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FAQ FAQ

1. Che cos' è il Green Public Procurement (GPP)?
2. Che cosa sono i Criteri Ambientali Minimi?
3. Che cosa si intende per “Costo del Ciclo di Vita”?
4. Il Green Public Procurement (GPP) è obbligatorio?
5. Quali sono le ulteriori novità introdotte con la Legge 221/2015 in materia di GPP?
6. E’ legittimo prevedere nel bando di gara, come causa di esclusione dalla procedura d’appalto, l’aver commesso reati in materia ambientale?
7. Come si si verifica se il prodotto/servizio offerto rispetta i criteri ambientali richiesti?
8. Come si individuano gli “acquisti verdi” sul mercato elettronico della pubblica amministrazione?
9. Come si integrano gli aspetti sociali con il GPP?
10. Quali sono gli obiettivi del Piano d’Azione della Regione del Veneto per l’attuazione del GPP (in sigla PAR GPP)?
11. Come si effettua il monitoraggio sugli acquisti verdi regionali?
12. Quale tipo di formazione prevede il PAR GPP?

 

 >1. Che cosa è il Green Public Procurement (GPP)?

Il Green Public Procurement (GPP) è uno strumento di sviluppo sostenibile rivolto alle pubbliche amministrazioni per orientare i loro acquisti verso prodotti servizi ambientalmente preferibili, cioè “di prodotti e servizi che hanno un minore, ovvero un ridotto effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo”. Acquistare “verde” significa rivedere, pertanto, le procedure d’acquisto sulla base non solo del costo monetario del prodotto/servizio, ma anche sulla base degli impatti ambientali che questo può avere nel corso sul suo ciclo di vita.

> 2. Che cosa sono i Criteri Ambientali Minimi?

Il Piano d’Azione Nazionale per il GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” (C.A.M.) per gli acquisti relativi a determinate categorie merceologiche. L’elenco dei C.A.M. in vigore può essere consultato all’interno del portale della Regione del Veneto dedicato al GPP all’indirizzo www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi/strumentigpp.
I documenti “Criteri Ambientali Minimi” riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare le pubbliche amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare dal punto di vista ambientale le forniture di beni e servizi lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto.

>3. Che cosa si intende per “Costo del Ciclo di Vita”?

Con le nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, l’offerta economicamente più vantaggiosa assume un significato diverso rispetto all’attuale, in quanto basata su un approccio costo/efficacia, che può includere il migliore rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri qualitativi, ambientali e/o sociali collegati all’oggetto dell’appalto.
Con riferimento all’elemento “prezzo” la direttiva introduce un’importante novità, vale a dire il concetto di “costo del ciclo di vita”. Il significato di tale “costo” è fornito dalla stessa direttiva ove si legge che “i costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice, quali: i costi relativi all’acquisizione; i costi connessi all’utilizzo, quali i consumi di energia e altre risorse; i costi di manutenzione, i costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio; b) i costi imputati ad esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e valutato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici” (art. 68 della direttiva n. 24/2014).
Viene pertanto preso in considerazione non solo l’elemento “statico” del valore economico del bene offerto (il prezzo), ma l’intero processo produttivo del servizio/bene/lavoro da eseguire nei confronti dell’amministrazione. Divengono quindi rilevanti tutti gli aspetti della “vita” della prestazione, al fine dell’individuazione dell’offerta che costi meno non dal mero punto di vista economico, ma da quello dell’efficienza che ne può ricavare l’intera collettività. Tali costi legati al ciclo di vita, oltre a dover essere monetizzabili e controllabili, devono essere stabiliti in anticipo e quindi già negli atti di gara, per poter essere accessibili a tutti i concorrenti. La stessa direttiva si preoccupa di specificare la necessità di un’elaborazione a livello europeo delle metodologie di calcolo dei costi del ciclo di vita, da inserire nella documentazione di gara, “per rendere trasparente i dati che sono oggetto di esame e i costi/parametri che le imprese devono fornire ai fini della valutazione” (si veda, al riguardo il “Documento di analisi della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici “ redatto da Itaca e pubblicato il 19 febbraio 2015). In attesa di indicazioni in merito, possono essere consultati – a titolo esemplificativo – alcuni fogli di calcolo excel predisposti nell’ambito del progetto comunitario “Buy Smart – Green Procurement for Smart Purchasing” per la determinazione dei costi legati al ciclo di vita per alcune tipologie di prodotti (http://www.buy-smart.info/italian per la versione italiana)
 

>4. Il Green Public Procurement (GPP) è obbligatorio?

