziendali così come fissata con D.M. 6 luglio 2005. Tale relazione rientra nella disciplina dell’A.U.A.?
Risposta:
L’allegato D alla DGRV n. 2214 del 2008 definisce i contenuti della relazione tecnica che deve essere allegata alla comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e presentata dal legale rappresentante del frantoio che intende avviare lo spandimento sul terreno delle acque di vegetazione e delle sanse umide.
Tale comunicazione ricade nella disciplina dell’A.U.A. in quanto è espressamente citata all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 59 del 2013.
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OGGETTO: Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia
Quesito:
Nel caso in cui una ditta richieda autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento ex comma 1, art. 39 del PTA ed autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia ex comma 3 dello stesso articolo, il provvedimento di A.U.A. contemplerà l’autorizzazione per entrambi gli scarichi ovvero saranno necessari due distinti provvedimenti?
Risposta:
Entrambe le tipologie di acque, disciplinate rispettivamente dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 39 del PTA, sono soggette “(…) al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 (…)”.
Le acque di cui al comma 1 comportano “(…) il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente (…), che non si esaurisce con le acque di prima pioggia”; siffatta valutazione “(…) deve essere contenuta in apposita relazione (…) e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico”. Per le acque di prima pioggia di cui al comma 3 è previsto, invece, il rinnovo tacito dell’autorizzazione allo scarico nell’ipotesi in cui non siano intervenute “(…) variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia”.
La divergenza di trattamento è giustificata dalla differenza qualitativa tra tali tipologie di acque e dalla conseguente necessità di diverse specifiche valutazioni in termini di pericolosità ambientale per l’ipotesi del primo comma.
Nel caso in cui un’azienda necessiti di autorizzazione allo scarico per le sole acque di prima pioggia di cui al comma 3, art. 39 del PTA, questa non rientra nella "procedura A.U.A.", ma segue il suo specifico iter autorizzativo; al contrario, risulterebbe contrastante con la ratio semplificatrice del d.P.R. n. 59 del 2013 obbligare un’azienda in tal senso.
Si ricorda però che l’A.U.A. è espressamente definita come “(…) il provvedimento (…) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3”.
Nel caso in cui un’azienda abbisogni di almeno un’autorizzazione che rientra nella "procedura A.U.A.", come nel caso di specie per le acque meteoriche ex comma 1, art. 39 del PTA, anche l’autorizzazione prevista per le acque di cui al comma 3 dello stesso articolo viene opportunamente fatta rientrare nella medesima procedura autorizzativa; nell’ottica di semplificazione procedurale ed unificazione in un unico provvedimento di tutte le autorizzazioni ambientali, l’A.U.A. comprenderà, dunque, entrambe le autorizzazioni necessarie.
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OGGETTO: Acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue da autolavaggio
Quesito:
Nel caso in cui vi sia un’attività commerciale di impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio, qual è la disciplina applicabile agli scarichi di acque reflue ed acque meteoriche di dilavamento del piazzale?
Risposta:
L’art. 74, lettera h), del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, definisce quali “(…) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. Nel caso di un autolavaggio trattasi propriamente di acque reflue industriali, le quali sono pertanto soggette ad autorizzazione allo scarico e come tali alla disciplina in materia di A.U.A..
L’autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di dilavamento del piazzale, qualora ricorrano i presupposti ex comma 3 dell’art. 39 del PTA, è soggetta a tacito rinnovo “(…) se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia”. In questo caso non è richiesto il rinnovo espresso dell’autorizzazione in quanto trattasi di acque qualitativamente diverse rispetto alle acque meteoriche di cui al comma 1 dello stesso art. 39 nonché alle acque reflue industriali.
Nel caso risulti necessaria la sola autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia di cui al comma 3 questa segue la procedura semplificata che ne contempla il rinnovo tacito; al contrario, subordinare tale autorizzazione all’iter previsto per l’A.U.A. contrasterebbe con la ratio semplificatrice del d.P.R. n. 59 del 2013.
Nell’ipotesi in cui un’azienda necessiti contemporaneamente dell’autorizzazione allo scarico per acque meteoriche di dilavamento del piazzale e per acque reflue industriali, dove la seconda è senza dubbio soggetta a "procedura A.U.A.", entrambe le autorizzazioni confluiranno in un unico provvedimento di A.U.A..
La ratio del d.P.R. n. 59 del 2013 suggerisce di non tenere separati gli iter autorizzativi per i due provvedimenti in questione; l’A.U.A. si propone di essere, infatti, un’autorizzazione che per natura unisce tutte le autorizzazioni di carattere ambientale necessarie per il singolo caso di specie.
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OGGETTO: Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura
Quesito:
Lo scarico per acque reflue assimilabili alle domestiche recapitanti non in pubblica fognatura, bensì in corpo idrico superficiale o sul suolo, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di A.U.A.?
Risposta:
L’art. 34 del PTA disciplina le acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche.
Secondo quanto disposto con DGRV n. 622 del 2014, le acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche ex comma 1 del citato art. 34 sono escluse dalla "procedura A.U.A." qualora recapitanti in pubblica fognatura.
Le acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale o sul suolo sono escluse dalla medesima procedura in virtù di quanto previsto dall’art. 21, comma 6, del PTA. Ciò nonostante, il comma 8 dell’art. 34 richiamato dispone espressamente che “non si applicano al presente articolo le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 21”.
Pertanto, lo scarico per acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale ovvero sul suolo sarà assoggettabile alla disciplina in materia di A.U.A.. L’art. 34 del PTA non consente, infatti, di tralasciare la sostanziale differenza di qualità delle acque assimilabili; esse mantengono comunque, rispetto alle acque reflue domestiche, una propria diversità che ne giustifica un’inevitabile divergenza di trattamento qualora lo scarico sversi in corpo idrico superficiale o sul suolo.
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Oggetto: tipologie di scarico soggette e non soggette ad AUA e competenza al rilascio del provvedimento
Quesito: gli scarichi delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo sono di competenza del Comune? E rientrano o meno nella disciplina dell’AUA?
Risposta: Con la seguente tabella sono riepilogati i contenuti della DGRV n. 622/2014 relativi all’oggetto prendendo in considerazione le diverse tipologie di scarico, i possibili recettori e i soggetti competenti al rilascio del provvedimento.
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Chiarimenti in merito alla D.G.R. n. 622/2014 in materia di AUA
Tabella riepilogativa: Tipologie di scarico soggette e non soggette ad AUA e competenza al rilascio del provvedimento



Data ultimo aggiornamento: 28 novembre 2023