Geoportale Agroambiente

INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI

Attraverso il Geoportale Agroambiente è possibile visualizzare l’intero reticolo idrografico superficiale regionale, che genera distanze di rispetto nella distribuzione dei prodotti fitosanitari utilizzati da parte delle aziende agricole, seguendo le prescrizioni dell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati.

Al seguente LINK  è possibile reperire tutte le informazioni utili per la visualizzazione del layer del grafo idrico e le funzionalità messe a disposizione.

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Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Il decreto dei Ministeri delle politiche agricole, dell’ambiente e della salute del 22 gennaio 2014, ha adottato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). (Elenco degli allegati)

L’adozione del PAN era prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
 Il PAN si prefigge i seguenti obiettivi:

  1. Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
  2. Promuovere metodi di difesa delle colture alternativi all’uso eccessivo dei fitofarmaci, come la difesa integrata e l’agricoltura biologica;
  3. Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione;
  4. Tutelare i consumatori;
  5. Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
  6. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Il percorso necessario per conseguire gli obiettivi del Piano si sviluppa in 7 azioni, così definite:

1 - Certificati di abilitazione alla vendita e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, formazione e prescrizioni a decorrere dal 26 novembre 2015

L’agricoltore professionale che intende utilizzare prodotti fitosanitari, e chi li acquista per suo conto, deve avere il “Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”. La Giunta regionale, con la DGR n. 2136 del 18/11/14 - Allegato A, ha approvato le disposizioni per la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento e le procedure per il rilascio e il rinnovo del certificato.

Il venditore, all’ingrosso o al dettaglio, di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali deve avere il “Certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari”. Per i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali, il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso. La Giunta regionale, con la DGR n. 2136 del 18/11/2014Allegato B, ha approvato le disposizioni per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e le procedure per il rilascio e il rinnovo del certificato.

Il consulente della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve avere il “Certificato di abilitazione alla consulenza” previsto dall’art. 8 comma 3 del decreto legislativo n.150/2012.

 

NOVITA’TESTO COORDINATO DELL’ ALLEGATO A ALLA DGR N. 727 DEL 9 GIUGNO 2020 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DGR N. 231 DEL 2 MARZO 2021
Condizioni per la realizzazione in modalità FaD delle lezioni previste dai corsi di formazione autofinanziati per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l’attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, da applicarsi durante la vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

2 - Informazione e sensibilizzazione 

I ministeri competenti e la Regione definiscono i programmi d’informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti, acuti e cronici, per la salute umana e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, e sui benefici dell'utilizzo di metodi diversi come la produzione integrata e a quella biologica.

3 - Controllo delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature utilizzate per irrorare i prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a controllo funzionale.
Il controllo deve essere eseguito presso centri prova autorizzati dalla Regione. Il centro prova rilascia un attestato di rispetto dei requisiti di funzionalità dell’attrezzatura.
Dopo il controllo e per sempre, l’agricoltore dovrà mantenere le attrezzature in efficienza e regolarle in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità della miscela fitoiatrica.
Il decreto della Direzione Generale dello Sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali indica quali sono le attrezzature da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 e quali, invece, sono soggette a controllo in tempi diversi.

4 - Irrorazione aerea

L’irrorazione aerea di prodotti fitosanitari è vietata. Può essere autorizzata, in deroga, solo nei casi in cui non ci sono modi diversi, oppure se c’è un’evidente riduzione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.

5 - Misure per la tutela dell'ambiente e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche

Le aree frequentate dalla popolazione, le ferrovie, le strade e le aree naturali (siti natura 2000 e aree naturali protette), comprese quelle nelle quali c’è un’attività agricola, sono particolarmente tutelate.
Per queste aree, il PAN prevede che, entro due anni, si adottino a livello locale precise linee guida che dovranno tenere conto delle caratteristiche delle aree e dei monitoraggi ambientali.

6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari 

Gli agricoltori devono rispettare le disposizioni riportate nell’allegato VI del decreto 22 gennaio 2014 su stoccaggio e manipolazione dei prodotti fitosanitari, sul trattamento degli imballaggi e delle rimanenze.

7 - Difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

La difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture, ha l’obiettivo di ridurre il rischio per l’ambiente, per gli operatori, per i consumatori e per i residenti nelle aree vicine.
La difesa delle colture con minori effetti nocivi si ottiene con:

  • la difesa fitosanitaria integrata;
  • le misure di prevenzione basate sulle pratiche agronomiche indicate nell’allegato III comma 1 del decreto legislativo n. 150/2012;
  • la difesa fitosanitaria prevista dal metodo di produzione biologico;
  • i sistemi di controllo biologico delle avversità;
  • l’uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite dall’art. 22 del regolamento CE n. 1107/2009.

 

 


Data ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2024