L’articolo 18 della Legge 221 del 28.12.2015 (c.d. “Collegato Ambientale”) disciplina l’applicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). In particolare, la norma inserisce l’articolo 68 bis nel Codice dei Contratti e prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali. Ciò comporta l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali relativi ai CAM, per l’intero valore degli appalti (comma 1) oppure per il 50% dello stesso valore (comma 2).
Sono soggetti all’applicazione per il 100 per cento del valore le seguenti categorie di forniture e affidamenti: a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica; b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici; c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici.
Sono soggetti all’applicazione per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) le seguenti categorie di forniture e affidamenti: a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani; b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce, toner e a getto di inchiostro; c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione; d) carta per copia e carta grafica; e) ristorazione collettiva e derrate alimentari; f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene; g) prodotti tessili; h) arredi per ufficio. Infine è prevista l’applicazione dei suddetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori che saranno oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi (comma 4).
In merito si segnala che con DM 24 dicembre 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. 21 gennaio 2016, n. 16) sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. Come ha il precisato il Ministero, i suddetti C.A.M. rientrano tra quelli di cui al comma 1, ovvero tra quelli per i quali si prescrive l’obbligo di applicazione del 100 per cento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel decreto ministeriale, in quanto si tratta di categoria con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali. 
 

>5. Quali sono le ulteriori novità introdotte con la Legge 221/2015 in materia di GPP?

La Legge n. 221 del 28.12.2015, entrata in vigore il 02.02.2016, presenta un importante pacchetto di misure rivolte alla “green economy”, che modificano la normativa preesistente proprio in direzione di un’economia più verde e sostenibile.
Con particolare riferimento al GPP, la Legge - oltre a stabilire l’obbligo di inserire i criteri ambientali minimi nelle procedure di affidamento relative alle categorie merceologiche ove previsti (si veda risposta precedente) - stabilisce:
- la riduzione delle garanzie richieste in fase di candidatura per le gare d’appalto per i possessori di certificazioni ambientali e per chi sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (art. 16);
- elemento di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, il possesso di certificazioni ambientali (EMAS, ISO 14001, Ecolabel, ISO 5001) (art. 17);
- l’obbligo per l’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di vigilare anche sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) per gli acquisti verdi e il perseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (art. 19);
- la nascita di un nuovo schema certificativo nazionale per i prodotti italiani (con etichettatura dedicata) denominato “Made Green in Italy” basato sulla metodologia europea per l’impronta ecologica di prodotto (PEF) che a sua volta è collegata alla metodologia della valutazione del ciclo di vita dei prodotti (LCA – Life Cycle Assessment) (art. 21). 

>6. E’ legittimo prevedere nel bando di gara, come causa di esclusione dalla procedura d’appalto, l’aver commesso reati in materia ambientale?

I provvedimenti di condanna definitivi per reati in materia ambientale, in quanto incidenti sulla moralità professionale dell’operatore economico, possono essere previsti nel bando di gara come causa di esclusione dalla gara d’appalto, purché siano pertinenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'appalto e purché l’esclusione non venga comminata in modo automatico, in quanto deve essere supportata da un’adeguata motivazione della stazione appaltante sulla gravità del reato, che tenga conto di tutti gli elementi che possono incidere negativamente sul rapporto fiduciario con l’impresa, quali, ad esempio, l'epoca e la circostanza del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive, il bene leso dal comportamento delittuoso. 

>7. Come si si verifica se il prodotto/servizio offerto rispetta i criteri ambientali richiesti?

Per valutare l’eco-compatibilità di un prodotto sono utili soprattutto le etichette ecologiche, recanti le informazioni che riguardano l'intero ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento all'utilizzo di materie prime, all'utilizzo di energia, all’emissione di CO2 e allo smaltimento finale sotto forma di rifiuti.
Le eco-etichette, assieme alle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale, sono infatti strumenti di comunicazione ambientale che le imprese hanno a disposizione per rendere trasparenti le proprie prestazioni ambientali e fornire ai consumatori informazioni dettagliate sugli impatti ambientali e le misure di riduzione intraprese.
La normativa sugli appalti pubblici consente agli enti di fare riferimento ai principali sistemi di eco-etichettatura e di richiedere la certificazione ISO14001 e la registrazione EMAS come prova della capacità tecnica di un fornitore di realizzare un servizio o un’opera con misure di gestione ambientale.
Le etichette ambientali si distinguono in pubbliche e private a seconda che facciano capo, rispettivamente a organismi pubblici internazionali o nazionali, oppure a ONG, gruppi industriali o associazioni di categoria, come ad esempio l'etichetta FSC (Forest Stewardship Council, gestita da una ONG) e, a loro volta, possono essere relative ad un solo fattore ambientale (per esempio il consumo energetico, come nel caso dell'etichetta Energy Star, il livello di emissione di inquinanti) o essere multi criterio, cioè relative ad un certo numero di prestazioni ambientali (Tipo I, ISO 14024).
Le ecoetichette possono essere inoltre obbligatorie oppure volontarie.
Si definiscono obbligatorie quando vincolano i produttori, gli utilizzatori, i distributori e/o altre parti in causa ad attenersi alle prescrizioni normative. Le etichette obbligatorie riguardano, ad esempio, sostanze tossiche, elettrodomestici (Energy Label), imballaggi (Packaging Label).
Le etichette volontarie si riferiscono a marchi ecologici (o dichiarazioni ambientali di prodotto) del tutto volontari, certificati da enti terzi (a seguito della verifica della rispondenza dei prodotti ai criteri ecologici prestabiliti) oppure possono costituire semplicemente uno strumento di informazione sulle caratteristiche ambientali dei prodotti. Sono etichette volontarie, certificate da enti terzi, quelle rispondenti alla norma tecnica ISO 14024 (dette Tipo I) e ISO 14025 (dette Tipo III). Alla serie ISO 14024 appartiene anche il marchio europeo ECOLABEL , che attualmente può essere assegnato ad oltre 20 gruppi di prodotti (rientranti, ad esempio, nei settori: pulizia, elettrodomestici, tessile, apparecchiature elettroniche, carta, servizio di ricettività turistica), nonché l'etichetta nazionale tedesca BLAUER ENGEL, l'etichetta dei paesi scandinavi NORDIC SWAN ed il marchio giapponese ECO MAR.
Nei documenti di gara è opportuno specificare il tipo di prove che i concorrenti possono fornire per la verifica di requisiti ambientali richiesti e/o per la verifica delle capacità tecniche per la corretta esecuzione dell’appalto pubblico, con la precisazione che saranno accettate anche prove alternative di conformità ambientale, quali i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati o le schede tecniche e/o dichiarazioni del produttore, del fornitore o del prestatore di servizi.

>8. Come si individuano gli “acquisti verdi” sul mercato elettronico della pubblica amministrazione?

I prodotti eco-sostenibili presenti sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono contrassegnati da una foglia verde.
I criteri ambientali che Consip utilizza fanno riferimento ai C.A.M., qualora siano stati definiti, oppure a standard riconosciuti a livello internazionale, quali i criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I o di eco‐etichette settoriali, gli standard dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001/EMAS ), ecc..
Al momento della loro abilitazione sul MEPA, i fornitori possono auto‐dichiarare la conformità di un certo prodotto ad almeno uno dei criteri ambientali definiti da Consip per il metaprodotto di riferimento.
Nella “vetrina dei bandi”, la foglia verde associata ad un bando sta a significare che Consip ha definito un set di criteri ambientali per alcuni o per tutti i metaprodotti della categoria merceologica considerata dal bando in questione.
In via generale, il fornitore è tenuto ad attestare mediante auto‐dichiarazioni e auto‐certificazioni la sussistenza delle caratteristiche dei beni per i quali chiede l'abilitazione, comprese quelle ambientali.
Consip non sottopone a verifica sistematica le auto‐dichiarazioni e auto‐certificazioni relative alle caratteristiche dei prodotti effettuate dal fornitore al momento della domanda di abilitazione, ma si riserva il diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformità e corrispondenza con le caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di richiesta di abilitazione.
E’ pertanto un onere della Stazione appaltante valutare le caratteristiche ambientali del prodotto che intende acquistare, anche perché all’interno di un bando possono essere ricompresi svariati prodotti non tutti “verdi” (ad esempio, il bando Consip denominato “Cancelleria104” che ha per oggetto prodotti di consumo, sia per l'ufficio, come carta, cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature di copie e stampa, sia specifici per la scuola e servizi di stampa).
La Stazione appaltante, inoltre, può sempre ricorrere all'effettuazione di una Richiesta di Offerta richiedendo caratteristiche ambientali particolari non previste dal bando MEPA. 

>9. Come si integrano gli aspetti sociali con il GPP?

Le nuove direttive comunitarie hanno come obiettivo, oltre la sostenibilità ambientale, favorire l’occupazione e l’inclusione sociale in materia di appalti, introducendo disposizioni normative a tutela di tali esigenze e che ne consentano la concreta attuazione sia nell’ambito dell’espletamento delle procedure di selezione del contraente, sia in tutto il ciclo di vita del contratto. L’amministrazione può quindi definire, nelle proprie procedure di affidamento, condizioni contrattuali che, oltre ad aspetti ambientali e di sostenibilità, includano aspetti sociali ed etici, condizioni che gli offerenti sono tenuti a impegnarsi, all’atto della presentazione delle offerte, a soddisfare in caso di aggiudicazione dell’appalto.
Tali criteri sociali sono in particolare correlati alle condizioni di lavoro e di impiego del personale che effettuerà la prestazione. Nella guida della Commissione europea “Acquisti Sociali – Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” per criteri sociali si intendono infatti i “criteri tesi a promuovere l’applicazione, lungo la catena di fornitura, degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, riconosciuti a livello internazionale dalle otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dalla legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all’orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza)”.
Pertanto appare opportuno inserire in sede di capitolato, tra le condizioni di esecuzione del contratto (soprattutto per quegli appalti che riguardano settori che presentano un notevole rischio intrinseco di violazione dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani in genere, quali ad esempio quello tessile e quello agro-alimentare o comunque appalti con alta incidenza di manodopera), un articolo relativo al rispetto degli standard sociali minimi come sopra definiti, nonché prevedere che il legale rappresentante dell’impresa concorrente produca un’apposita dichiarazione di conformità ai predetti standard (art. 6 e Allegato I della “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 6 del 6 giugno 2012)
Fatti salvi gli standard sociali minimi, di seguito ulteriori clausole sociali, che possono essere inserite nei capitolati di gara:
- integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate;
- salvaguardia dell’occupazione;
- trattamento non inferiore al CCNL di riferimento.
Si rinvia in merito all’apposita sezione del Piano di azione della Regione del Veneto per l’attuazione del GPP.
L’amministrazione può anche inserire criteri sociali già nella fase di individuazione del bene o del servizio da acquistare (oggetto dell’appalto) e/o nella definizione delle sue caratteristiche, sotto forma di specifiche tecniche, purché tali criteri siano strettamente connessi alla fornitura o al servizio da acquistare. Di seguito, a scopo indicativo, alcuni esempi di criteri sociali che è possibile inserire tra le specifiche tecniche, in sede di capitolato di gara:
- richiedere, per una determinata fornitura (prodotti alimentari, tessili, ecc.) uno specifico marchio di provenienza dal commercio equo solidale, dando comunque la possibilità all’offerente di darne prova con mezzi equivalenti;
- prevedere, per una fornitura di personal computer destinate ad aule di informatica (o di altre apparecchiature con tastiera, di libri per una biblioteca, ecc..), l’acquisto di una piccola quota di tastiere (o volumi) in braille per utenti non vedenti;
- richiedere, per una fornitura di derrate alimentari, che alcuni prodotti provengano da terreni confiscati alla criminalità organizzata. 

>10. Quali sono gli obiettivi del Piano d’Azione della Regione del Veneto per l’attuazione del GPP (in sigla PAR GPP)?

Con deliberazione di Giunta regionale n. 520 del 21/04/2015 la Regione del Veneto ha previsto di raggiungere, attraverso l’attuazione del Piano di Azione della Regione del Veneto per il Green Public Procurement , una percentuale degli acquisti “verdi” pari ad almeno il 50% sul totale degli acquisti regionali, misurata in termini di numero delle procedure di affidamento.
Per il raggiungimento del suddetto “macro-obiettivo”, il Piano prevede la sua declinazione in due “sotto-obiettivi”, rispettivamente, di medio termine (per gli anni 2016/2017) e di lungo termine (per l’anno 2018 e successivi aggiornamenti annuali), come di seguito indicati:
• per gli anni 2016/2017, il raggiungimento del 50% delle procedure di acquisto “verdi” messe in atto dalla Regione del Veneto, rispetto al totale delle procedure di affidamento, nelle seguenti categorie merceologiche: arredi per ufficio; carta per fotocopie; materiale vario di cancelleria; materiali di consumo per elettronica e attrezzature informatiche; materiale igienico (carta igienica, rotoli di carta);vestiario per il personale; trasporti (acquisto e noleggio di mezzi di trasporto);
• per l’anno 2018 (e successivi aggiornamenti annuali), il raggiungimento del 50% delle procedure di acquisto “verdi” messe in atto sia dalla Regione del Veneto, sia dagli Enti regionali, nelle categorie merceologiche che verranno individuate in sede di aggiornamento annuale del PAR GPP (il quale verrà approvato con deliberazione della Giunta regionale). 

>11. Come si effettua il monitoraggio sugli acquisti verdi regionali?

Il PAR GPP prevede l’attuazione di un sistema di monitoraggio allo scopo di valutare lo stato di avanzamento del Piano in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso lo sviluppo di strumenti ed indicatori per:
• la misurazione dei livelli quantitativi di GPP (numero e valore degli appalti pubblici "verdi" rispetto al numero e al valore complessivo degli appalti pubblici) realizzati negli acquisti di beni e servizi dalle strutture regionali e dagli altri enti coinvolti nel monitoraggio, attraverso l’utilizzo di un’apposita scheda di monitoraggio e la condivisione dei dati;
• la rilevazione del numero e della tipologia di buone pratiche verdi messe in atto dalla Regione del Veneto ed, eventualmente, dagli altri Enti pubblici del territorio (la raccolta dei dati potrà riguardare sia le procedure di acquisto “verdi” messe in atto, sia i comportamenti adottati all’interno degli uffici per favorire il risparmio energetico e l’uso razionale delle risorse);
• la rilevazione dell’ammontare della spesa in beni e servizi a basso impatto ambientale per categoria merceologica e nel complesso, al fine di monitorare la percentuale di acquisti verdi sul totale;
• il monitoraggio della partecipazione dei vari soggetti interessati alla formazione sul GPP, anche al fine di rilevare nuove esigenze formative;
• il monitoraggio della partecipazione dei vari Enti pubblici del territorio alle iniziative di GPP, al fine di monitorare lo sviluppo di una rete interregionale sul GPP. 

>12. Quale tipo di formazione prevede il PAR GPP?

Il PAR GPP prevede due tipologie di azioni sulla formazione: azioni di carattere generale ed azioni di carattere specifico e tecnico.
AZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Le azioni di carattere generale hanno come obiettivo quello di diffondere le conoscenze necessarie per promuovere l’applicazione dei criteri ambientali e sociali nelle procedure di acquisto di beni e servizi al fine di contribuire, attraverso gli appalti pubblici, ad uno sviluppo sostenibile del mercato.
I temi trattati riguarderanno pertanto: il quadro normativo del GPP, la politica integrata di prodotto e i suoi strumenti, le strategie europee e nazionali, la natura e gli obiettivi del GPP, le strategie sull’utilizzo del GPP e l’individuazione e/o istituzione di eventuali incentivi economici.
Gli strumenti che verranno utilizzati saranno di tre tipi:
• di carattere informativo-periodico: mediante la distribuzione di “newsletter” periodiche alle amministrazioni e/o ai funzionari e responsabili degli acquisti, iscritti alla mailing list della Regione del Veneto;
• di formazione base (con utilizzo di piattaforma di “e-learning” da remoto)
• di organizzazione di eventi annuali di aggiornamento.
AZIONI DI CARATTERE SPECIFICO-TECNICO.
Le azioni di carattere specifico-tecnico consisteranno in laboratori tecnici in cui approfondire aspetti specialistici e analizzare i risvolti pratici degli acquisti sostenibili, al fine di acquisire “strumenti operativi” per attuare il GPP, anche attraverso simulazioni in aula, approcci di accompagnamento sul lavoro, interazione con esperti di settore, anche di altre amministrazioni.
Tali laboratori tecnici potranno essere organizzati in forma “modulare” e costituiranno un percorso guidato che consentirà di attuare quanto prescritto dal GPP.
Gli strumenti che potranno essere utilizzati sono:
• help desk per la redazione dei documenti di gara impostati sui contenuti normativi e tecnici afferenti il GPP;
• tavoli tecnici interdisciplinari, a composizione variabile, tra le varie strutture regionali e non, interessate a seconda delle tematiche ambientali trattate e/o dei progetti da realizzare;
• organizzazione di iniziative di “Benchmarking green” con gli enti locali o altri enti pubblici per lo scambio di pratiche verdi sperimentate nel proprio ambito di intervento;
• consultazioni preliminari di mercato con gli operatori economici che impiegano “tecnologie verdi” (anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 40 della nuova Direttiva 2014/24/UE, che favorisce le consultazioni preliminari di mercato).

 

 

                     

                                       


Data ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2021